Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/09/2021, n. 24698

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/09/2021, n. 24698
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24698
Data del deposito : 14 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ente PU SENTENZA sul ricorso 1826-2015 proposto da: IS IO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE PARIOLI

74/C, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO MENNITI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO TORCHIA;

- ricorrente -

2021 contro 1375 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 747/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/07/2014 R.G.N. 1317/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R. Gen. N. 1826/2015

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 747/2014, decidendo sull'impugnazione proposta da SI GE nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca oltre che dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, confermava la pronuncia di prime cure che aveva respinto la domanda del GE, direttore generale dei servizi amministrativi presso l'Istituto Tecnico Industriale di Cosenza "A. Monaco", intesa ad ottenere il riconoscimento (giusta domanda dell'1/12/2005) del diritto a permanere in servizio fino al compimento del 70° anno di età.

2. Riteneva la Corte territoriale che in nessuno degli atti richiamati dall'appellante fosse individuabile un'autorizzazione alla permanenza in servizio del GE, trattandosi di atti da cui, al contrario, si evinceva che la procedura autorizzatoria era ancora in itinere. Escludeva che, a fronte dell'istanza del GE dell'1/12/2005, potesse configurarsi un decorso temporale rilevante ai fini della disciplina del silenzio-assenso, non venendo in considerazione atti amministrativi in senso stretto, ma solo atti di gestione del rapporto di lavoro con conseguente inapplicabilità della I. n. 241/1990. 3. Per la cassazione della sentenza SI GE ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.

4. Il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria hanno depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all'udienza di discussione.

5. Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 - bis d.l. n. 137 del 2020, convertito con I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale.

6. Il Procuratore generale ha formulato le proprie motivate conclusioni, ritualmente comunicate alle parti, insistendo per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 33, comma 2, del d.l. n. 223/2006, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ..R. Gen. N. 1826/2015 Lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto insussistenti le condizioni per il suo mantenimento in servizio.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. prov. civ.. Lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato il discutibile, illogico e contraddittorio comportamento delle Amministrazioni intimate, manifestatosi anche attraverso provvedimenti favorevoli al ricorrente fino al definitivo ingiustificato diniego.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 20 della I. n. 241/1990 e dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.. Censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto l'insussistenza d'un provvedimento di autorizzazione idoneo a consentire la permanenza in servizio presso l'Istituto Superiore "A. Monaco" di Cosenza e l'inapplicabilità della normativa del silenzio-assenso.

2. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente stante l'intrinseca connessione, presentano profili di inammissibilità e sono comunque infondati.

2.1. Gli stessi, infatti, denunciano violazioni di norme di diritto, ma non formulano le censure così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, trascurando di considerare che il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'elencazione delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto

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