Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/05/2022, n. 17572

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/05/2022, n. 17572
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17572
Data del deposito : 4 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLES CARENINI LUCIA nato a BERGAMO il 12/07/1955 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di Tdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE G;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti dell'imputato. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge quanto alla ritenuta recidiva.

Considerato che

le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, D, riv. 207944;
tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, E, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, come dedotto nell'atto di ricorso quanto allo stesso tema della accertata responsabilità del giudicabile, mediante criteri di valutazione delle prove testimoniali diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, confutando le argomentazioni della difesa in riferimento alle prove orali assunte.
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