Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2021, n. 26827
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Testo completo
MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da R M, nato ad Ascoli Piceno il 28 maggio 1962 avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ascoli Piceno d 14 ottobre 2020 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;Udita nell'udienza camerale del 25.9.2018 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina A R P;Letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal Sostituto Procuratore Generale in persona di M G F, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;Lette le conclusioni del difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 14 ottobre 2020 il Tribunale del riesame di Ascoli Piceno ha rigettato l'istanza di dissequestro, presentata da R M, quale erede di R D, avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città che a sua volta aveva respinto l'istanza di dissequestro della somma di euro 796.500,00, oggetto di sequestro impeditivo. Secondo il Tribunale sussiste il fumus della provenienza del danaro in sequestro da condotte di appropriazione indebita, commesse dal deceduto R D,in concorso con altri rimasti ignoti, ai danni di P M A. Ai sensi dell'art. 1161 c.c., il defunto, in quanto in mala fede, non avrebbe acquisito al suo patrimonio e al suo asse ereditario quelle somme, con correlata insussistenza in capo al figlio ed erede R D della legittimazione a reclamarle e del diritto ad ottenerne la restituzione. Contro l'ordinanza del Tribunale del riesame R M ha proposto ricorso per cassazione, quale proprietaria dei beni oggetto di misura, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge sotto il profilo dell'assoluta carenza di motivazione in punto di intervenuta prescrizione dell'ipotizzato reato di appropriazione indebita maturata prima dell'iscrizione del fatto nel registro ex art. 335 c.p.p., atteso che il sequestro era disposto il 12 marzo 2017 in relazione all'appropriazione indebita aggravata e continuata commessa al più a gennaio 2011;2) violazione di legge sotto il profilo dell'insussistenza del fumus boni iuris e dell'erronea qualificazione del nesso di pertinenzialità dei beni sottoposti a sequestro rispetto al reato ipotizzato;3) violazione di legge sotto il profilo dell'insussistenza dei requisiti di concretezza ed attualità del periculum in mora.
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