Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2022, n. 28256

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2022, n. 28256
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28256
Data del deposito : 19 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avvocatura di Stato, quale rapp.te del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato l'inam- missibilità della domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'inte- resse di DR NO, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare per il reato di cui agli artt. 110 e 624 bis, commi primo e terzo, cod. pen., in relazione al quale era assolto con sentenza del medesimo ufficio del 22 feb- braio 2016, irrevocabile il 23 maggio 2016. La Corte territoriale ha rilevato che il ricorso era tardivo, in quanto presentato in data 19 luglio 2018, cioè dopo oltre due anni dalla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione (art. 315, comma 2, cod. proc. pen.);
inoltre, ha osservato che la data di apposizione dell'attestazione di passaggio in giudicato sulla sentenza del 4 ottobre 2016 era del tutto irrilevante, trattandosi di atto meramente ricognitivo di quanto precedentemente avvenuto.

2. Il DR, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo cinque motivi di impugnazione.

2.1. Violazione degli artt. 645 cod. proc. pen. e 27 D.M. n. 334 del 1989 e vizio di motivazione. Si deduce che l'istanza avrebbe dovuto essere considerata tempestiva dalla Corte distrettuale, in quanto il termine per proporla inizia a decorrere dalla data di attesta- zione del cancelliere della definitività della sentenza e - non come ritenuto dalla Corte territoriale - dalla data di irrevocabilità, non potendo l'imputato conoscere l'eventuale definitività della sentenza prima di detta attestazione. Tale affermazione deriva dalla natura civilistica e pubblicistica e dal fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione. Appare illogico porre a carico del richiedente il decorso del tempo impiegato dal cancelliere per ap- porre l'attestazione del passaggio in giudicato.

2.2. Violazione degli artt. 587 e 648 cod. pen. e vizio di motivazione. Si osserva che, non potendo il ricorrente verificare l'esistenza di eventuali impu- gnazioni da parte della Procura Generale, l'effettività del termine previsto dall'art.315 cod. proc. pen. deve necessariamente decorrere dalla data di attestazione di passaggio in giudicato da parte del cancelliere. Non si era tenuto conto della circostanza che per altri coimputati il termine per impugnare era scaduto in data successiva e, in particolare, per l'ultimo, il Gallina, in data 5 ottobre 2017, di dichiarazione

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