Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/10/2020, n. 22039
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 5216-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;- ricorrente - 2020 contro 579 EUBIOS COOP SOCIALE SOCIETA';- intimato - avverso la sentenza n. 389/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il 28/10/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G G che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;udito per il ricorrente l'Avvocato C che si riporta agli atti. FATTI DI CAUSA 1. - Con sentenza n. 389/16/13, depositata il 28 ottobre 2013, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un atto di recupero del credito di imposta emesso, in relazione agli anni dal 2004 al 2006, in ragione del superamento dell'entità del credito fruito dalla contribuente rispetto alla regola cd. de minimis. Il giudice del gravame, - dichiarate assorbite le residue questioni pur tra le parti controverse, - ha rilevato che il credito di imposta in questione non dovesse correlarsi, quanto alla sua misura, alla regola de minimis considerato che, per un verso, venivano in rilievo «misure» che costituivano «aiuti alle persone più che aiuti di Stato» (regolamento della Commissione, 5 dicembre 2002, n. 2204) e che, per il restante, il d.l. n. 10 del 2007, art. 1, e. 8, conv. in I. n. 47 del 2007, aveva sottratto gli incentivi in questione a detta regola. 2. - L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo. La parte intimata, Eubios Soc. Coop. Sociale, non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della I. n. 289 del 2002, art. 63, e della I. n. 388 del 2000, art. 7, c. 10, assumendo, in sintesi, che, - come già statuito dalla Corte, - la nuova disciplina degli aiuti alle imprese, qual posta dalla I. n. 289 del 2002, recava espresso rinvio alla previgente regolamentazione posta dalla I. n. 388 del 2000, art. 7, c. 10, così che (anche) l'ulteriore credito d'imposta, - già previsto da quest'ultima disposizione, ed esteso agli anni dal 2004 al 2006 dalla I. n. 289 del 2002, - doveva ritenersi riconoscibile nel «limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.». 2. - Il motivo è fondato, e va accolto. 3. - La I. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, - nel disciplinare gli aiuti concessi alle imprese, sotto forma di credito di imposta, ai fini dell'incremento dell'occupazione, - ha introdotto un «ulteriore credito di imposta», in relazione a nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato [presso unità produttive ubicate nei territori individuati dalla I. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 4, «e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise»], espressamente prevendo l'applicazione, per detto credito di imposta, della «regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996» e che «ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.» (art. 7, c. 10, cit.). Nel ridisegnare la misura, e l'estensione temporale (sino al 31 dicembre 2006), degli aiuti in questione, la I. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, ha quindi previsto, relativamente agli «ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del 2000», un ulteriore contributo di euro 300 espressamente disponendo (anche) che «per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n. 388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale.» [art. 63, c. 1, lett. c)]. 4. - La Corte ha già avuto modo di rilevare, - alla stregua di una ricostruzione interpretativa cui va data continuità, - che, in tema di agevolazioni fiscali, «è illegittima la disapplicazione da parte del giudice nazionale della norma dell'art. 63, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui, rinnovando il regime di incentivi alle assunzioni, mantiene ferma la disposizione di cui all'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che circoscrive il riconoscimento del credito di imposta nei limiti della regola "de minimis" - e cioè nell'importo di Euro 100.000 nel triennio, quale limite quantitativo al di sotto del quale gli aiuti di stato non incorrono nel divieto di cui all'art. 92 (poi 87) del Trattato CE - sul presupposto che il beneficio in questione non configuri un aiuto di Stato, in quanto incorre nella violazione della normativa comunitaria il legislatore soltanto se concede aiuti di Stato in misura eccedente alla regola "de minimis" e non se circoscrive, nell'ambito dei suoi legittimi poteri discrezionali, benefici fiscali entro soglie predefinite, anche individuate "per relationem" rispetto a norme dell'ordinamento comunitario.» (Cass., 20 ottobre 2011, n. 21797 cui adde, ex plurimis, Cass., 23 giugno 2017, n. 15688;Cass., 12 agosto 2015, n. 16735;Cass., 21 giugno 2013, n. 15640;Cass., 7 febbraio 2013, n. 2876). 4.1 - Né diversamente rilevano, nella fattispecie, le fonti normative dal cui esame la gravata sentenza ha tratto le ragioni giustificative del decisum, posto che, - venendo (esattamente) in rilievo aiuti di Stato alle imprese (v., in particolare, Cass., 23 giugno 2017, n. 15688), - il regolamento della Commissione, 5 dicembre 2002, n. 2204, affatto esclude l'operatività della regola de minimis (v., in particolare, Cass., 12 agosto 2015, n. 16735), - regola, questa, che rileva sotto il profilo della compatibilità dell'aiuto col Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e che, pertanto, coesiste con i regimi speciali disciplinati nell'esercizio dei poteri propri dalla Commissione (v. il TFUE, art. 108, par. 4), - mentre il disposto di cui al d.l. n. 10 del 2007, art. 1, c. 8, cit., espressamente allude ad «aiuti autorizzati dalla Commissione europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto», e sempre che (come occorso nella fattispecie) «la rispettiva normativa non preveda diversamente». 5. - L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, - residuando, tra le parti, l'esame di questioni in fatto che sono rimaste assorbite, - la causa va rinviata, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi al principio di diritto sopra esposto.
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