Cass. pen., sez. VII, ordinanza 09/12/2022, n. 46591
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPILLI ELISABETTA nato a MESSINA il 16/06/1954 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCE;MOTIVI DELLA DECISIONE E C ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Messina in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. commesso in Messina fino al 9 novembre 2016 alla pena di mesi 6 di reclusione zà euro 600 di multa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, volto a contestare la attribuibilità della condotta di reato (consistita nel furto di energia elettrica) alla ricorrente è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito e sollecita la Corte ad una inammissibile diversa lettura del compendio probatorio. Il difensore non si è confrontato con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata, nella quale la Corte ha rilevato che solo l'imputata aveva interesse a fruire dei pagamenti ridotti in quanto la manomissione era stata attuata sul contatore della sua abitazione.