Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/02/2023, n. 4079

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In tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica, le controversie volte ad ottenere il riconoscimento del diritto alla ripetizione delle somme già pagate, indicate in bolletta come "partite pregresse" e, dunque, relative alla liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni che il gestore deve erogare e non già alla correttezza dell'esercizio delle funzioni tariffarie da parte dei Soggetti di governo del Servizio Idrico Integrato, appartengono al giudice ordinario, in quanto relative al rapporto individuale di utenza che non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/02/2023, n. 4079
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4079
Data del deposito : 9 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 10653/2022 Numero sezionale 34/2023 Numero di raccolta generale 4079/2023 Data pubblicazione 09/02/2023 LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTI DI ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. - GIURISDIZIONE ANTONIO MNNA - Presidente di Sezione - Ud. 24/01/2023 - ORONZO DE MSI - Rel. Consigliere - CC LORENZO ORILIA - Consigliere - R.G.N. 10653/2022 ADRIANO PRGIOVANNI PATTI - Consigliere - Rep. GIACOMO MRIA STALLA - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - A CARRATO - Consigliere - ANNALISA DI PO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10653-2022 proposto da: IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., società appartenente al Gruppo IVA IREN, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROM, VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell'avvocato G P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A D V;

- ricorrente -

contro

Numero registro generale 10653/2022 Numero sezionale 34/2023 Numero di raccolta generale 4079/2023 Data pubblicazione 09/02/2023 SPLENDIDO DI RICCI G. & PIRAS T. S.N.C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A M;

- controricorrente -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 23/2022 del GIUDICE DI PACE di C. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere ORONZO DE MSI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MURO VITIELLO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso ed affermi la giurisdizione del giudice ordinario.

RITENUTO CHE

1.- La società IREN ACQUA TIGULLIO ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., allo scopo di far dichiarare, a queste Sezioni Unite, che spetta al G. A. conoscere e pronunciare sulle domande avanzate da S s.n.c. di R G. & P T. avanti al Giudice di Pace di Chiavari. 2.- La società attrice aveva notificato, in data 9/12/2021, atto di citazione per chiedere, “previa occorrenda l'eventuale disapplicazione della Delibera n. 643 del 2013 dell'AEEGSI nonché della Delibera n. 13/2017 del maggio 2017 della Città Metropolitana di Genova, Ente di Governo d'Ambito, e di ogni altro provvedimento ritenuto necessario, (di) accertare e dichiarare illegittime e/o comunque non dovute le somme portate nelle bollette intestate alla società attrice a titolo di <> e per l'effetto dichiarare IREN ACQUA TIGULLIO s.p.a. in persona del legale rappresentante protempore, tenuta e condannarla alla restituzione e/o rimborso, in favore della Società S s.n.c. di R G. & P T., in persona del legale Ric. 2022 n. 10653 sez. SU - ud. 24-01-2023 -2- Numero registro generale 10653/2022 Numero sezionale 34/2023 Numero di raccolta generale 4079/2023 Data pubblicazione 09/02/2023 rappresentante pro tempore, della somma di euro 463,83, (…) nonché quelle meglio ritenute nel corso dell'espletanda istruttoria, maggiorata degli interessi legali da ogni singolo pagamento al saldo”. 3.- La società aveva premesso nella citazione la seguente narrazione della vicenda per cui è causa: 1) che il Servizio Idrico Integrato della Regione Liguria è articolato in quattro aree omogenee, corrispondenti ad altrettante province, definite Ambiti Territoriali Ottimali;
2) che nell'A.T.O. Centro Est della Città Metropolitana di Genova, affidataria del S.I.I. è IRETI s.p.a. (già IREN ACQUA E GAS s.p.a.), la quale agisce, per quanto riguarda il Comune di Chiavari, attraverso la IREN ACQUA TIGULLIO s.p.a. (già Idro-Tigullio s.p.a.), all'uopo convenuta in giudizio;
3) che aveva stipulato con IREN ACQUA TIGULLIO s.p.a. un contratto inerente il servizio idrico relativo all'immobile sito in Chiavari, Corso Garibaldi n.101, utenza contraddistinta con codice cliente n. 19601 e codice servizio n. 7116362;
che le bollette ricevute, a partire dall'anno 2018, contenevano oltre alle componenti tariffarie di costo, le c.d. <> per conguagli maturati nel periodo 2007/2011, ammontanti complessivamente ad euro 463,83, oltre iva, come da bollette riferibili al periodo dal 10/0472018 al 08/07/2021;
che dette somme erano state addebitate – indebitamente - agli utenti a seguito della Delibera n. 643 del 2013 dell'AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico), poi divenuta ARERA (Autorità di Regolazione per Energia,

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