Cass. civ., sez. III, sentenza 20/03/2014, n. 6513

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Nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza - la quale presenti, nella specie, "un tracciato assolutamente piatto" - la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. Ne consegue che spetta al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/03/2014, n. 6513
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6513
Data del deposito : 20 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

o ORIGINALE t o u t b i a T r c t U i B n LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE f I o i R c n T TERZA SEZIONE CIVILE 65 13/ 2 014 u N L O Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONTRATTI E OBBLIGAZIONI IN Presidente - Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI GENERE NEGOZIAZIONE DI ASSEGNO FALSIFICATO Dott. MAURIZIO MASSERA Consigliere RESPONSABILITA' DELLA BANCA Ud. 20/01/2014 PU Dott. RAFFAELE FRASCA Consigliere R.G. N. 10913/2008 Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere Rep. мл7 Cron. 6513 Dott. ENZO VINCENTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10913-2008 proposto da: - GRUPPO POSTE ITALIANE, in SDA EXPRESS COURIER S.P.A. persona del Direttore dei Servizi di Gruppo e Procuratore speciale Dott. MAURIZIO VELLICO, elettivamente domiciliata in 294, presso lo studio ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA dell'avvocato VALLEFUOCO ANGELO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine;
- ricorrente contro (00651990582), in persona BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. ABETE, Dott. LUIGIsuo legale rappresentante del elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso 2014 lo studio dell'avvocato AMICONI VITALIANO, che la rappresenta 134 e difende giusta procura speciale in calce;
1 INTESA SANPAOLO S.P.A. (00799960158), in persona del procuratore avv. BRUNA PASTINESE, elettivamente domiciliata 15, presso lo studioin ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI dell'avvocato GARGANI BENEDETTO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine;

- controricorrenti -

D'APPELLO diavverso la sentenza n. 4904/2007 della CORTE ROMA, depositata il 22/11/2007, R.G.N. 9812/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2014 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l'Avvocato CATERINA GIUFFRIDA per delega;
udito l'Avvocato ROBERTO CATALANO per delega;
udito l'Avvocato VITALIANO AMICONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Sul conto corrente bancario acceso dalla SDA Express Courier S.p.A. presso la sede romana del CO AN NE (BAV) veniva incassato, in data 7 luglio 1997, presso la Banca Nazionale del Lavoro (BNL), un assegno, tratto sul medesimo conto, con falsa firma di traenza del presidente della società;
assegno che era parte di un blocco di moduli di assegni bancari in bianco, oggetto di un precedente furto in danno della SDA S.p.A. scoperto soltanto qualche giorno dopo l'incasso del titolo falsificato.

1.1. La SDA Express Courier S.p.A. conveniva, quindi, in giudizio il BAV per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 19.652.000, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno patito a seguito dell'inadempimento dell'anzidetto contratto di conto corrente bancario, allegando l'imprudenza e l'imperizia del CO nel consentire la negoziazione del titolo, avendo omesso, in stanza di compensazione, un adeguato controllo della firma di traenza. 2 2.1. Costituitosi il convenuto BAV (che contestava la fondatezza della domanda), autorizzata la chiamata in causa della BNL, riassunto il giudizio nei confronti della stessa BNL e della IntesaBci S.p.A. (nella quale era stato incorporato il BAV), l'adito Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda attorea, condannava IntesaBci al pagamento in favore della SDA S.p.A. della somma di euro 11.397,78, oltre interessi, nonché, ritenuto un pari concorso di colpa della BNL, la condannava a rimborsare ad IntesaBci la metà di quanto versato alla società attrice. Sull'appello principale della BNL e su quello 2. Intesa (già IntesaBci), nel incidentale di Banca contraddittorio con la SDA Express Courier S.p.A., la Corte di appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 22 novembre 2007, rigettava la domanda proposta dalla società attrice, che condannava alla rifusione delle spese del doppio grado. La Corte territoriale, contrariamente a quanto 2.1. opinato dal giudice di primo grado che aveva ravvisato la - responsabilità della BNL, al momento della presentazione dell'assegno, e stanza di della Banca Intesa, in compensazione, «per non aver percepito la falsificazione della firma dell'assegno avente un "tracciato assolutamente piatto"> osservava, sulla scorta della «giurisprudenza in tema di diligenza del "buon banchiere"», che la banca deve, al riguardo, compiere "un esame superficiale ma pur sempre a vista, allo scopo di rilevare difformità morfologiche о strutturali del supporto cartaceo e della grafia, e senza necessità di avvalersi dell'ausilio di strumentazioni meccaniche ° di sostanze chimiche o di persone particolarmente esperte in grafologia”. Il giudizio di responsabilità soggiungeva il giudice del gravame dovrà- vertere "nel valutare se vi fosse difformità tra la sottoscrizione del titolo e quella depositata o desumibile da altre fonti attendibili e se, eventualmente, tale difformità fosse eclatante, dovuta, cioè, ad una notevole differenza di 3 caratteristiche fondamentali della grafia;
dovrà inoltre verificarsi se sussistessero elementi (come ad esempio, abrasioni, scritturazioni sovrapposte, sbavature) tali da far insorgere in soggetto diligente ed accorto il legittimo - sospetto di ritocchi, correzioni o manipolazioni". 2.2. - Sicché, ad avviso della Corte territoriale, nella specie era da escludere la responsabilità degli istituti di credito, giacché non risultava alcuna difformità tra la sottoscrizione presente sull'assegno e lo specimen, né poteva attribuirsi valore dirimente alla pretesa rilevabilità al piattezza" del tracciato grafico>>,tatto dell' assoluta scritture (pennaposto che "esistono tipologie di stilografica, roller), la cui percepibilità al tatto è quanto meno estremamente difficile e comunque condizionata a capacità percettive individuali e non esigibili da un cassiere pur diligente e scrupoloso". Per la cassazione di tale sentenza ricorre la SDA 3. Express Courier S.p.A. Gruppo Poste Italiane, affidando le - sorti dell'impugnazione a due motivi. Resistono con controricorso sia la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., sia Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banca Intesa S.p.A.). Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. CONSIDERATO IN DIRITTO Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 1. - 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ. in relazione agli artt. 38 e 43 del r.d. n. 1763 del 1933 e 2082 cod. civ. La Corte territoriale avrebbe errato nel non in capo,considerare, segnatamente, ad Intesa Sanpaolo, la mancanza di diligenza "qualificata" prevista dal secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., con la conseguenza che l'istituto di credito avrebbe dovuto attenersi a tutti gli 4 accorgimenti materiali ed intellettuali idonei ad assicurare l'adempimento del contratto di conto corrente bancario. Ad avviso della ricorrente andrebbe, infatti, rimeditato l'orientamento giurisprudenziale, su cui il giudice d'appello ha fondato la propria decisione, che impernia la verifica della diligenza del banchiere, in relazione all'incasso dell'assegno falsificato nella sottoscrizione, sulla "mera percezione visiva della falsificazione in relazione allo specimen depositato presso l'Istituto di credito, dovendosi escludere anche un esame tattile del titolo". Si tratterebbe il criterio di un indirizzo ormai inappagante, posto che falsificazione"della delibazione a vista dell'eventuale della firma di traenza" appare "del tutto superato ° addirittura anacronistico rispetto alla evoluzione che hanno le tecniche informatiche di riproduzione e subito falsificazione delle sottoscrizioni". Sicché, la diligenza del banchiere, imprenditore che svolge l'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, deve estendersi, nella specie, "anche ad un esame affidato a strumentazioni idonee a ravvisare falsificazioni della grafia", oltre che all'esame tattile del titolo, che è comunque un "esame sensoriale" e dunque non potrebbe essere escluso, come invece avviene da parte degli istituti di credito. Peraltro, ove si ritenesse che la diligenza del banchiere fosse quella del "buon padre di famiglia", di cui al primo coma dell'art. 1176 cod. civ., si porrebbe questione di violazione del principio di eguaglianza, posto che il criterio della diligenza adempitiva del banchiere verrebbe irragionevolmente differenziato

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