Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2023, n. 08271

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2023, n. 08271
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08271
Data del deposito : 22 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

3 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5154/2021 R.G.proposto da: VICARI SIMONE, elettivamente domiciliato in Roma, c.so Vittorio Emanuele II 269, presso lo studio dell’avvocato R V che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato G L -ricorrente-

contro

DICOM s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma via F. Confalonieri 5, presso lo studio dell’avvocato A M che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P P -controricorrente- nonché

contro

VICARI SERGIO, TOSO RUGGERO, C P, S G, G R, T P -intimati- avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione in Roma n. 21497/2020 depositata il 6.10.2020, udito il Sostituto Procuratore generale S D, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso, uditi gli avvocati R V e G L, per il ricorrente, e C M, munita di delega, per la controricorrente, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.3.2023 dal Consigliere U L C G S.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso notificato il 28.2.2021 a P C, DICOM s.p.a. in amministrazione straordinaria, G S, R G, P T e R T il dott. S V, ha proposto ricorso per revocazione per errore di fatto ex artt.391 bis e 395 n.4, cod.proc.civ. della sentenza della Corte di Cassazione, sezione 1, n.21497 del 6.10.2020. 2. La predetta sentenza, per quanto in questa sede rileva, aveva rigettato il ricorso incidentale proposto da S V, con aggravio di spese, nei confronti della sentenza della Corte di appello di Milano del 5.7.2016 n.2811. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 2811/2016, depositata in data 5.7.2016, aveva, sempre per quanto ancora qui rileva, rigettato l’impugnazione incidentale proposta da S V il averso i due lodi arbitrali (lodo parziale non definitivo del 3.3.2010 e lodo definitivo del 26.8.2010), che lo avevano condannato in qualità di ex amministratore della società DICOM s.p.a. in amministrazione straordinaria, per fatti di pretesa mala gestio anteriori all'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, al risarcimento del danno quantificato nell'importo relativo alla prima tranche di un finanziamento pubblico incassato dalla Dicom e che la società, a seguito di una sentenza della Corte dei Conti, era stata condannata a restituire.

3. Il ricorrente lamenta un primo errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Cassazione per averlo indicato come «amministratore delegato» alle pagine 10 (righi 5-6) e 11 (rigo 12), nonostante che nel ricorso per cassazione e nelle successive memorie egli fosse qualificato come amministratore senza deleghe.

4. Un secondo errore consisterebbe nel fatto che a pagina 11, rigo 2, erano stati indicati gli estremi di sentenze della Corte di Cassazione (n.21567/2017 e 7907/2012) il cui principio di diritto in tema di principio del contraddittorio non corrispondeva a quello enunciato tra virgolette.

5. Un terzo errore consisterebbe nel riferimento (pag.4, rigo 2 - 3) alla presunta mala gestio di Dicom nel periodo 2001 - 2005, perché antecedente alla amministrazione straordinaria disposta il 1° 4.2008. 6. Dicom s.p.a. in amministrazione straordinaria si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso con controricorso notificato il 7.4.2021. Gli altri intimati, e cioè P C, S V, G S (altri ex amministratori di Dicom) e R G, P T e R T (ex sindaci di Dicom), tutti a suo tempo evocati nel giudizio con azione di responsabilità da parte della Dicom, non si sono costituiti. Il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato due memorie illustrative, la prima datata 13.2.2023 e la seconda, sottoscritta anche dal nuovo difensore aggiunto, datata 1.3.2023, successivamente alle conclusioni scritte del Procuratore generale. Anche la controricorrente Dicom ha depositato memoria illustrativa. La causa è stata discussa oralmente all’udienza pubblica del 10.3.2023.

RAGIONI DELLADECISIONE

7. Il ricorso è inammissibile per una pluralità di concorrenti ragioni. In primo luogo, è del tutto carente nel ricorso l’esposizione sommaria dei fatti di causa e della vicenda processuale, invero complessa, che aveva condotto alla decisione della Corte di Cassazione n.21497/2020, oggetto di impugnazione, perlomeno nella parte rilevante in quanto afferente al rapporto processuale che riguardava il ricorrente. È stato ripetutamente chiarito che la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, comma 2, cod.proc.civ., anche l'esposizione dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata (Sez. 3, n. 30720 del 19.10.2022;Sez. 6 - 2, n. 26161 del 27.9.2021;Sez. 6 - 1, n. 14126 del 1.6.2018, Sez. U, n. 13863 del 6.7.2015).

8. Il nuovo testo dell’art.366, n.3, cod.proc.civ., introdotto dal d.lgs.10.10.2022 n.149, e quindi inapplicabile ratione temporis, richiede ora la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso, ma non ha fatto che esplicitare un requisito di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi