Cass. civ., sez. I, sentenza 30/12/2011, n. 30506
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Sussiste la causa d'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale in capo al commissario straordinario di una comunità montana posta in liquidazione amministrativa, allorché siano attribuiti alla Regione poteri di ingerenza e di direzione dell'ente, tali da rendere quest'ultimo soggetto a vigilanza e controllo della prima. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto la sussistenza della causa di ineleggibilità per il commissario straordinario della Comunità montana del Basso Sinni posta in liquidazione amministrativa).
Sul provvedimento
Testo completo
I T T I 30 506 / 11 R I D E T L N L E L L O C E T N E S IS G E REPUBBLICA I TAL IANA R E T N E S In nome del popolo italiano E La Corte suprema di cassazione Prima sezione civile oggetto composta dai magistrati: ineleggibilità a consiglie Presidente regionale di commissario d: dr. Ugo Vitrone Consigliere comunità montana in liquida: dr. Fabrizio Forte rel. dr. Massimo Dogliotti R.G. n. 17796/11 Consigliere Cron 30506 Consigliere dr. Vittorio Ragonesi Consigliere Dr. Andrea Scaldaferri Rep. ha pronunciato la seguente: Ud.
1.12.2011 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17796 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2011, proposto: DA VI ER, elettivamente domiciliato in Roma, L.go Arenula n. 34 (5° piano), presso l'avv. NN Terracciano che, con gli avv.ti Nicola Gulfo da Matera e Vito Aurelio Pappalepore da Bari, lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso. RICORRENTE CONTRO 1) ZI AG, candidato con il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti nella stessa lista del ricorrente ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via 3176 204 Terenzio n. 7, presso l'avv. Orazio Abbamonte, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso. 2) BO RO, iscritto nelle liste elettorali di S. OR CA ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Pompeo Trogo n. 21, presso l'avv. IN Mallamaci, unitamente all'avv. IN Montagna di Policoro, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax 0835/902561 e all'indirizzo di posta elettronica certificata montagna0109cert.avvmatera.it. 3) FR PA, IC D'LI, PI UR, GIUSEPPE VE e FR NA, iscritti nelle liste elettorali del comune di S. OR CA, rappresentati e difesi, per procura a margine del controricorso, dall'avv. IN Montagna da Matera, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Roma, alla Via Pompeo Trogo n. 21, presso l'avv. IN Mallamaci. CONTRORICORRENTI NONCHE' REGIONE BASILICATA, in persona del presidente della Giunta regionale p.t., con sede in Potenza. CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA, in persona del presidente p.t., con sede in Potenza. INTIMATI [ ]E 1 2 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI POTENZA. INTERVENTORE EX LEGE Potenza avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma sezione civile, n. 106/2011, dell'11 - 26 maggio 2011. Udita, all'udienza del 1° dicembre 2011, la relazione del cons. dr. Fabrizio Forte, e sentiti gli avv. Pappalepore, Terracciano e Gulfo per il ricorrente, l'avv. Montagna, per i controricorrenti BO e gli altri richiamati nel n. 3 dell'epigrafe, l'avv. Orazio Abbamonte, per il controricorrente LI, e il P.G. dr. Immacolata Zeno, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 26 maggio 2011 la Corte d'appello di Potenza, in accoglimento del gravame proposto da PA LI, NN BO, SC AL, DO D'EL, PI UR, EP TI e SC AR nei confronti di IN GI e contro la pronuncia del locale tribunale del 4 gennaio 2011, in riforma di questa, dichiarava l'appellato GI decaduto dalla carica di componente del consiglio regionale della Basilicata con surrogazione, al suo posto, del LI quale primo dei non eletti, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio. Con distinti ricorsi del 10 giugno 2010, il BO e gli altri cinque elettori del Comune di San OR CA sopra indicati e il LI, quale non eletto con il maggior numero 3 di voti dopo quelli ottenuti dal GI unico candidato eletto nella stessa lista dell'U.D.C., impugnavano la delibera del consiglio regionale della Basilicata del 12 maggio 2010 che aveva convalidato la elezione dello stesso GI che, ai 11, era stato sensi della legge regionale 27 giugno 2008 n. nominato commissario straordinario della Comunità montana del Basso Sinni posta in liquidazione amministrativa, dal Presidente della giunta regionale con decreto n. 539 del 6 ottobre 2009, per la gestione di tale ente sovracomunale, fino alla sua estinzione e sostituzione con una unione di comuni nuova, come prevista dalla stessa legge. Ad avviso degli attori, il GI aveva partecipato alle elezioni senza essersi dimesso prima di esse dal ruolo di commissario della Comunità montana del Basso Sinni e per tale carica era incorso nella causa d'ineleggibilità dell'art. 2, comma 1, n. 11, della legge 23 aprile 1981 n. 154, dovendosi ritenere nella stessa posizione di un amministratore e e poteri didipendente con funzioni di rappresentanza organizzazione e coordinamento del personale di una istituzione о ente dipendente dalla Regione Basilicata, tale essendo la Comunità sopra indicata nella fase di gestione provvisoria finalizzata alla sua estinzione nel corso della quale di certo la detta Regione esercitava poteri rilevanti di ingerenza e direzione dell'ente sovra-comunale, come sancito nel decreto di nomina n. 539 del 2009. 4 In subordine, era richiesto dagli attori di rilevare la eventuale incompatibilità delle funzioni di commissario della indicata comunità montana con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'art. 3 n. 1 della legge n. 154 del 1981, e di dichiarare quindi la decadenza del GI da consigliere regionale, incarico non compatibile con il ruolo svolto sopra richiamato. Anche la Regione Basilicata e il consiglio regionale di essa erano stati evocati in causa dinanzi al Tribunale di Potenza, che aveva respinto i ricorsi elettorali riuniti, ritenendo, in conformità a quanto enunciato da Cass. 18 luglio 2008 n. 20055 anche se in riferimento agli amministratori di una comunità montana del Molise, che la Regione Basilicata non potesse avere poteri di ingerenza e vigilanza qualificata sulle comunità montane site nel suo territorio, tali da dar luogo alla ineleggibilità che si era chiesto di rilevare. Sul gravame dei ricorrenti in primo grado avverso la pronuncia del tribunale, era stata quindi emessa la decisione della Corte d'appello di Potenza oggetto del ricorso per cassazione, che ha riformato la sentenza di primo grado, la quale, dopo avere richiamato quella della Corte costituzionale n. 244 del 2005 sulle unioni dei comuni e le comunità montane e rifacendosi al principio enunciato da questa Corte con l'arresto citato n. 20055/08, aveva negato che la comunità fosse ente strumentale o soggetto a vigilanza e controllo della Regione e di conseguenza 5 la ineleggibilità, incandidabilità 0 incompatibilità del GI e la surrogazione al suo posto del LI nella carica di consigliere regionale, rigettando il ricorso elettorale. Gli appellanti avevano censurato la sentenza del tribunale, dato che in essa non si era distinta la gestione ordinaria da quella commissariale della comunità in liquidazione;
doveva negarsi che il commissario e il presidente in gestione ordinaria fossero nella identica posizione rispetto alla ineleggibilità, perché il primo era, a differenza del secondo, un organo di un ente sovracomunale, nella cui vita il governo regionale non poteva ingerirsi per verificarne le funzioni, anche se era soggetto ad un controllo non solo contabile o di legittimità estrinseca degli atti di gestione dell'ente ma anche di merito, che consentiva la revoca di tali atti. Per la Corte d'appello, la legge finanziaria del 2008 n. 244 del 2007, che aveva imposto alle Regioni di emanare apposite norme entro il 30 settembre 2008 per procedere al riordino delle comunità montane, da diminuire nel numero in base alle necessità locali e da ridurre nelle indennità ai loro amministratori per fare scendere i c.d. costi della politica, aveva inciso in modo rilevante sulla vita dell'ente di cui il GI era commissario. La legge regionale della Basilicata n. 11 del 2008 ha infatti previsto, all'art. 67, la soppressione delle comunità montane e 6 la continuazione delle loro attività fino all'estinzione e con successiva modifica della norma da ultimo citata, ha sancito, con l'art. 1 della legge regionale n. 20 del 29 settembre 2009, il potere del Presidente della giunta regionale di sciogliere le comunità e di nominare il commissario straordinario per la gestione di esse nella fase di liquidazione. Nel caso si è nominato commissario della comunità montana del Basso Sinni il GI con decreto del Presidente della giunta regionale della Basilicata n. 539 del 6 ottobre 2009, che ha anche previsto che l'ufficio commissariale comportasse le funzioni di gestione dell'ente sovracomunale non solo nel rispetto della legge ma anche "degli indirizzi di cui allo stesso decreto e secondo gli indirizzi attuativi diramati dall' amministrazione regionale": il commissario non poteva disporre degli immobili della comunità, senza previa autorizzazione della Regione Basilicata rilasciata dal presidente della giunta regionale ed era soggetto "ai poteri di coordinamento, vigilanza e raccordo operativo del dirigente dell'ufficio delle autonomie locali e del decentramento amministrativo, del Dipartimento di Presidenza della Giunta della Regione Basilicata", che poteva emanare apposite direttive con carattere vincolante al fine di agevolare e incrementare i processi di trasformazione delle comunità locali sul territorio regionale, con modalità omogenee e uniformi per tuṭṭi tali enti sovracomunali, in fase di liquidazione. 7 Il commissario era tenuto а trasmettere alla Regione una relazione entro il 15 dicembre 2009 sulla gestione da lui esercitata dell'organismo in stato di liquidazione, con una ricognizione dei beni e dei rapporti giuridici da trasferire per effetto dell'estinzione della comunità montana e, in caso d'inadempimento degli obblighi di cui al decreto, detto commissario poteva essere sostituito comunque dal Presidente della Regione Basilicata. Ad avviso della Corte d'appello, la Regione Basilicata, nella fattispecie, aveva assunto poteri d'ingerenza, vigilanza e controllo sulle comunità montane nella fase di liquidazione, al fine di garantire tempi uniformi e modalità simili di sostituzione di esse con le muove unioni di comuni, potendo comunque sostituire il commissario straordinario nominato da essa, nel caso non svolgesse le