Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19/06/2019, n. 16439
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza ìscritto al n. 24220/2018 R.G. proposto da POPESCU ELENA SIMONA, rappresentata e difesa dall'avv. G M e dall'avv. G M Z, con domicilio in Roma alla Via Pierluigi da Palestrina n. 63. — RICORRENTE- contro ENI GAS E LUCE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difese dall'avv. A B e dall'avv. L M, con domicilio eletto in Roma, Via Fabio Massimo n. 45. -CONTRORICORRENTE - avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, depositata in data 20.7.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14.2.2019 dal Consigliere G F. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale A P, che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Roma ha negato la propria competenza per territorio sulla domanda di accertamento negativo proposto dalla Popescu, al fine di far dichiarare l'insussistenza dei debiti documentati da 16 fatture emesse dalla Eni Gas e Luce s.p.a. per l'importo di C 5.181,47. Il giudice di merito, esclusa l'applicabilità della disciplina a tutela del consumatore e rilevato che il contratto di utenza conteneva una clausola di deroga della competenza territoriale e l'elezione del foro esclusivo di Milano, ha accolto l'eccezione di incompetenza formulata dalla società convenuta, dando atto che la clausola recava una doppia sottoscrizione, conformemente al disposto degli artt.1341 e 1342 c.c.. Avverso detta decisione E S P ha proposto regolamento di competenza sviluppato in unico motivo. Eni Gas e Luce s.p.a. ha depositato memoria difensiva.
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