Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/10/2020, n. 22039
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 5216-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
2020 contro 579 EUBIOS COOP SOCIALE SOCIETA';
- intimato -
avverso la sentenza n. 389/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il 28/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G G che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato C che si riporta agli atti.
FATTI DI CAUSA
1. - Con sentenza n. 389/16/13, depositata il 28 ottobre 2013, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un atto di recupero del credito di imposta emesso, in relazione agli anni dal 2004 al 2006, in ragione del superamento dell'entità del credito fruito dalla contribuente rispetto alla regola cd. de minimis. Il giudice del gravame, - dichiarate assorbite le residue questioni pur tra le parti controverse, - ha rilevato che il credito di imposta in questione non dovesse correlarsi, quanto alla sua misura, alla regola de minimis considerato che, per un verso, venivano in rilievo «misure» che costituivano «aiuti alle persone più che aiuti di Stato» (regolamento della Commissione, 5 dicembre 2002, n. 2204) e che, per il restante, il d.l. n. 10 del 2007, art. 1, e. 8, conv. in I. n. 47 del 2007, aveva sottratto gli incentivi in questione a detta regola. 2. - L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo. La parte intimata, Eubios Soc. Coop. Sociale, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della I. n. 289 del 2002, art. 63, e della I. n. 388 del 2000, art. 7, c. 10, assumendo, in sintesi, che, - come già statuito dalla Corte, - la nuova disciplina degli aiuti alle imprese, qual posta dalla I. n. 289 del 2002, recava
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
2020 contro 579 EUBIOS COOP SOCIALE SOCIETA';
- intimato -
avverso la sentenza n. 389/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il 28/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G G che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato C che si riporta agli atti.
FATTI DI CAUSA
1. - Con sentenza n. 389/16/13, depositata il 28 ottobre 2013, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un atto di recupero del credito di imposta emesso, in relazione agli anni dal 2004 al 2006, in ragione del superamento dell'entità del credito fruito dalla contribuente rispetto alla regola cd. de minimis. Il giudice del gravame, - dichiarate assorbite le residue questioni pur tra le parti controverse, - ha rilevato che il credito di imposta in questione non dovesse correlarsi, quanto alla sua misura, alla regola de minimis considerato che, per un verso, venivano in rilievo «misure» che costituivano «aiuti alle persone più che aiuti di Stato» (regolamento della Commissione, 5 dicembre 2002, n. 2204) e che, per il restante, il d.l. n. 10 del 2007, art. 1, e. 8, conv. in I. n. 47 del 2007, aveva sottratto gli incentivi in questione a detta regola. 2. - L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo. La parte intimata, Eubios Soc. Coop. Sociale, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della I. n. 289 del 2002, art. 63, e della I. n. 388 del 2000, art. 7, c. 10, assumendo, in sintesi, che, - come già statuito dalla Corte, - la nuova disciplina degli aiuti alle imprese, qual posta dalla I. n. 289 del 2002, recava
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi