Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 19/01/2018, n. 1325
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Le decisioni della Commissione dell'Unione Europea (nella specie, in tema di aiuti di Stato), ancorché prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione del diritto e, pertanto, vincolano il giudice nazionale anche nei giudizi pendenti, in quanto "jus superveniens" incidente sul rapporto controverso: ne deriva che, laddove detta disciplina venga adottata nel corso del giudizio di legittimità e renda necessario procedere ad accertamenti di fatto, incompatibili con la struttura dello stesso, la pronuncia impugnata, se incompatibile con il nuovo regime, deve essere cassata con rinvio.
Sul provvedimento
Testo completo
0 1325 . 18 AULA 'A' Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE *TRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 26492/2010 Cron. 1325 Dott. AURELIO CAPPABIANCA Presidente Consigliere - Rep. Dott. BIAGIO VIRGILIO Ud. 11/10/2017 Consigliere Dott. ANTONIO GRECO CC Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI Rel. Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26492-2010 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende;
ricorrente
contro
SANICAM DI CATANIA AMBULATORIO POLISPECIALISTICO SPA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la 2017 rappresentato ecancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, 2432 difeso dall'Avvocato ROSARIO CALI' (avviso postale ex art. 135);
controricorrente avversO la sentenza n. 212/2010 della tella Since s COMM. TRIB.REG/SEZ.DIST. 1'08/07/2010;
udita la relazione della consiglio del 11/10/2017 VENEGONI. di CATANIA, depositata causa svolta nella camera di dal Consigliere Dott. ANDREA 1
RITENUTO CHE:
con ricorso del 18.3.2008 la società contribuente Sanicam Catania spa impugnava il silenzio rifiuto del rimborso, da lei richiesto il 12.11.2007, del 90% delle imposte irpeg ed ilor pagate tra il 1991 e 1992 sul presupposto che la definizione automatica ex art 9 comma 17 legge 289 del 2002, per le aree colpite dal sisma siciliano del 1990, delle imposte del 1990 - 1992 col versamento dell'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10% dovesse riguardare, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 20641 del 2007, anche i soggetti che all'entrata in vigore della norma avessero già assolto il loro debito tributario, la CT rigettava il ricorso, ma la TR accoglieva l'appello della contribuente, giudicando fondata e tempestiva l'istanza di rimborso;
contro tale sentenza ricorre l'ufficio sulla base di due motivi La società si costituisce con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Col primo motivo di ricorso l'ufficio denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 9 2 243 comma 17 della legge 289 del 2002, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (come corretto 17 0 con memoria del 24.8.2017), perché la dizione letterale della norma porta a ritenere 2 che la stessa si riferisca solo ai casi di parziale inadempimento, in cui il contribuente, ammesso al condono con pagamento rateale, abbia provveduto solo al pagamento di alcune rate, e non ai casi in cui l'importo è stato interamente pagato, come nella specie. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 38 dpr 602 del 1973 per omessa motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati nei termini che seguono. E' vero che lo spirito della misura dell'art. 9 comma 17 legge 289 del 2002 è ribadito, tra le altre, in Sez. VI n. 18905 del 2016, nel fatto che l'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che consente al contribuente di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato per imposte, in deroga al principio per cui la sanatoria generalmente non comporta la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato, costituisce una disposizione rispondente ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto mira ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi