Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2021, n. 35309
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/12/2019 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare Francesco Ufilugelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avvocato RE Silvestro, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, depositando conclusioni e nota spese. udito il difensore del ricorrente, Avvocato Domenico Andrè, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. /
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte militare di appello, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Napoli all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, con la quale RE RA era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, alla pena condizionalmente sospesa di mesi nove di reclusione militare, nonché al risarcimento del danno cagionato alla parte civile AR RO, in quanto ritenuto responsabile del reato, nella forma continuata, di insubordinazione militare con minaccia e ingiuria, aggravato ai sensi dell'art. 190 n. 2 c.p.m.p.
2. I fatti contestati a RE RA, Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, consistenti in minacce e ingiurie rivolte in più occasioni in pregiudizio del superiore diretto Luogotenente AR RO, venivano ritenuti provati principalmente alla stregua delle dichiarazioni rese dal medesimo superiore, giacché intrinsecamente attendibili e confermate dalle altre risultanze.
3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione RE RA, a mezzo del difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi.
3.1. Il primo motivo, denunciando violazioni di legge e vizi della motivazione, deduce che la sentenza di appello si è acriticamente adeguata alla decisione di primo grado, così omettendo anch'essa di compiere le dovute verifiche in ordine alle prove a carico e alle argomentazioni che le contrastavano. In particolare, non è stata correttamente valutata la registrazione di una