Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2022, n. 42584

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2022, n. 42584
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42584
Data del deposito : 9 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ente SENTENZA sul ricorso proposto da TT PA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/06/2022 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino dichiarava l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento, limitatamente al reato di truffa, della domanda di estradizione presentata dal Principato di Monaco nei confronti di PA TT, in relazione al mandato di arresto emesso il 18 ottobre 2021 dal Tribunale di prima istanza di Monaco nei riguardi del prevenuto, indagato in quel Paese per i reati - previsti dal codice penale monegasco - di truffa e di falso in scrittura privata con utilizzazione del relativo atto. Rilevava la Corte distrettuale come sussistessero tutte le condizioni previste dalla disciplina codicistica e da quella della Convenzione europea di estradizione del 1957 per accogliere la richiesta di estradizione passiva, in presenza di elementi di prova evocativi della esistenza del primo degli indicati delitti, l'unico che trova corrispondenza nell'analogo illecito previsto dall'ordinamento italiano;
e come tale reato non potesse considerarsi prescritta in base alla disciplina dettata dal codice penale monegasco, che prevede un termine di tre mesi che viene interrotto e decorre ex novo in ragione del compimento di "un atto istruttorio o di perseguimento dell'imputato".

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il TT, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 10 e 12 della Convenzione europea di estradizione del 1957, come successivamente modificati, e il vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che il reato per il quale si procede nei suoi riguardi si sia oramai prescritto, non v essendo stato compito alcun atto nei suoi riguardi per oltre un triennio, non potendo essere valorizzato, a

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