Cass. pen., sez. I, sentenza 23/08/2022, n. 31517

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/08/2022, n. 31517
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31517
Data del deposito : 23 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sul conflitto di competenza sollevato da: GUP TRIBUNALE GENOVA nei confronti di TRIBUNALE GENOVAcon l'ordinanza del 19/10/2021 del GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DI GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, P G, che ha chiesto l'inammissibilità;
letta la memoria della difesa, avv. A G S che ha chiesto l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito della decisione emessa dal Tribunale di Genova, in data 7 ottobre 2021, e di quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 19 ottobre 2021, è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento in origine iscritto al numero 5061/2013 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Genova.

1.1. Si tratta di un procedimento nel cui ambito risulta esercitata l'azione penale nei confronti di diciassette imputati, rinviati a giudizio a seguito dell'udienza preliminare, celebrata in data 21 aprile 2020, sulla base di decreto di fissazione dell'udienza del 24 febbraio 2020, dichiarato nullo unitamente al successivo decreto di rinvio a giudizio dal Tribunale di Genova.

1.2. Quest'ultimo accogliendo l'eccezione proposta dal difensore di uno degli imputati, S M, cui si sono associati gli altri difensori degli imputati, con la citata ordinanza ha disposto anche la restituzione degli atti al Giudice per l'udienza preliminare, onde ripetere l'atto nullo.

2.0sserva il Giudice dell'udienza preliminare che erroneamente il Tribunale avrebbe trasmesso gli atti, onde procedere all'emissione di un nuovo decreto di fissazione dell'udienza preliminare, nonché ripetere tutti gli atti successivi, ritenendo che, unitamente all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, era stata notificata agli imputati una richiesta di rinvio a giudizio non originale, ma ricostruita senza seguire la procedura di cui all'art. 113 cod. proc. pen., dunque mera fotocopia senza accertarne la conformità all'originale.

2.1. Si tratta per il Giudice dell'udienza preliminare, di nullità non prevista dalla legge, che comporta l'indebita regressione del procedimento. Questa, peraltro, è stata dichiarata in relazione ad un atto (richiesta di rinvio a giudizio, copia digitale estratta dal TIAP utilizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova) recante l'annotazione del Cancelliere di avvenuta estrazione dal registro informatico, onde attribuire al documento data certa. Si contesta l'indicato necessario ricorso alla procedura di cui agli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. per i casi in cui l'atto è provvisto di copia digitale e si sottolinea che l'inserimento all'applicativo TIAP, come per l'atto di cui si discute, assicura al documento efficacia probatoria equiparata all'originale, in quanto copia per immagine su supporto informatico di documento originale, formato su supporto analogico.

3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, P G, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità.
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