Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/04/2008, n. 8455
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La controversia concernente il rimborso delle spese defensionali, previsto, dall'art. 3 del d.l. n. 543 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 639 del 1996, per i soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché essa riguarda una situazione di diritto soggettivo nella quale non è implicata alcuna attività provvedimentale della pubblica amministrazione.
L'art. 3 del d.l. n. 543 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 639 del 1996, va interpretato - alla luce della successiva disposizione di interpretazione autentica recata dall'art. 10 "bis", comma 10, del d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2005 - nel senso che, pur non limitate ad un solo difensore, le spese per l'attività difensiva nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, rimborsabili, da parte della P.A. di appartenenza del pubblico dipendente definitivamente prosciolto, non a piè di lista, siano, sul piano sostanziale, "congrue" - secondo una valutazione di merito spettante al giudice adito - rispetto al contenuto e alla portata del giudizio contabile e, sul piano formale e probatorio, assistite dal parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, che consente alla predetta amministrazione di procedere al rimborso delle stesse.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UP AR IA, nella qualità di amministratore di sostegno di UP NT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il Cav. GARDIN LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato LIVIELLO MARIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NZ IU, rappresentato e difeso da sè stesso e dall'avvocato COLUZZI ALESSANDRO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA PEPOLI 4;
- controricorrente -
contro
REGIONE PUGLIA, in persona dell'Assessore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SANTIAGO DEL CILE 7, presso lo studio dell'avvocato MATERA FRANCO, rappresentata e difesa dall'avvocato CARRIERI CARLINO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1177/05 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 05/12/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/08 dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
uditi gli avvocati CARRIERI Carlino, COLUZZI Alessandro;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per l'A.G.O. e rimessione a Sezione semplice per l'ulteriore corso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 17.1.1998 l'avv. NZ Giuseppe, premetteva che, con un precedente atto di citazione notificato in data 8.4.1994, il Vice Procuratore Generale presso la Procura Regionale della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la UG - aveva convenuto in giudizio dinanzi al medesimo organo giurisdizionale l'avv. UP Antonio, nella qualità di componente del Comitato Esecutivo dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della UG (E.R.S.A.P.), per ivi sentirlo condannare, in solido con altri convenuti, al pagamento della complessiva somma di L. 28.346.598,380, oltre accessori e rivalutazione monetaria per non aver assunto alcuna iniziativa corretta, pur dopo l'intervenuto del richiamato D.L. 2 marzo 1989, n. 65, art. 17, convertito con L. n. 65 del 1989, che
aveva eliminato ogni dubbio interpretativo circa le modalità di calcolo del salario di anzianità;
che il medesimo avv. UP Antonio aveva conferito mandato difensivo all'avv. NZ Giuseppe al fine di resistere nel giudizio promosso dalla Procura della Corte dei Conti;
che, in adempimento al predetto mandato, il professionista incaricato aveva provveduto alla redazione della comparsa di costituzione depositata unitamente al fascicolo di parte e successivamente alla discussione della causa tenutasi dinanzi alla Corte dei Conti in data 6.12.1994, chiedendo l'integrale rigetto della domanda proposta;
che, con sentenza n. 16 del 3.4.1997, la Corte dei Conti aveva assolto il convenuto rigettando le domande proposte dalla Procura;
che le richieste di pagamento delle proprie competenze professionali erano rimaste insoddisfatte. Pertanto aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Bari l'avv. UP Antonio perché fosse condannato al pagamento in suo favore della somma di L. 596.785.147, di cui L. 427.000 per spese, L.
4.650.000 per diritti, L. 442.000.000 per onorari e L. 44.665.000 per spese generali, oltre IVA e CAP nonché interessi e maggior danno ex art.1224 c.c.. Costituitosi in giudizio, con comparsa del 6.3.1998, l'avv. UP Antonio assumeva che l'attività difensiva per cui era richiesto il pagamento atteneva ad un giudizio di responsabilità amministrativo - contabile, nel quale era stato chiamato a rispondere nella qualità di componente del Comitato Esecutivo dell'E.R.S.A.P. e che perciò le spese di difesa dovevano gravare sull'E.R.S.A.P. ovvero sulla Regione UG - successore ex lege nelle obbligazioni del predetto Ente - ai sensi della L.R. 19 marzo 1982, n. 12, art. 65.
Per tale motivo chiedeva il differimento dell'udienza di prima comparizione al fine di effettuare la chiamata in causa dei predetti Enti.
Notificato in data 23 - 26.3.98 l'atto di chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta dell'11.6.98, si costituiva la Regione UG in proprio e nella qualità di gestore della liquidazione dell'E.R.S.A.P., chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Istruita la causa con produzione documentale, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 23.9.1999.
2. Con sentenza n. 331 del 31.1.2000 il Tribunale, pronunciandosi sia sulla domanda proposta dall'avv. Giuseppe Panza nei confronti dell'avv. Antonio Lupo, che sulla domanda proposta da quest'ultimo nei confronti dell'E.R.S.A.P. e della Regione UG, accoglieva per quanto di ragione la domanda proposta dall'attore e per l'effetto condannava Antonio Lupo al pagamento in favore dell'avv. NZ Giuseppe di L. 427.000 per rimborso spese borsuali, L.
4.650.000 per diritti, L. 350.000.000 per onorari, L. 35.465.000 per spese generali al 10% su imponibile, oltre IVA e CAP come per legge ed interessi legali sino al soddisfo.
Inoltre accoglieva la domanda proposta dall'avv. Antonio Lupo nei confronti della Regione UG, in proprio e nella qualità di gestore della liquidazione E.R.S.A.P., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, e condannava la medesima Regione UG a rimborsare al Lupo le somme di cui alla condanna in favore dell'avv. Panza. Condannava infine il convenuto Lupo al rimborso delle spese processuali in favore dell'attore che liquidava in complessive L. 14.266.0001 di cui L. 801.000 per rimborso spese borsuali, L.
3.465.000 per diritti e L. 10.000.000 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge;
condannava altresì la Regione UG, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese processuali in favore del convenuto che liquidava in complessive L. 14.075.000, di cui L. 665.000 per esborsi, L.
3.410.000 per diritti e L. 10.000.000 per onorari.
3. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Regione UG - in proprio e nella qualità di gestore della liquidazione dell'E.R.S.A.P. - con atto di citazione notificato il 13.3.2001, articolando tre distinti motivi di gravame.
Con il primo motivo la Regione deduceva la omessa attivazione da parte dell'avv. Lupo del procedimento per il riconoscimento del patrocinio legale e di rimborso delle spese processuali, così di fatto impedendo all'Ente pubblico di valutare i presupposti per la concessione del patrocinio e conseguentemente di esercitare il controllo sull'ammissibilità e fondatezza della richiesta di rimborso delle spese processuali. In particolare - deduceva la Regione - che nel caso di specie vi era stata una indebita "moltiplicazione" degli oneri di difesa, per essersi l'avv. Lupo avvalso del patrocinio di più professionisti nel medesimo processo, senza averne motivato la necessità e che per uno degli officiati professionisti era già stato riconosciuto il patrocinio e rimborsati gli onorari di difesa.
Con il secondo motivo di gravame la Regione contestava la congruità di quanto liquidato dal giudice di primo grado.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame la Regione lamentava la condanna al pagamento degli interessi legali con decorrenza a far data dalla nota specifica inviata dall'avv. Panza all'avv. Lupo. Assumeva la Regione di non essere colpevolmente in mora per il pagamento di una parcella professionale ad essa mai pervenuta.
4. Con comparsa di costituzione e risposta del 20.06.2001 si costituiva in giudizio l'avv. Panza deducendo - in via preliminare - la inammissibilità dell'appello per essere stata l'impugnazione proposta ancorché la Regione avesse già provveduto al pagamento, in via transattiva, delle competenze dovute (ad esso appellato) per i titoli e le causali per cui era causa.
In via subordinata, nel merito, l'appellato eccepiva la infondatezza del gravame. L'appellato Avv. Lupo restava contumace.
5. Con sentenza del 26.10 - 5.12.2005 la Corte di Appello di Bari, in riforma della impugnata sentenza, emessa dal Tribunale di Bari il 31.1.2000, rigettava la domanda di garanzia proposta dall'avv. Antonio Lupo nei confronti dell'E.R.S.A.P. e della Regione UG e compensava