Cass. pen., sez. V trib., sentenza 24/07/2019, n. 33543

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 24/07/2019, n. 33543
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33543
Data del deposito : 24 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INFANTE PASQUALE nato a EBOLI il 08/11/1970 avverso l'ordinanza del 11/04/2019 del TRIBUNALE di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E M M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L B, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. G A, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Salerno, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in parziale riforma dell'ordinanza cautelare impugnata, ha sostituito la misura coercitiva degli arresti domiciliari con quella della interdizione per un anno dall'esercizio della professione di commercialista, applicata nei confronti di I P in ordine al reato di associazione per delinquere (capo 1) e ad alcuni dei delitti scopo dell'associazione, consistenti nello sfruttamento dell'immigrazione clandestina (capi 2, 6, 10, 12, 14, 19, 21, 22, 23, 28, 31).

2. Avverso il provvedimento ricorre l'indagato, tramite i difensori, articolando due motivi.

2.1 Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelarí. Sostiene il ricorrente che il limite genetico dell'ordinanza cautelare sarebbe rappresentato dalla distanza temporale che separa la sua adozione, intervenuta solo in data 18 marzo 2019, dalla originaria richiesta depositata il 12 agosto 2017. Tale carenza non sarebbe adeguatamente colmata dagli argomenti, illogici e contraddittori, spesi nell'ordinanza del Tribunale del riesame. In detto provvedimento si dà atto che la condotta è stata sistematicamente reiterata fino al 2017 e che l'associazione criminosa, capeggiata da Amzeghal, è stata operativa nel 2018. Lo stesso Tribunale dà atto che l'attività svolta dall'indagato in materia di flussi si sarebbe arrestata al 2017 e che le ultime deleghe ricevute per l'espletamento delle pratiche risalirebbero ai mesi di giugno/luglio 2017. 2.2 Con il secondo motivo (erroneamente denominato "terzo motivo" - cfr. pag. 8) il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla omessa e/o parziale valutazione delle investigazioni difensive allegate alla memoria depositata dinanzi al Tribunale del riesame. L'ordinanza menzionerebbe le dichiarazioni rese ai difensori da Albano Concettina, mentre non farebbe cenno a quelle di Angelica Infante, che delimitano all'anno 2017 le ultime attività di gestione delle domande flussi per gli stranieri, svolte dallo studio Infante.
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