Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2005, n. 13173
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Nel procedimento di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, nel quale la mancata audizione in appello del genitore naturale ricorrente non è espressamente sanzionata dall'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184 con la nullità del procedimento e della sentenza, è inammissibile, per carenza di concreto interesse a denunciare la pretesa nullità processuale, il motivo di ricorso per cassazione con il quale il genitore, che sia già stato ascoltato in primo grado, si dolga della propria mancata audizione in appello, nella specie derivante dal non avere il giudice del gravame disposto la traduzione dal carcere, ove esso ricorrente trovavasi detenuto, per consentirne la comparizione personale alla fase della discussione dinanzi al collegio, allorché - non indicandosi le ragioni difensive personali di carattere decisivo che quel giudice non abbia potuto ascoltare o, più semplicemente, i mezzi di prova o gli accertamenti istruttori che il ricorrente avrebbe potuto far rilevare o richiedere in sede di comparizione personale - non si precisi in concreto quale utilità il genitore avrebbe conseguito con detto adempimento e come la omessa audizione personale abbia inciso sugli atti successivi del procedimento e in particolare sulla sentenza.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C G - Presidente -
Dott. P U R - Consigliere -
Dott. F F - rel. Consigliere -
Dott. G P - Consigliere -
Dott. D C S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n 22676 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2004, proposto da:
F SLLA, F ALO e D SIANE, rispettivamente madre, nonno e padre del minore D B S K, nato a Parma il 23 luglio 2001, tutti elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e rappresentati e difesi dall'avv. R P d P, i primi due per procura a margine del ricorso e il terzo, in stato di detenzione, per delega autenticata presso l'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Parma.
- ricorrenti -
contro
1) Avv. A P, curatrice speciale del minore indicato, con studio in Bologna alla V, Rubbiani n. 1.
2) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA.
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, Sezione per i minorenni, n. 552, del 18 marzo-1^ aprile 2004, notificata il 27 agosto 2004. Udita, all'udienza del 31 maggio 2005, la relazione del Cons. Dr. F P.
Sentiti l'avv. Righini, per i ricorrenti, e il P.M. Dr. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 dicembre 2003, il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna rigettava l'opposizione di S F, Angelo F e Sofiane Douzi, madre, nonno materno e padre del minore Kabil Ben Salahr Douzi, nato a Parma il 23 luglio 2001, alla dichiarazione di adottabilità del bambino.
Secondo il Tribunale, il piccolo, all'età di dieci mesi, già era stato segnalato ai Servizi sociali per la sua situazione familiare, avendo il padre detenuto per spaccio di stupefacenti e la madre agli arresti domiciliari per lo stesso reato e con problemi psichiatrici e d'inserimento sociale, in quanto tossicodipendente e per avere esercitato la prostituzione in accordo con il marito. Affetta da disturbi psicotici, la F aveva abbandonato il Centro d'igiene mentale che la seguiva, e il minore era stato collocato presso una struttura protetta presso la quale la madre non aveva voluto trasferirsi, limitando i rapporti con il figlio alle visite nel corso delle quali prelevava il bambino e lo accompagnava dal padre in carcere.
Vi erano quindi palesi difficoltà relazionali della madre con il bambino, non superate dall'interesse verso quest'ultimo di Angelo e R F, rispettivamente nonno e zia materni del minore, i quali si erano dichiarati non disponibili a prendere con loro il piccino. Pertanto, nell'agosto 2002, il minore era stato collocato in ambiente familiare, dopo l'apertura del procedimento di adottabilità e la sospensione della potestà genitoriale del padre e delle madre. Acquisite le cartelle cliniche dei vari ricoveri di S F in istituti specializzati tra il 1997 e il 2002, dalle quali risultavano ripetute diagnosi del disturbo psicotico da cui ella era affetta, accompagnato da abuso di sostanze stupefacenti, erano sentiti i genitori ai sensi dell'art. 12 della L. 4 maggio 1983 n. 184: in tali audizioni la madre aveva indicato nella sorella R la
persona adatta ad occuparsi del bambino mentre il padre, condannato in via definitiva a pena detentiva per la quale doveva scontare ancora quattro anni di reclusione, aveva affermato che la moglie era pienamente idonea a occuparsi del figlio.
Secondo la responsabile del Centro dove il minore era stato accolto, questo non solo non aveva avuto difficoltà a seguito
dell'allontanamento dalla madre, ma non aveva accolto bene la stessa in occasione delle sue visite;la madre aveva chiamato telefonicamente il Centro solo per sapere la data di nascita del piccolo, necessaria all'assegnazione di. un alloggio. In base alle circostanze descritte l'opposizione era stata quindi respinta dal Tribunale per i minorenni di Bologna, che aveva dichiarato il minore in stato di abbandono e adottabile con sentenza del 19 dicembre 2003, impugnata con gravame degli opponenti. Con sentenza del 1^ aprile 2004, la Corte di appello di Bologna, Sezione per i minorenni, ha rigettato la impugnazione per le medesime ragioni per le quali in primo grado si era rilevato lo stato di oggettivo abbandono in cui era il minore a causa della inidoneità dei genitori e dei parenti a occuparsene. Il padre, genitore potenzialmente in grado di trattenere e curare il minore dopo il ritorno in libertà, aveva delegato la cura del bimbo alla madre;quest'ultima aveva lasciato solo il minore, rifiutando sia il proprio inserimento presso il Centro protetto ove lo stesso era ricoverato che l'alloggio assegnatole dal Comune, perché inadeguato a ospitare gli animali domestici di cui ella si curava. La patologia psicotica della madre e il rifiuto dell'alloggio non erano compatibili con l'idoneità ad allevare il figlio, giustamente negata dal Giudice di primo grado;
neppure il miglioramento della situazione psicotica della madre e la cura di lei da altro medico, con il quale si era instaurato un rapporto migliore, aveva rilievo, perché anche in precedenza vi erano stati miglioramenti con successive ricadute, come accade di regola nelle patologie psicotiche. In tale situazione, l'appello avverso la dichiarazione di adottabilità doveva rigettarsi, nulla disponendosi per le spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso, notificato il 14 ottobre 2004, S F, Angelo F e Sofiane Douzi con due motivi e il curatore speciale del minore non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE