Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2023, n. 02583

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2023, n. 02583
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02583
Data del deposito : 27 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ante, «ribadendo concetti già illustrati sia nel ricorso introduttivo (cfr. pagine 5-9) che nell’appello (cfr. pagine 5-11)» in ordine al fatto «che al ricorrente non sono mai state notificate le cartelle di pagamento in relazione alle quali è stata effettuata la iscrizione ipotecaria» (v. pagina n. 8 del ricorso), ha sostenuto la sussistenza di «una serie di vizi che inficiano la validità delle cartelle di pagamento e la relativa notifica» (così a pagina n. 8 del ricorso), tra cui la notifica diretta eseguita dall’agente della riscossione per il tramite del servizio postale, oltre a vari dedotti vizi concernenti le notifiche di talune cartelle di pagamento indicate in ricorso (mancata indicazione del nominativo del consegnatario, qualificatosi come figlio o come familiare convivente;
mancata indicazione dell’identità o qualità del consegnatario;
numero della cartella indicato a penna;
mancata indicazione del soggetto destinatario della cartella;
mancata spedizione della raccomandata informativa). Infine, il ricorrente ha lamentato la mancata prova delle notifiche delle intimazioni di pagamento «che avrebbero dovuto precedere l’iscrizione ipotecaria almeno per le cartelle di pagamento che …. sarebbero state notificate in epocaprecedente il 25 febbraio 2009» (così a pagina n. 10 del ricorso).

7. Con la terza censura il contribuente ha dedotto « ancora sulla questione della mancanza e/o nullità della notifica al Gabriele delle cartelle di pagamento che costituiscono il titolo in forza del quale era stata iscritta l’ipoteca impugnata e degli altri atti prodromici», l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 306, co. 1, n. 5 c.p.c. (cfr. pagine nn. 10 e 11 del ricorso), ponendo in evidenza che «la Commissione Regionale ha omesso qualsiasi esame delle contestazioni con le quali il ricorrente aveva lamentato la omissione della notifica delle intimazioni di pagamento e della comunicazione preventiva che avrebbero dovuto precedere la iscrizione di ipoteca», precisando che «detto tema era stato affrontato nell’atto di appello al paragrafo 2) eloquentemente rubricato “illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per difetto di notificazione delle cartelle di pagamento e degli altri atti presupposti in esse richiamati (pag. 5 appello)» (così a pagina n. 11 del ricorso).

8. Con la quarta doglianza il Gabriele ha denunciato, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. il «difetto di motivazione dell’atto impugnato e violazione dell’obbligo del contraddittorio» (v. pagina n. 12 del ricorso) e, quindi, la violazione o falsa applicazione dell’art. 12, co. 7, della legge n. 212/2000, rappresentando che «la iscrizione ipotecaria è nulla per difetto assoluto di motivazione o, comunque, per motivazione insufficiente ovvero apparente» (v. sempre pagina n. 12 del ricorso), duolendosi della mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e dell’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo.

9. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto, sempre in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. il «difetto di motivazione dell’atto impugnato» (v. pagina n. 14 del ricorso) e, quindi, la violazione o falsa applicazione dell’art. 7, co. 1, della legge n. 212/2000, rimproverando al Giudice regionale di non aver riscontrato il deficit motivazionale dell’iscrizione ipotecaria, in quanto « è suffic iente esaminare l’atto impugnato per rendersi conto che Equitalia non ha sviluppato (e tanto meno comunicato) alcun conteggio degli interessi richiesti che consenta di verificare il tasso applicato, il criterio di calcolo adottato ed il relativo sviluppo» (v. pagina n. 14 del ricorso). 10. Tanto ricapitolato, valgono le osservazioni che seguono. 11.Va innanzitutto dato conto del perdurante "ius postulandi" del difensore della controricorrente. Il controricorso è stato presentato da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. e tanto ha giustificato la sua menzione nell’epigrafe della sentenza, giacchè «la provenienza dell’atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite del difensore a cui ha rilasciato la procura» (così, Cass. n. 39173/2021). Nondimeno, non può farsi a meno di osservare - per quanto in seguito rileverà – che successivame nte alla data del 1° luglio 2017, epoca di scioglimento ed estinzione della menzionata società di riscossione, non ha fatto seguito la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale nuovo ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate, previsto dall’art. 1 del decreto legge n. 193 del 2016, che è subentrata ex lege, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali già pendenti in capo ad Equitalia, nel segno di una fattispecie estintiva che ha interessato la precedente società che gestiva l’attività di riscossione, riconducibile ad una successione in universum ius, sebbene con la peculiarità di un «trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all’attività della riscossione » (cfr. Cass. SS.UU. n. 15911/2021). Tuttavia, per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), l'estinzione dell'agente della riscossione Equitalia e la successione ad essa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla legge n. 225 del 2016, non hanno privato il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello "ius postulandi" sino alla sua sostituzione (cfr. Cass.n. 3312/2022), che nella specie non è avvenuta. 12. Tanto chiarito, il ricorso non può essere accolto alla luce delle seguenti ragioni. 13.Va dichiarata l’inammissibilità del primo motivo di ricorso con il quale l’istante ha censurato la sentenza per omessa motivazione sull’asserita eccezione di inesistenza e/o di nullità delle notifiche poste a base dell’iscrizione ipotecaria. La censura è stata, infatti, sviluppata ponendo semplicemente a raffronto il contenuto della sentenza di primo grado e della pronuncia del Giudice dell’appello, senza farsi carico di esplicitare e di riassumere, nemmeno per estrema sintesi, i contenuti delle specifiche ragioni su cui era stato articolato il gravame integrante l’oggetto della dedotta omessa pronuncia. In tale direzione, risulta manifesto il difetto di autosufficienza del ricorso anche nella sua versione meno rigorosa, essendo stata omessa la riepilogazione della specifica articolazione delle eccezioni sulle quali il Giudice dell’appello avrebbe dovuto pronunciarsi, il che integra la ragione di inammissibilità del motivo in esame. Sul punto, non può convenirsi con le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto l’accoglimento del motivo in oggetto, dovendo osservarsi che la sentenza impugnata non è – come sul piano dei principi segnalato nella requisitoria -«completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle» avendo, invece, la pronuncia in commento dato conto nella parte espositiva che «L’appellante, censurata (per difetto assoluto di motivazione e per violazione di legge) la decisione con cui i primi Giudici riteneva legittima l’iscrizione di ipoteca (perchè le quattro cartelle di pagamento poste a base del provvedimento risultavano tutte ritualmente e tempestivamente notificate), ribadiva sostanzialmente i motivi svolti nel ricorso introduttivo, ovvero l’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca, atteso che, a suo dire, non gli era stato notificato alcun atto da parte dell’amministrazione» (così nella sentenza impugnata). Va aggiunto, sul piano generale, che, per ribadito principio di questa Corte, «la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primogrado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 14786/2016 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. nn. 15187/2018, 14401/2018, 13594/2018, 8684/2018, 8012/2018)», non essendo imposta «… al giudice di appello … l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive», per cui «ben può aderire alla motivazione della statuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri, ma a condizione che la condivisione della motivazione sia stata raggiunta attraverso una autonoma valutazione critica, che deve emergere, sia pure in modo sintetico, dal testo della decisione ( Cass. n. 15884/2017 e Cass.n. 5209/2018)» (così Cass. n. 28139/2018) Ebbene, nella specie il suindicato riferimento alle ragioni dell’appello, ritenute identiche a quelle avanzate in primo grado, consente di ritenere sufficiente il menzionato contenuto motivazionale, il quale, relazionandosi alle medesime censure svolte in prime cure, ha ribadito per esteso la condivisa valutazione espressa dal primo Giudice, non essendo stato, a quanto consta, necessario aggiungere altro a fronte dei medesimi argomenti poste a base dell’appello. In tali termini, pertanto, il motivo in rassegna si rivela anche infondato. 14. Allo stesso modo, va riconosciuta l’inammissibilità della seconda doglianza con la quale il contribuente ha lamentato la violazione delle menzionate disposizioni in tema di notifica degli atti presupposti. Va, difatti, riconosciuto, anche in tal caso, il difetto di autosufficienza del ricorso, non avendo il ricorrente ritrascritto nei loro integrali contenuti gli avvisi di ricevimento onde consentire alla Corte di verificare le dedotte e plurime ragioni di nullità compiute dall’agente notificatore, sulla cui necessità la Corte è varie volte intervenuta, affermando il principio secondo cui «Ove sia contestata la rituale notifica degli atti tributari, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., Sez. V, 11 luglio 2022, n. 21810;
Cass., Sez. V, 16 giugno 2022, n. 19491;
Cass., 28 aprile 2022, n. 13425;
Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31038;
Cass., Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5185;
Cass., Sez. Lav., 29 agosto 2005, n. 17424» (così, da ultimo, Cass. n. 590/2023, ribadita da Cass. n. 822/2023). 14.1. La doglianza non rispetta il requisito di autosufficienza ed è comunque diretta a conseguire da parte della Corte un’inammissibile riesame di merito nella parte in cui lamenta l’assenza di prova delle notifiche delle intimazioni di pagamento « che avrebbero dovuto precedere l’iscrizione ipotecaria almeno per le cartelle di pagamento che …. sarebbero state notificate in epoca precedente il 25 febbraio 2009» (così a pagina n. 10 del ricorso), avendo omesso l’istante di indicare le cartelle coinvolte nell’asserito vizio, alle quali, invece, il contribuente fa solo un generico riferimento, individuandole in quelle notificate prima della suddetta data. 14.b. Si aggiunge, sul piano dei principi, che non possono comunque predicarsi le dedotte nullità delle notifiche, avendo questa Corte più volte chiarito che: (i)in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, fermo restando che il contribuente che assuma, in concreto, la mancanza di conoscenza effettiva dell'atto per causa a sé non imputabile può chiedere, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, (cfr., tra le tante, Cass. 29710/2018, che richiama Cass. sez. 6-5, ord. 3 aprile 2018, n. 8086;
Cass. sez. 6-5, ord. 21 febbraio 2018, n. 4275;
Cass. sez. 6-5, ord. 21 5 dicembre 2017, n. 29022;
Cass. sez. 5, 21 febbraio 2017, n. 4376;
Cass. sez. 5, 19 gennaio 2017, n. 1304;;
Cass. sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23511;
Cass. sez. 6- 5, ord. 13 giugno 2016, n. 12083;Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2014, n. 16949;
Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395;
Cass. sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708);
(ii)«a mente della disciplina del d.m. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e del d.m. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente» (cfr., ex multis, Cass. n. 4160/2022);
(iii) «pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti)» (cfr., ex multis, Cass. n. 4160/2022 citata);
(iv). « la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina, quindi, la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, mentre il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con conseguente onere della prova contraria a carico del destinatario» (cfr. Cass. n. 4160/2022 citata);
(v). in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 10037/2019 e Cass. n. 13130/2020). 15.E’ inammissibile anche la terza doglianza con la quale l’istant e ha rimproverato al primo giudice l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., riferendosi alle «contestazioni con le quali il ricorrente ha lamentato la omissione della notifica delle intimazioni di pagamento e della comunicazione preventiva che avrebbero dovuto precedere l’iscrizione di ipoteca», precisando che «questo tema era stato affrontato nell’atto di appello al paragrafo 2), eloquentemente rubricato: “illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per difetto di notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti in esse richiamati” (pag. 5 appello)» (così a pagina n. 11 del ricorso). Ebbene, posta nei termini dedotti, relativi al paradigma di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non può non riconoscersi che ogni valutazione resta preclusa dalla ricorrenza della cd. doppia conforme, avendo il Giudice regionale rigettato l’appello e non avendo il ricorrente messo in evidenza, agli effetti dell'art. 348 ter, comma 5 c.p.c., le eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado. (cfr., sul principio, tra le tante, Cass. n. 8320/2022 ). Osta poi alla riqualificazione del dedotto vizio nei termini di cui all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. e, quindi, sotto il profilo del l' omessa pronuncia in ordine alle suindicate eccezioni proposte, il rilievo del necessario ed univoco riferimento – nel caso di specie mancante – a lla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, «dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante … (S.U. 17931/2013;
Cass. n.10862 del 07/05/2018)» (così Cass. n. 32525/2022). 16. Il quarto ed il quinto motivo del ricorso vanno congiuntamente esaminati, in quanto connessi, aventi ad oggetto (il quarto) il dedotto difetto di motivazione dell’atto impugnato e la violazione dell’obbligo del contraddittorio, in spregio alla previsione dell’art. 12, co. 7, della legge n. 212/2000 e, quindi, sotto il paradigma di cui all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., nonché (il quinto) il difetto di motivazione dell’atto impugnato sotto i medesimi profili. 16.a.Con riferimento al difetto di motivazione dell’atto deve ancora una volta riconoscersi il deficit di autosufficienza dei motivi, essendosi la difesa dell’istante limitata a porre in rilievo che «è sufficiente esaminare l’atto impugnato per rendersi conto che Equitalia non ha sviluppato (e tanto meno comunicato) alcun conteggio degli interessi richiesti che consenta di verificare il tasso applicato, il criterio di calcolo adottato ed il relativo sviluppo» (v. pagina n. 14 ricorso), anche con riferimento all’importo del compenso di riscossione. Anche in tal caso, dunque, l’istante ha omesso di trascrivere e/o di riprodurre –sia pure per sintesi - il contenuto dell’atto. Non solo. Sul punto, la Commissione regionale ha fornito una motivazione, assumendo – come sopra esposto – che « trattasi di modello adottato dagli agenti della riscossione … recanti tutti i dati indispensabili al fine di individuare i crediti per i quali si agisce e dei beni immobili sui quali verte l’azione cautelare …» (così nella sentenza impugnata, priva di numerazione). Detta motivazione, di cui dà correttamente conto la difesa del ricorrente, non si pone in violazione con la previsione dell’art. 7 della Legge n. 212/2000, che esige che nell’atto siano indicate i «presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione», dovendo le ragioni giustificative dell’atto relazionarsi con il suo oggetto e la sua finalità, costituiti, per quanto concerne l’ipoteca, dall’indicazione del credito, sancito in altro pregresso atto, che è sufficiente menzionare, nonché dei beni immobili su cui si iscrivere il vincolo cautelare, profili questi che nella specie non sono stati contestati. Infine, non può trascurarsi di osservare che il motivo di impugnazione non pone argomenti volti a confutare la valutazione operata dal Giudice dell’appello, non si confronta cioè con le ragioni della decisione, integrando, per tale via, un ulteriore motivo di inammissibilità della censura. 16.b.Il motivo risulta, altresì, inammissibile, anche in tal caso per difetto di autosufficienza, pure nella parte in cui ha lamentato l’assenza di una pronuncia sull’eccezione concernente la mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, non avendo la difesa dell’istante provveduto ad indicare in quale atto del giudizio di merito tale eccezione sia stata sollevata, giacchè il riferimento alla deduzione formulata nel ricorso introduttivo (alla relativa pagina n. 4) ed all’atto di appello (alla relativa pagina n. 11) risultano pertinenti – per come riassunte nel ricorso in esame – alla diversa eccezione di nullità dell’iscrizione ipotecaria «per difetto assoluto di motivazione o comunque per motivazione insufficiente ovvero apparente» (v. pagina n. 12 del ricorso) e, soprattutto, senza riepilogarne i contenuti essenziali, esigenza questa tanto più avvertita sul punto in esame, avendo la controricorrente denunciato la novità dell’eccezione in rassegna (v. pagina n. 10 del controricorso). 17.Alla stregua di tali complessive riflessioni il ricorso va, dunque, rigettato. 18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore di Equitalia Sud S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate- Riscossione) secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo. 19.Va dato, infine, conto che ricorrono le condizioni per versamento di un ulteriore importo da parte di Domenico Gabriele pari a quello eventualmente dovuto, a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. 115/2002, per la proposizione del ricorso
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