Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2020, n. 03488

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2020, n. 03488
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03488
Data del deposito : 28 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ROSA CLAUDIO ANDREA nato a MILANO il 09/05/1967 avverso la sentenza del 19/03/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M G F che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione agli effetti penali e la conferma per gli effetti civili. L'avvocato M P A del foro di LODI in difesa di LA ROSA CLAUDIO ANDREA, chiede che venga accolto il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 2104/2019 del 19/03/2019, la Corte di appello di Milano ha confermatoondanna inflitta dal Tribunale di Milano il 19/07/2017 a (gE[Eal L R C A, per il reato a 14scritto di calunnia in danno di F C come descritto ex art. 368 cod. pen. nell'imputazione (tempus delicti 16/03/2011).

2. Nel ricorso presentato dal difensore di L R si chiede l'annullamento.

2.1. Con il primo motivo, si deduce vizio della motivazione nel ravvisare il dolo richiesto per l'integrazione del delitto di calunnia, assumendosi che la Corte avrebbe dovuto vagliare la questione considerando la posizione di garanzia ricoperta da l R per il ruolo apicale all'interno dell'agenzia assicurativa di cui era titolare all'epoca dei fatti, che non gli consentiva di astenersi dal rappresentare nella sua denuncia il pagamento della polizza assicurativa sottoscritta dai coniugi A con i due assegni bancari indicati nel capo di imputazione, così coinvolgendo C (responsabile della agenzia assicurativa), stante il suo ruolo centrale nella vicenda. In particolare, si deduce che la Corte ha trascurato che è stato lo stesso C a confermare che L R non aveva mai avuto la materiale disponibilità dei due assegni oggetto della denuncia e che, al momento della presentazione della querela, non erano ancora stati svolti accertamenti per identificare chi aveva negoziato i due assegni/ né sulle operazioni eseguite sul conto sul quale erano confluite le somme pagate dai coniugi A. Si evidenzia che De Rosa ha chiarito che riportava gli elementi in suo possesso delineando in termini solo ipotetici una responsabilità del C per cui sarebbe, al più, configurabile il dolo eventuale.
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