Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2022, n. 47752
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUIDI SIMONE nato a ROMA il 17/07/1987 avverso l'ordinanza del 03/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere P T;lette le conclusioni del P.G., P M, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 3 maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava le richieste di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero di detenzione domiciliare, formulate nell'interesse di G S in relazione alla pena residua di anni uno, mesi dieci, giorni venticinque di reclusione di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma del 3.7.2018 per i reati di violazione della normativa sulle armi, di ricettazione e di violazione del T.U. sugli stupefacenti. 2. Avverso detta ordinanza il difensore di fiducia del condannato, avvocata V P, ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto inosservanza della norma di cui all'art. 420-ter comma 5, cod. proc. pen., per non avere il Tribunale di sorveglianza ritenuto legittimo l'impedimento del difensore del G, nonché vizio di motivazione per carenza, illogicità e contraddittorietà sul punto. Ha evidenziato che l'istanza difensiva di differimento della trattazione del procedimento era stata inoltrata tempestivamente il 20.4.2022 rispetto all'udienza fissata per il successivo 3 maggio;che la stessa era stata corredata da idonea documentazione attestante l'impedimento per motivi professionali del difensore, il quale aveva, altresì, rappresentato l'impossibilità di nominare un sostituto processuale;ha, altresì, evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza.
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