Cass. pen., sez. V, sentenza 24/07/2019, n. 33543
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INFANTE PASQUALE nato a EBOLI il 08/11/1970 avverso l'ordinanza del 11/04/2019 del TRIBUNALE di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E M M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L B, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. G A, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Salerno, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in parziale riforma dell'ordinanza cautelare impugnata, ha sostituito la misura coercitiva degli arresti domiciliari con quella della interdizione per un anno dall'esercizio della professione di commercialista, applicata nei confronti di I P in ordine al reato di associazione per delinquere (capo 1) e ad alcuni dei delitti scopo dell'associazione, consistenti nello sfruttamento dell'immigrazione clandestina (capi 2, 6, 10, 12, 14, 19, 21, 22, 23, 28, 31).
2. Avverso il provvedimento ricorre l'indagato, tramite i difensori, articolando due motivi.
2.1 Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelarí. Sostiene il ricorrente che il limite genetico dell'ordinanza cautelare sarebbe rappresentato dalla distanza temporale che separa la sua adozione, intervenuta solo in data 18 marzo 2019, dalla originaria richiesta depositata il 12 agosto 2017. Tale carenza non sarebbe adeguatamente colmata dagli argomenti, illogici e contraddittori, spesi nell'ordinanza del Tribunale del riesame. In detto provvedimento si dà atto che la condotta è stata sistematicamente reiterata fino al 2017 e che l'associazione criminosa, capeggiata da Amzeghal, è stata operativa nel 2018. Lo stesso Tribunale dà atto che l'attività svolta dall'indagato in materia di flussi si sarebbe arrestata
udita la relazione svolta dal Consigliere E M M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L B, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. G A, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Salerno, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in parziale riforma dell'ordinanza cautelare impugnata, ha sostituito la misura coercitiva degli arresti domiciliari con quella della interdizione per un anno dall'esercizio della professione di commercialista, applicata nei confronti di I P in ordine al reato di associazione per delinquere (capo 1) e ad alcuni dei delitti scopo dell'associazione, consistenti nello sfruttamento dell'immigrazione clandestina (capi 2, 6, 10, 12, 14, 19, 21, 22, 23, 28, 31).
2. Avverso il provvedimento ricorre l'indagato, tramite i difensori, articolando due motivi.
2.1 Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelarí. Sostiene il ricorrente che il limite genetico dell'ordinanza cautelare sarebbe rappresentato dalla distanza temporale che separa la sua adozione, intervenuta solo in data 18 marzo 2019, dalla originaria richiesta depositata il 12 agosto 2017. Tale carenza non sarebbe adeguatamente colmata dagli argomenti, illogici e contraddittori, spesi nell'ordinanza del Tribunale del riesame. In detto provvedimento si dà atto che la condotta è stata sistematicamente reiterata fino al 2017 e che l'associazione criminosa, capeggiata da Amzeghal, è stata operativa nel 2018. Lo stesso Tribunale dà atto che l'attività svolta dall'indagato in materia di flussi si sarebbe arrestata
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