Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/08/2010, n. 18051

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/08/2010, n. 18051
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18051
Data del deposito : 4 agosto 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente di sezione -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO AD ([...]), ET RI, NN DE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell'avvocato FAUSTO BUCCELLATO, rappresentati e difesi dall'avvocato RASCAZZO GIUSEPPE, per delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
AZ RA ([...]), IO LL, VO MA ABBONDANZA, AR GIOVANNA, VO SILVANO ROCCO, MU EUFEMIA, NI ON, MA RD ELVIRA, RR SE, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINO VALERIA, che li rappresenta e difende, per deleghe in atti;

DE ES NI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 81, presso lo studio MALENA, rappresentata e difesa dall'avvocato MALENA MASSIMO, per delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro
ON OR, OS TI, TI GO, AN NT, PERÒ MA ROSARIA, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, ZINGARELLO RA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, FAGGIANO TIZIANA;

- intimati -

avverso la decisione n. 1347/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 06/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

uditi gli avvocati Fausto BUCCELLATO per delega dell'avvocato Giuseppe Rascazzo, Gianluigi PELLEGRINO per delega dell'avvocato Valerla Pellegrino;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'A.G.O.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ED GE, LE OL e IN RO hanno proposto ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell'art. 362 cod. proc. civ., avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR Puglia che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in una controversia concernente un corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici ed avente ad oggetto l'annullamento dei decreti dirigenziali di approvazione della graduatoria e di assunzione in ruolo in applicazione della disciplina integrativa introdotta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 619, (legge finanziaria 2007). Alla base della decisione del Consiglio di Stato, che aveva affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa, veniva posta l'analisi della nuova disciplina introdotta dal citato della Legge Finanziaria 2007, art. 1, comma 619, che, intervenendo nel corso delle operazioni concorsuali, che si svolgevano secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 29 aveva inserito nella procedura del concorso una serie di nuove fasi per cui tale procedura concorsuale non poteva considerarsi esaurita con l'approvazione della graduatoria dei concorrenti avvenuta nel 2006;
e infatti era stato ampliato il numero dei candidati che potevano aspirare alla nomina ed erano stati inseriti nuovi momenti di valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, valutazione concernente l'idoneità dei candidati a ricoprire posti messi a concorso. In sostanza, secondo la sentenza impugnata, la controversia in esame che investe la nuova e aggiuntiva fase concorsuale, non riguarda posizioni consolidate in una graduatoria già definita e tantomeno il mero scorrimento all'interno della stessa graduatoria con carattere di automatismo;

mancano pertanto gli estremi per affermare la giurisdizione del giudice ordinario, e, in particolare, del giudice del lavoro secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione;

ad avviso del Consiglio di Stato si è in presenza di un'attività strumentale alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, che comporta nuove determinazioni autoritative e ulteriori

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