Cass. pen., sez. I, sentenza 02/09/2022, n. 32283

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/09/2022, n. 32283
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32283
Data del deposito : 2 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da R A nato a Trento il 23/09/1950;
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 17/11/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G P;
sentita la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G C , ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. G V, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. r

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 giugno 2019 la Corte di appello di Milano, a seguito dell'appello interposto nell'interesse di A R e in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 16 gennaio 2018, riqualificava come bancarotta semplice (per aver consumato una notevole parte del patrimonio in operazioni manifestamente imprudenti) la condotta ascritta all'imputato a titolo di bancarotta fraudolenta per aver cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento della MUNUS HOLDING s.a r.l. (capo 1 della rubrica);
concedeva le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta e di conseguenza rideterminava la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza appellata, segnatamente anche nella parte in cui aveva affermato la responsabilità del R per il delitto bancarotta fraudolenta documentale (capo 2 della rubrica).

2. Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo motivo prospettava la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione e l'omessa valutazione di prove decisive ai fini dell'accertamento dell'insussistenza reato previsto dall'art. 217, comma 1, n. 2, L.F. Con il secondo motivo deduceva la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in relazione all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., e la violazione degli artt. 2214 e 2421 cod. civ.

3. La quinta sezione di questa Corte, con sentenza n.30519/2021, accoglieva il ricorso limitatamente alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 2) della rubrica e lo dichiarava inammissibile nel resto.

3.1. In particolare, veniva evidenziato che con il capo sub 2) dell'imputazione era stata elevata nei confronti del R una contestazione alternativa, poiché gli era stato ascritto di avere sottratto le scritture contabili della società fallita ovvero di averle tenute in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, agendo con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori. Ferma restando l'ammissibilità della contestazione alternativa (Sez. 5, n. 8902 del 19/1/2021, Tecchiati, Rv. 280572), è stato osservato che «la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico» (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611). Questa Corte quindi rilevava che la sentenza impugnata aveva fatto riferimento alla «mancata presentazione da parte del R al curatore di tutte le scritture contabili», evidenziando «la totale assenza delle scritture» che l'imputato avrebbe dovuto conservare ed aggiornare almeno fino al 2012 (anno in cui l'ente è stato posto in liquidazione dall'autorità giudiziarillussemburghese) ed affermando che nella specie dovesse ritenersi che le scritture vi fossero;
tuttavia, ha dato conto della presenza del bilancio incompleto dell'esercizio 2008 (con appostazioni relative anche al 2007). Sotto tale profilo, dunque, la motivazione non veniva ritenuta congrua e logica, non comprendendosi in sostanza, se l'imputato sia stato ritenuto responsabile della sottrazione delle scritture ovvero della fraudolenta tenuta di esse, con ciò che ne consegue in relazione all'elemento soggettivo.
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