Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/03/2012, n. 3692
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La controversia riguardante l'azione di responsabilità a carico del dipendente di una società per azioni a partecipazione pubblica, anche se totalitaria (nella specie, Poste Italiane S.p.A.), per il danno patrimoniale subito dalla società a causa della condotta illecita del dipendente (nella specie, accettazione irregolare di un vaglia cambiario) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice contabile, atteso che, da un lato, l'autonoma personalità giuridica della società porta ad escludere l'esistenza di un rapporto di servizio tra dipendente e P.A., e, dall'altro lato, il danno cagionato dall'illecito incide in via diretta solo sul patrimonio della società, che resta privato e separato da quello dei soci; né è di ostacolo alla affermata giurisdizione la qualificazione della società come organismo di diritto pubblico, rilevando essa solo sul piano della disciplina di derivazione comunitaria in materia di aggiudicazione degli appalti ad evidenza pubblica.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo presidente f.f. -
Dott. A M - Presidente di sez. -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLÒ PORPORA 16, presso lo studio degli avvocati P M e M M che la rappresentano e difendono per mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
M A;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1165/2009 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 30/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2012 dal Consigliere Dott. A S;
udito l'Avvocato M M;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. C R che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.O.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.12.2005 alla Corte di appello di Reggio Calabria, la s.p.a. Poste Italiane proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale, sez. lavoro, di Reggio Calabria del 17.12.2004, con la quale il tribunale, decidendo sulla domanda proposta da Poste Italiane nei confronti del dipendente Marra Antonio e diretta ad ottenerne la condanna al pagamento della somma di Euro 4.906,34, pari all'importo di vaglia cambiario accettato dal Marra in corrispettivo della vendita a terzi di valori bollati in violazione delle disposizioni interne, aveva dichiarato il suo difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione della Corte dei Conti. La Corte di appello adita, con sentenza depositata il 30.11.2009, rigettava l'appello, confermando la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'AGO, sul rilievo che, nonostante le Poste Italiane costituissero una s.p.a., tuttavia azionista unico era il Ministero del Tesoro;era organismo di diritto pubblico, attesa anche la gestione de servizio pubblico postale;la L. n. 97 del 2001, art. 7 prevedeva per il P.G. presso a Corte dei conti il dovere di procedere nei confronti dei dipendenti di amministrazioni o enti pubblici o enti a prevalente partecipazione pubblica.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Poste Italiane, che ha presentato memoria. Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di riparto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 1, invocando in particolare il principio affermato da Cass. S.U. 19.12.2009, n. 26806, per cui spetta alla giurisdizione dell'AGO la domanda di risarcimento del danno subito da società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite di amministratori o dipendenti che rechino un danno diretto alla società e solo indiretto al socio pubblico. 2.1. Il motivo è fondato.
Le S.U. di questa Corte (Cass. S.U. 19/12/2009, n. 26806) hanno statuito che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti (nella specie, consistenti nell'avere accettato indebite dazioni di denaro al fine di favorire determinate imprese nell'aggiudicazione e nella successiva gestione di appalti), non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, ne' un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, ne' un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. Sussiste invece la giurisdizione di quest'ultima quando l'azione di responsabilità trovi fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell'ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della partecipazione, ovvero in comportamenti tali da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell'ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l'impiego di risorse pubbliche, o da arrecare direttamente pregiudizio al suo patrimonio.