Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2023, n. 11756
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MO IU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 27/9/2022 dal Tribunale di Roma;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU Riccardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Massimiliano Cesare Fornari, anche in qualità di sostituto dell'avvocato Marco Popolla, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, pronunciando in sede di appello cautelare, rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di MO avverso l'ordinanza con la quale era stata disposta l'interdizione dai pubblici uffici, in relazione alla contestazione del reato di induzione indebita. In particolare, al MO si contestava di aver esercitato indebite pressioni sul dirigente comunale DO OS, affinchè questi provvedesse all'annullamento in autotutela del provvedimento di decadenza della concessione marittima di cui era titolare la Lega Navale, ente assistito dal MO quale avvocato. L'induzione indebita veniva realizzata dal MO - che all'epoca era presidente del nucleo di valutazione del Comune di Terracina - prospettando al OS un giudizio favorevole nei suoi confronti, indicando proprio nell'accoglimento del provvedimento richiesto uno dei parametri che sarebbero stati valorizzati a suo favore.
2. Il ricorrente ha formulato tre motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 309, commi 9 e 10 cod. proc. pen., con conseguente inefficacia della misura interdittiva. Rappresenta il ricorrente di aver proposto istanza di riesame avverso l'ordinanza con la quale veniva applicata la misura cautelare interdittiva, sicchè il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi nel termine di 10 giorni, ovvero, qualora avesse ritenuto che il riesame doveva riqualificarsi in appello cautelare, avrebbe dovuto adottare un apposito provvedimento in tal senso. Nel silenzio del Tribunale sul punto, ritiene il ricorrente che l'impugnazione cautelare sia soggetta alla disciplina del riesame e, quindi, anche alla previsione di inefficacia della misura nel caso di mancata decisione nei termini di legge.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 319-quater cod. pen., nonché la motivazione apparente contenuta nell'ordinanza impugnata in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si sostiene, infatti, che nel caso di specie occorreva un vaglio rafforzato dell'effettiva efficacia intimidatoria della condotta tenuta dal MO, posto che il soggetto indotto era a sua volta un pubblico ufficiale, dal quale è lecito attendersi una capacità di resistenza maggiorata. La valutazione del quadro indiziario, inoltre, riposerebbe su una motivazione meramente apparente, come emerge fin