Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/11/2023, n. 30418

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Massime1

In tema di licenziamento disciplinare (prima e dopo l'introduzione dell'art. 55-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001), costituisce ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente non soltanto l'alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio, senza che la tipizzazione della sanzione determini alcun automatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica della proporzionalità e dell'adeguatezza del provvedimento disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto il licenziamento misura proporzionata ed adeguata perché la lavoratrice si era allontanata dal posto di lavoro senza procedere alla timbratura in una pluralità di occasioni, restando irrilevante che ciò fosse accaduto in coincidenza con la pausa pranzo).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/11/2023, n. 30418
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30418
Data del deposito : 2 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 30464/2022 Numero sezionale 3696/2023 Numero di raccolta generale 30418/2023 Data pubblicazione 02/11/2023 AULA 'B' R E P U B B L I C A I T A L I A N A Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Licenziamento L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E giusta causa pubblico impiego SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 30464/2022 Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente - Cron. Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere - Rep. Dott. ANDREA ZULIANI - Consigliere - Ud. 13/09/2023 Dott. IRENE TRICOMI - Rel. Consigliere - PU Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 30464-2022 proposto da: BUONASSISI ROSALBA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE TOLOMINI;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA in persona del legale rappresentante pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO - AMBITO TERRITORIALE DI CREMONA UFFICIO VI in persona del legale rappresentante 2023 1 Numero registro generale 30464/2022 Numero sezionale 3696/2023 Numero di raccolta generale 30418/2023 Data pubblicazione 02/11/2023 pro tempore, tutti rappresentati e difesi ope legis 3696 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 114/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/07/2022 R.G.N. 287/2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2023 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza n. 114 del 2022, ha rigettato l'appello proposto da AL AS nei confronti del MIUR, dell'Ufficio scolastico territoriale di Brescia, nonché dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Cremona.

2. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso con il quale la lavoratrice, collaboratrice amministrativa presso l'Istituto “A. Ghisleri” di Cremona, aveva impugnato il licenziamento disciplinare che le era stato irrogato dal MIUR il 4 aprile 2019. Il Tribunale aveva evidenziato che le condotte ascritte alla dipendente, che in cinque occasioni nell'anno 2017 si era allontanata dall'istituto Ghisleri per tutta la durata della 2 Numero registro generale 30464/2022 Numero sezionale 3696/2023 Numero di raccolta generale 30418/2023 Data pubblicazione 02/11/2023 pausa pranzo senza strisciare il badge sia all'uscita che al rientro, non erano contestate nella loro materialità e integravano la fattispecie di cui all'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando un motivo di ricorso.

4. Resiste il MIUR con controricorso.

5. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte che ha confermato nella discussione in udienza pubblica. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l'unico motivo di ricorso è dedotta la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 2106, 2119, 1455, cod. civ., della norma di cui all'art. 55- quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, comma 1, lett. a), 1-bis e 3, così come da modifiche di cui al d.lgs. n. 116 del 2016, dell'art. 12 del CCNL Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018, nonché degli artt. 3 e 35, Cost., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. La ricorrente afferma che la Corte d'Appello ha applicato l'art. 55-quater, commi 1, lett. a), 1-bis e 3, e ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è da escludere qualsiasi automatismo nell'irrogazione della sanzione disciplinare espulsiva, ma erroneamente non avrebbe considerato gli elementi diretti ad attenuare l'intensità dell'elemento soggettivo e la gravità del comportamento assunto dalla lavoratrice in relazione alla sanzione disciplinare comminata. 3 Numero registro generale 30464/2022 Numero sezionale 3696/2023 Numero di raccolta generale 30418/2023 Data pubblicazione 02/11/2023 La lavoratrice riporta in sintesi il contenuto delle disposizioni richiamate, rilevando che il giudice di secondo grado nell'effettuare la sussunzione della fattispecie concreta nella clausola elastica della giusta causa di recesso, avrebbe dovuto attenersi ad un giudizio rispettoso dei valori dell'ordinamento esistenti nella realtà sociale. La Corte d'Appello non aveva fatto alcuna specifica valutazione della concretezza degli effetti addebitati alla lavoratrice. La ricorrente ricorda che il procedimento disciplinare era conseguito ad indagini rivolte ad altri dipendenti. Né vi era stato alcuna disfunzione del

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