Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2023, n. 32126
Sentenza
18 aprile 2023
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18 aprile 2023
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Massime • 1
L'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1, comma primo, seconda parte, cod. pen., di natura soggettiva e caratterizzata da dolo intenzionale, si comunica al compartecipe del reato che sia stato consapevole della finalità perseguita dai concorrenti di agevolare il sodalizio mafioso, non potendo, invece, ritenersi sufficiente la semplice consapevolezza, da parte del predetto, dell'esistenza e dell'operatività di un'organizzazione sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. e dell'appartenenza ad essa dei concorrenti, che rivestano posizioni apicali.
Sul provvedimento
Testo completo
32126-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano tfs LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Aсn en Composta da d Sent. n. sez.605 Gastone Andreazza - Presidente - CC 18/04/2023 Andrea Gentili R.G.N. 7627/2023 Antonella Di Stasi Antonio Corbo Relatore - MA IC Magro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN MA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/01/2023 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni, per il ricorrente, dell'avvocato Giacomo Angelo Rosario Ventura, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 26 gennaio 2023, e depositata il 2 febbraio 2023, il Tribunale di Caltanissetta, pronunciando in materia di misure cautelari personali in sede di rinvio all'esito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha applicato a MA AN laАл misura della custodia cautelare in carcere, anche nella parte in cui è stata contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La misura cautelare nei confronti di MA AN è stata disposta in ordine ai delitti di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, e ai connessi reati scopo, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. La precedente ordinanza, che aveva ritenuto insussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., era stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione (Sez. 4, n. 115 del 13/12/2022, dep. 2023), a seguito di impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, limitatamente a questo punto, perché il Tribunale, per poter escludere detta circostanza a carico dell'attuale ricorrente, avrebbe dovuto valutare, in conformità ai principi espressi da Sez. U., n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, se egli, pur non agendo personalmente al fine di agevolare l'associazione mafiosa, potesse aver assicurato il proprio apporto al perfezionamento dell'azione illecita nelle forme aggravate volute dai concorrenti, essendosi rappresentato le finalità da questi perseguite.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe MA AN, con atto sottoscritto dall'avvocato Giacomo Angelo Rosario Ventura, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione all'art. 59, secondo comma, cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. a carico del ricorrente. Si deduce che l'ordinanza impugnata è illegittima nella parte in cui ritiene sussistente in capo al ricorrente la circostanza aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., sul presupposto che lo stesso avrebbe agito nel convincimento dell'attuale esistenza del clan mafioso, in quanto sarebbe stato invece necessario valutare se AN fosse consapevole che i compartecipi del sodalizio criminale finalizzato al narcotraffico agissero al preciso scopo di agevolare un'associazione mafiosa. Si rileva che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi insufficiente, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., un'agevolazione indirizzata ai singoli esponenti dell'associazione mafiosa che non si risolva in un vantaggio per l'associazione nel suo complesso, trattandosi di una circostanza la quale ha natura soggettiva e richiede, per la sua configurazione, il dolo specifico di favorire l'associazione (si Om A1 citano Sez. 6, n. 45860 del 158/10/2022, Antonuccio, e Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Ferrante, Rv. 270590-01). 2 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 416-bis.1 e 59, secondo comma, cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo al travisamento della prova in ordine ai rapporti sussistenti tra il ricorrente e il clan NF. Si deduce che il Tribunale, nel motivare sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ha ravvisato la consapevolezza del ricorrente di agevolare l'associazione mafiosa in ragione della circostanza relativa alla sua richiesta di ausilio a soggetti collocati al vertice del clan NF per procurarsi un canale di approvvigionamento di stupefacenti in Calabria, ed è così incorso in un vizio di travisamento della prova. Si osserva,