Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/09/2003, n. 13619
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ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI EST REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA SANTR BBLICA ITALIANA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLAGN ENSKADELL ARTI NOME DEL POPOLO ITALIANO DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 533 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto indennità di fine SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill a3 64 0 rapports;giurisdizione GRIECO - Primo Presidente f.f. Dott. A - R.G.N. 1911/01 - Cron.27506 Dott. M G-Presidente di sezione Dott. P VA - Consigliere - Rep. Dott. A E Consigliere Ud.08/05/03 Dott. R P - Consigliere Dott. E A Consigliere Dott. L F D N Consigliere ROSELLI - Rel. Consigliere Dott. F 28 Dott. G M - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI TRASONE 8/12, presso lo studio dell'avvocato C F, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A R, giusta delega in calce al ricorso; ricorrente contro 2003 422 I.N.P.D.A.P.; -1- - intimato avverso la sentenza n. 352/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 15/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/03 dal Consigliere Dott. F ROSELLI; udito l'Avvocato C F; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V M, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, giurisdizione dell'a.g.o.. 9 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso del 22 novembre 1995 al Pretore di Milano, Carlo Angelillo esponeva di essere stato sottufficiale dei Carabinieri dal 1948 al 1959 e poi comandante dei Vigili urbani del Comune di Rho fino al collocamento a riposo, avvenuto nel 1992; che egli chiedeva accertarsi il diritto alla ricongiunzione dei rispettivi periodi previdenziali e la conseguente condanna dell'Inpdap al pagamento della differenza sull'indennità premio di servizio; che, costituitosi il convenuto, il Pretore accoglieva la domanda ma la decisione veniva riformata con sentenza 15 gennaio 2000 dal Tribunale, il quale declinava la giurisdizione, ritenendo che l'Angelillo facesse valere la ricongiunzione dei due periodi previdenziali onde ottenere il ricalcolo dell'indennità di buonuscita, dovutagli in quanto ex dipendente dello Stato, con la conseguente appartenenza della controversia alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 6 1. n. 75 del 1980; che contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Angelillo. Considerato che col primo motivo il ricorrente не t lamenta la violazione degli artt. 6 1. 20 marzo 1980 n. 75, 5, 6, 12, 13, 14 1. 22 giugno 1954 n. 523, sostenendo trattarsi di indennità unica di fine rapporto, dovutali in base all'ultimo periodo di servizio, alle dipendenze del Comune, e quindi di diritto soggettivo di natura previdenziale, da far valere davanti all'autorità giudiziaria ordinaria; che il motivo è fondato; che la ricongiunzione, ai sensi della legge 22 - giugno 1954 n. 523, del servizio alle dipendenze dello Stato con quello in favore di un ente locale dà luogo ad un'unica indennità di fine rapporto qualificata dallo status del dipendente al momento della definitiva cessazione dal servizio e, quindi, nell'ipotesi di soggetto che da ultimo sia stato alle dipendenze di un ente locale, solo all'inden- nità premio di servizio determinata ai sensi dell'art. 14 della legge predetta;pertanto, la domanda di tale soggetto, volta a conseguire la "quota proporzionale" ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo citato, è devoluta, ancorchè proposta contro l'Inpdap, alla giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto che essa riguarda una parte dell'unica indennità premio di serviz io e che P l'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75 - il quale, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva amministrativi le controversie indei tribunali materia d'indennità di buonuscita e di cessazione del rapporto d'impiego del personale dello Stato e delle aziende autonome, ha introdotto un'eccezione al principio generale della giurisdizione del giudice ordinario in tema di diritti soggettivi applicabile analogicamente аnon personale diverso; che in questo senso si sono più volte espresse le Sezioni unite (Cass. 5 giugno 1989 n. 2702, 13 aprile 1991 n. 3923, 11 aprile 1995 n. 4149, 7 febbraio 1997 n. 1188, 26 luglio 2002 n. 11094); che accolto il primo motivo di ricorso - cassata la sentenza impugnata, il secondo motivo è inammissibile in quanto rivolto contro una inesistente pronuncia di merito; che il giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Torino, provvederà anche sulle spese.