Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/11/2021, n. 35371
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Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 14485-2016 proposto da: BONECHI LORENZO, MANETTI MARCO, NAVA SILVIA, SGUAZZONI GIACOMO, VANNUCCINI ELENA, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato,
PIERGIORGIO
2021 MASI, TIZIANA FOGLI;
2698
- ricorrenti -
contro
I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 771/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/12/2015 R.G.N. 212/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. F S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato PIERGIORGIO MASI. PROC. nr. 14485/2016 RG
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d'appello di Firenze, con sentenza in data 3 dicembre 2015, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda degli odierni ricorrenti, dipendenti dell'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (in prosieguo: INFN), per la costituzione in proprio favore della polizza di assicurazione prevista nella convenzione stipulata tra l'INFN e l'INA in data 1 luglio 1963. 2. La Corte territoriale aderiva alla qualificazione della polizza come trattamento retributivo;
osservava al riguardo che la liquidazione della prestazione era indipendente dal pensionamento e che non vi erano meccanismi di solidarietà tra lavoratori, poiché ciascuno di essi era beneficiario di una polizza individuale, alimentata con un premio determinato in percentuale della sua retribuzione.
3. Osservava, tuttavia, che prima la L.nr. 70/1975, articolo 26, poi, nel regime del pubblico impiego privatizzato, l'articolo 2, comma tre, D.Lgs. nr. 165/2001 avevano riservato l'attribuzione di trattamenti economici, rispettivamente, agli accordi collettivi ed ai contratti collettivi;
nessuna disposizione, di legge o di contratto, applicabile agli originari ricorrenti prevedeva l' attribuzione della polizza in loro favore.
4. Alle medesime conclusioni conduceva, comunque, la qualificazione della polizza in termini di trattamento previdenziale integrativo, secondo la più ampia nozione delineata da Cass. SU nr. 4684/2015. 5. La domanda non poteva, infatti, trovare fondamento negli articoli 56 e 76 CCNL, invocati dai dipendenti, in quanto l'articolo 64, comma due, L. nr. 144/1999 aveva previsto la soppressione, a decorrere dall' 1 ottobre 1999, dei fondi di previdenza integrativa per i dipendenti degli enti di cui alla legge nr. 70/1975. 6. Da ultimo, non vi era violazione del principio di parità di trattamento retributivo, ex art. 45 D. Lgs. nr. 165/2001, in quanto la conservazione del trattamento per alcuni dipendenti trovava ragione nella loro assunzione in un'epoca in cui esso era normativamente riconosciuto.
7. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza LORENZO BONECHI, MARCO MANETTI, SILVIA NAVA, GIACOMO SGUAZZONI, ELENAPROC. nr. 14485/2016 RG VANNUCCINI, articolato in tre ragioni di censura ed illustrato con memoria, cui l'INFN ha resistito con controricorso.
8. Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. — violazione e falsa applicazione dell'articolo 1362 cod.civ., degli articoli 76 e 53 CCNL ENTI RICERCA, degli articoli 2, comma tre, 24, 40 e 45 D.Lgs nr. 165/2001, censurando la sentenza nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la natura retributiva del trattamento rivendicato, aveva escluso che esso trovasse titolo in una norma di contratto collettivo.
2. Hanno esposto che il titolo della attribuzione si rinveniva, invece, nell'articolo 76, comma uno,
CCNL
1994/1997 per il personale dell'Aera della dirigenza del comparto delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e, per la sola posizione del MANETTI, nell'articolo 53 del
CCNL
1994/1997 del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione (personale non dirigente). Le due norme contrattuali, di contenuto identico, stabilivano che fino alla concreta attuazione, nell'ambito del comparto, dei Fondi di previdenza complementare previsti dal D.Lgs. 21 aprile 1993 nr. 125 e succ. mod. sarebbe restata in vigore la disciplina vigente dei trattamenti di previdenza integrativi della Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
3. Hanno dedotto che tali norme contrattuali facevano salva anche la polizza INA, della quale all'epoca si riteneva pacificamente la natura previdenziale;
di tale natura si era dubitato, infatti, soltanto in epoca successiva alla entrata in vigore della legge nr. 144/1999, che aveva soppresso (con l'articolo 64) i fondi per la previdenza integrativa per i dipendenti degli enti del cd. parastato a
PIERGIORGIO
2021 MASI, TIZIANA FOGLI;
2698
- ricorrenti -
contro
I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 771/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/12/2015 R.G.N. 212/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. F S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato PIERGIORGIO MASI. PROC. nr. 14485/2016 RG
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d'appello di Firenze, con sentenza in data 3 dicembre 2015, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda degli odierni ricorrenti, dipendenti dell'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (in prosieguo: INFN), per la costituzione in proprio favore della polizza di assicurazione prevista nella convenzione stipulata tra l'INFN e l'INA in data 1 luglio 1963. 2. La Corte territoriale aderiva alla qualificazione della polizza come trattamento retributivo;
osservava al riguardo che la liquidazione della prestazione era indipendente dal pensionamento e che non vi erano meccanismi di solidarietà tra lavoratori, poiché ciascuno di essi era beneficiario di una polizza individuale, alimentata con un premio determinato in percentuale della sua retribuzione.
3. Osservava, tuttavia, che prima la L.nr. 70/1975, articolo 26, poi, nel regime del pubblico impiego privatizzato, l'articolo 2, comma tre, D.Lgs. nr. 165/2001 avevano riservato l'attribuzione di trattamenti economici, rispettivamente, agli accordi collettivi ed ai contratti collettivi;
nessuna disposizione, di legge o di contratto, applicabile agli originari ricorrenti prevedeva l' attribuzione della polizza in loro favore.
4. Alle medesime conclusioni conduceva, comunque, la qualificazione della polizza in termini di trattamento previdenziale integrativo, secondo la più ampia nozione delineata da Cass. SU nr. 4684/2015. 5. La domanda non poteva, infatti, trovare fondamento negli articoli 56 e 76 CCNL, invocati dai dipendenti, in quanto l'articolo 64, comma due, L. nr. 144/1999 aveva previsto la soppressione, a decorrere dall' 1 ottobre 1999, dei fondi di previdenza integrativa per i dipendenti degli enti di cui alla legge nr. 70/1975. 6. Da ultimo, non vi era violazione del principio di parità di trattamento retributivo, ex art. 45 D. Lgs. nr. 165/2001, in quanto la conservazione del trattamento per alcuni dipendenti trovava ragione nella loro assunzione in un'epoca in cui esso era normativamente riconosciuto.
7. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza LORENZO BONECHI, MARCO MANETTI, SILVIA NAVA, GIACOMO SGUAZZONI, ELENAPROC. nr. 14485/2016 RG VANNUCCINI, articolato in tre ragioni di censura ed illustrato con memoria, cui l'INFN ha resistito con controricorso.
8. Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. — violazione e falsa applicazione dell'articolo 1362 cod.civ., degli articoli 76 e 53 CCNL ENTI RICERCA, degli articoli 2, comma tre, 24, 40 e 45 D.Lgs nr. 165/2001, censurando la sentenza nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la natura retributiva del trattamento rivendicato, aveva escluso che esso trovasse titolo in una norma di contratto collettivo.
2. Hanno esposto che il titolo della attribuzione si rinveniva, invece, nell'articolo 76, comma uno,
CCNL
1994/1997 per il personale dell'Aera della dirigenza del comparto delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e, per la sola posizione del MANETTI, nell'articolo 53 del
CCNL
1994/1997 del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione (personale non dirigente). Le due norme contrattuali, di contenuto identico, stabilivano che fino alla concreta attuazione, nell'ambito del comparto, dei Fondi di previdenza complementare previsti dal D.Lgs. 21 aprile 1993 nr. 125 e succ. mod. sarebbe restata in vigore la disciplina vigente dei trattamenti di previdenza integrativi della Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
3. Hanno dedotto che tali norme contrattuali facevano salva anche la polizza INA, della quale all'epoca si riteneva pacificamente la natura previdenziale;
di tale natura si era dubitato, infatti, soltanto in epoca successiva alla entrata in vigore della legge nr. 144/1999, che aveva soppresso (con l'articolo 64) i fondi per la previdenza integrativa per i dipendenti degli enti del cd. parastato a
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