Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2023, n. 08952
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a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26438/2018R.G. proposto da Comune di Tizzano Val Parma, in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via Lazio n. 20/c, presso lo studio dell’avvocato C C che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati N B e S C;–ricorrente – contro Cooperativa Produttori Suini Pro Sus S.c.a., in persona del suo legale rappresentante p.t.,con domicilio eletto in Roma, via Giosuè Borsi n. 4, presso lo studio dell’avvocato F S, rappresentata e difesa dall’avvocato A Z;–controricorrente – avverso la sentenza n. 440, depositata il 12 febbraio 2018, della Commissione tributaria regionaledell’Emilia Romagna;ICI IMU Accertamento udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023,dal Consigliere dott. L P;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssaLuisa De Renzis, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia Romagna in diversa composizione. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 440, depositata il 12 febbraio 2018, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Tizzano Val Parma avverso la decisione di prime cure che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti avverso avvisi di accertamento emessi in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2005 al 2008. Il Giudice del gravame ha pronunciato nei seguenti termini: - « In effetti la reiezione del classamento come non rurale non è stata impugnata, anzi addirittura è stata confermata con il DOC.FA 24.12.2014 in cui è riportato l'ampliamento di cui è stato oggetto l'immobile per il quale è [stata] proposta la categoriaD/1. Vieppiù che tra le stesse parti e per la stessa materia del contendere è intervenuto il giudicato per la mancata impugnaz ione della sentenza di questa stessa CTR n. 43/21/10 depositata il 22.02.2010.». 2. –Il Comune di Tizzano Val Parma ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di novemotivi, ed ha depositato memoria. La Cooperativa Produttori Suini Pro Sus S.c.a . resiste con controricorso illustrato con memoria. Fissato all’udienza pubblica del 14 febbraio 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n.137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, c. 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi: 1.1 –il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 , cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132, c. 2, n. 4, cod. proc. civ., del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 4, e dell’art. 111, c. 6, Cost., sull’assunto che il decisum risultafondato su di una motivazione apparente in quanto articolata su ragioni decisorie tra di loro inconciliabili ed in irriducibile contrasto con la statuizione di rigetto;si deduce, quindi, che la statuizione di rigetto del gravame si pone in palese contraddizionecon la stessa motivazione che, -diversamente riprendendo gli argomenti spesi da esso esponente nell’atto di appello per confutare il classamento, come rurale, delle unità immobiliari oggetto di imposizione, -per di più evoca un giudicato che (anch’esso) era stato eccepito in punto di difetto di ruralità delle unità immobiliari;1.2 – col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 , cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 156, c. 2, cod. proc. civ., assumendo che sussisteva, nella fattispecie, uninsanabile contrasto tra motivazione e dispositivo tale da rendere la pronuncia inidonea al raggiungimento del suo scopo;1.3 –il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., e rubricato dal ricorrente sotto la numerazione di 2 bis, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., assumendo il ricorrente che il giudice del gravame, - rilevando che « la reiezione del classamento come non rurale non è stata impugnata» e, così, motivando le ragioni di rigetto dell’appello, - aveva travisato la circostanza di fatto, rimasta incontestata tra le parti, alla cui stregua avrebbe dovuto rilevarsi, in termini inversi a quelli esposti, che non era stata im pugnata « la reiezione»del classamento «come rurale»;1.4 –col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 2, deducendo che erroneamente il giudice del gravame aveva disatteso l’eccezione di nullità della sentenza di prime cure che recava un’esposizione dei fatti di causa (svolgimento del processo) inadeguata, ed incompleta, a fronte dell’effettiva materia controversa tra le parti;1.5 –col quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sull’assunto che il giudice del gravame illegittimamente aveva disatteso l’eccezione di nullità della sentenza di prime cure che, a sua volta, era incorsa nella violazione dell’art. 112 cit., avendo rilevato che i requisiti di ruralità non erano in contestazione tra le parti quando formavano oggetto diversamente di specifiche contestazioni svolte da esso esponente;1.6 –il sesto motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 4, sull’assunto che, - nel rigettare l’eccezione di nullità della gravata sentenza a ragione della sua motivazione manifestamente illogica, - l’impugnata pronuncia era essa stessa incorsa nel medesimo vizio siccome non si era fatta carico di esaminare le diverse implicazioni sottese al concetto di ruralità ai fini della ripresa a tassazione dell’Ici dovuta dalla contribuente;1.7 –col settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dilegge con riferimento al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a), al d.l. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in l. n. 133 del 1994, al d.l. n. 207 del 2008, art. 23, c. 1 bis, conv. in l. n. 14 del 2009, al d.l. n. 70 del 2011, art. 7, c. 2 bis, conv. in l. n. 106 del 2011, al d.m. 14 settembre 2011, al d.l. n. 201 del 2011, art. 13, commi 14 e 14 bis, conv. in l. n. 214 del 2011, al d.m. 26 luglio 2012, artt. 1, c. 2, 2, c. 4, e 7, c. 2, al d.l. n. 102 del 2013, art. 2, c.
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