Cass. pen., sez. V trib., sentenza 11/06/2019, n. 25805

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 11/06/2019, n. 25805
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25805
Data del deposito : 11 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di BRESCIAnel procedimento a carico di: TONDINI ALESSANDRO nato a BRESCIA il 11/09/1974 avverso la sentenza del 05/07/2017 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E M M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L B, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con revoca della sospensione condizionale della pena.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di T A per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2, cod. pen. così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., e, ferma la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla predetta aggravante, ha condannato l'imputato alla pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 120 di multa. La pena era stata condizionalmente sospesa già in primo grado.

2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, articolando un unico motivo con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 168, ultimo comma, cod. pen.. La Corte di appello avrebbe dovuto revocare di ufficio la sospensione condizionale della pena, che era stata concessa dal Tribunale nonostante dal casellario giudiziale in atti risultasse che il beneficio era stato in precedenza riconosciuto già due volte.
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