Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/06/2020, n. 13073

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/06/2020, n. 13073
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13073
Data del deposito : 30 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 988-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata 'n

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

2019 contro 2679 TROILI MOLOSSI CARLO ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S.

DOMENICO

20, presso lo studio dell'avvocato G G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C A T M, giusta procura in calce;
- controrícorrente - avverso la sentenza n. 3086/2017 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 30/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2019 dal Consigliere Dott. M T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. I Z che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il controricorrente l'Avvocato TROILI MOLOSSI CARLO ALBERTO che si riporta agli scritti. N.988/18 (20) Fatti di causa L'agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n.3086/17 della CTR del Lazio che ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza n.24083/10/15 della CTP di Roma che, accogliendo il ricorso di C A T M, aveva annullato l'avviso di accertamento n.2013RM0765954 con cui veniva operata ,a norma dell'art.1 comma 335 della legge n.311/2004,Ia nuova classificazione di tre unità immobiliari ,site in Roma, via San Domenico n.12. Motivi della decisione L'agenzia delle Entrate articola un solo motivo, di seguito indicato: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 38, comma 3, 51, comma 1, e 53, comma 2 del D.Lgs n. 546/1992, nonché degli artt. 327 e 155, cc. 5, c.p.c. (in relazione all'art. 360, co.1, nn. 3 e 4 c.p.c.). La ricorrente afferma che , essendo stata depositata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, il 17.11.2015, il termine semestrale per la proposizione dell'appello , ex art. 327 cod.proc.civ, come novellato dalla L. 69/09, scadeva il 17.05.2016 e che, di conseguenza, l'Ufficio aveva ritualmente proposto appello, spedendolo a mezzo del servizio
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