Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2023, n. 21702

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2023, n. 21702
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21702
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA « sui ricorsi proposti da: DE BA LA nato a [...] il [...] NG MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Mini ero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha conclus chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. De BA LA e GU IN, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa a loro carico dal Tribunale di Modena per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. GU IN lamenta: I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 624-bis cod. pen. Non si individuerebbero in atti i requisti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della ricorrenza della fattispecie del furto in abitazione. Invero, nel luogo in cui è avvenuto il fatto (locali dello stabilimento della ditta "Nova Dec") si svolgono solo occasionalmente atti della vita privata della persona offesa. L'occasionalità emerge chiaramente dal contenuto della testimonianza resa da RA ST, il quale ha riferito che tutti i dipendenti erano usciti dai locali per andare in mensa, mentre lui stesso, il padre e la sorella avevano deciso di trattenersi in altra zona della sede aziendale per il pranzo. Nessun dato istruttorio indica che le persone offese avessero l'abitudine di pranzare all'interno dell'azienda. II) Erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto. I giudici sarebbero incorsi in errore nel ritenere insussistente l'ipotesi della desistenza volontaria. De BA LA lamenta: I) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della fattispecie del furto in abitazione. La Corte d'appello di Bologna ha desunto la sussistenza dei requisiti della fattispecie in contestazione dalla circostanza che il «tentativo di furto è avvenuto nel momento in cui gli uffici della "Nova Dec" erano chiusi per la pausa pranzo ed era quindi prediligo l'accesso a terzi», aggiungendo che ' «in quell'intervallo di tempo i RA si sono trattenuti all'interno degli uffici per consumare la pausa pranzo, manifestazione che rientra certamente nel concetto di svolgimento di una manifestazione privata". Il Giudice a quo ha operato una commistione tra il luogo in cui si sarebbe consumato il tentativo di furto e gli uffici privati dei proprietari della ditta, ignorando le risultanze istruttorie in base alle quali la porta antipanico fatta oggetto di forzatura era la porta principale dell'azienda, da cui accedeva un numero indeterminato di persone. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4