Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2016, n. 7702

CASS
Sentenza
19 aprile 2016
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19 aprile 2016

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In tema di procedimento amministrativo, il provvedimento finale a rilevanza esterna è impugnabile quale atto direttamente e immediatamente lesivo, mentre non sussiste l'interesse ad impugnare un atto privo di effetti immediati e diretti in quanto meramente endoprocedimentale (nella specie, "presa d'atto" di parere tecnico su istanza di concessione idroelettrica).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2016, n. 7702
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7702
Data del deposito : 19 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

|: 7702/1 6 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Acque pubbliche - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE impugnazione atto SEZIONI UNITE CIVILI endoprocedimentale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8605/2014 Cron. 7702 Primo Pres.te f.f. Dott. LUIGI MACIOCE Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO Rep. Ud. 23/02/2016 Dott. VINCENZO DI CERBO - Presidente Sezione- PU Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI - CI. Consigliere Dott. PIETRO CURZIO Rel. Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Consigliere Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO Dott. ALBERTO GIUSTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8605-2014 proposto da: CAREGNATO PAOLO, VETTORI BARBARA, elettivamente 2016 domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso 78 lo studio dell'avvocato PAOLO FIORILLI, che li unitamente all'avvocato rappresenta e difende CABERLOTTO, per delega a margine FRANCESCA GAMBATO del ricorso;
дол - ricorrenti contro persona del Presidente dellaREGIONE VENETO, in . Giunta regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CECILIA LIGABUE ed EZIO ZANON, per delega a margine del controricorso; C. S.N.C., in persona del BELFIONE 90 DI LI legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato PALANDRI MARCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO POZZAN, per delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

- nonchè contro NI DI LI IO &
C. S.N.C.; intimata avverso la sentenza n. 24/2014 del TRIBUNALE ilSUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata 23/01/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO; uditi gli Avvocati OL FIORILLI, Marco PALANDRI e Carlo ALBINI per delega dell'avvocato Andrea Manzi; P.M. in persona del Sostituto Procuratoreudito il g up Generale Dott. CARMELO SGROI, rigetto del ricorso. che ha concluso per il дол SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, OL AT e RA TT chiedevano l'annullamento del decreto in data 31.05.2011, n. 159, del Dirigente Regionale della Segreteria Regionale per l'Ambiente Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto, avente ad - oggetto presa d'atto del parere n. 2 del 3 marzo 2011, espresso dalla Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, in merito all'istanza della ditta EL '90 di OL ON C. s.n.c. (di seguito, brevemente, "ditta EL") per la concessione di derivare moduli medi 80,00 di acqua dal fiume Brenta in località Ponte Vecchio nel comune di Bassano del Grappa (VI) per la produzione di energia elettrica;
in particolare chiedevano di accertare che tale provvedimento violava il diritto soggettivo di essi ricorrenti all'osservanza delle distanze legali e all'attuazione della disciplina urbanistica. Resistevano, deducendo l'inammissibilità, sotto molteplici profili, oltre che l'infondatezza del ricorso, la Regione Veneto e la ditta EL, mentre non si costituivano nè ON OL, cui il ricorso era notificato anche in proprio, né la Omnia di OL ON &
C., cui il ricorso era notificato sul presupposto, che peraltro non ha avuto conferme in giudizio, della cessione del ramo di azienda che qui rileva da parte della ditta EL, nelle more della liquidazione della stessa società, poi revocata. Con sentenza in data 23.01.2014, il T.S.A.P., sulla base delle emergenze documentali, dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse, con condanna al pagamento delle spese processuali a carico dei ricorrenti, in considerazione della natura endoprocessuale dell'atto impugnato (mera presa d'atto di un parere) e per l'ulteriore rilievo che il provvedimento conclusivo non aveva formato oggetto di impugnazione, divenendo così inoppugnabile. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione OL AT e RA TT, svolgendo due motivi e riproponendo quelli già svolti innanzi al T.S.A.P., per l'ipotesi che questa Corte decidesse nel merito dell'impugnazione. Hanno resistito, con distinti controricorsi, la Regione Veneto e la ditta EL. Quest'ultima ha anche rilevato la carenza di interesse al ricorso per cassazione, in considerazione della circostanza che la concessione rilasciata 3 car all'esito del procedimento in oggetto non ha avuto esecuzione, essendo destinata ad essere sostituita da quella da emettersi a seguito della richiesta di autorizzazione unica, avanzata, peraltro, in base a progetto parzialmente diverso. Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte degli altri intimati ON OL in proprio e soc. Omnia di OL ON &
C.. I ricorrenti hanno depositato memoria con allegata documentazione, deducendo che il procedimento c.d. semplificato conseguente alla richiesta di autorizzazione unica è attualmente sospeso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il T.S.AP. ha affidato la decisione al rilievo che il provvedimento impugnato costituiva un atto di natura endoprocedimentale (mera presa d'atto da parte della Regione Veneto del parere espresso dalla Commissione tecnica regionale), come tale inidoneo a ledere gli interessi dei ricorrenti, in quanto non esauriva il potere dell'Amministrazione in merito al rilascio della concessione di derivazione (anche perché limitato alla "presa d'atto" del parere, senza assunzione del relativo contenuto);
ha osservato, nel contempo, che non era stato impugnato l'atto conclusivo del procedimento, ovvero il decreto n. 34 del 2012, del Genio Civile di Vicenza, con il quale era stata accolta l'istanza di derivazione. A quest'ultimo riguardo il T.S.A.P. precisato che costituiva principio acquisito che l'annullamento dell'atto presupposto non determina la caducazione automatica dell'atto consequenziale, ma semplicemente la sua invalidità derivata, da far valere, tuttavia, nel termine di decadenza, attraverso la proposizione di una specifica impugnazione ha rilevato che ciò vale «a maggior ragione nel - caso di specie in cui l'atto finale non è una mera conseguenza della nota (impugnata) recante la "presa d'atto", ma è comunque frutto

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