Cass. pen., sez. III, sentenza 23/12/2021, n. 47026

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/12/2021, n. 47026
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47026
Data del deposito : 23 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IO LO, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza in data 9.3.2021 dal Tribunale dì Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Alessia Ciprotti, in sostituzione degli avv. Vincenzo Coppola e Ippolita Riva, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 9.3.2021 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da LO LO, indagato per il reato di cui all'art. 3 L.

8.11.1991 n. 362
per apertura e gestione di una farmacia nonostante l'intervenuta revoca della necessaria autorizzazione, avverso il provvedimento di sequestro preventivo dei locali, unitamente agli arredi e alle merci ivi contenuti, della farmacia comunale sita in via 1° Maggio nel Comune di Villongo. Ha ritenuto il Tribunale che difettasse in capo a costui l'interesse ad agire avendo lo stesso, nel richiedere il dissequestro dei locali e di quanto in essi contenuto, dedotto di aver costituito una società, la Eserpharma s.r.l. di cui ricopriva la veste di legale rappresentante, che gestiva in tali locali una parafarmacia, precisando come solo quest'ultima, e non già il ricorrente che aveva agito in proprio, avesse la titolarità dei beni di cui veniva reclamata la restituzione.

2. Avverso il suddetto provvedimento il LO ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce che il sequestro era stato eseguito non già sulla Farmacia Comunale, trasferita in altra sede a seguito dell'intervenuta risoluzione del contratto con l'ente pubblico e segnatamente in Viale Italia n.4 idove era stata data in concessione alla Global Health Distribution s.r.I., bensì sulla parafarmacia di prossima apertura in capo al LO/ che era rimasto nella detenzione dei locali in virtù di regolare contratto di locazione. Specifica che, solo dopo aver provveduto all'inventario del magazzino, aveva costituito la s.r.I Eserpharma, di

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