Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/1983, n. 2519
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L'Obbligo del pagamento delle pene pecuniarie per violazione delle leggi finanziarie discende, per i trasgressori e per gli obbligati in solido, direttamente dalla legge (art. 10 e 12 della legge 7 gennaio 1929 n. 4), nel senso che esso sorge nel momento in cui si verifica la particolare situazione di fatto cui la legge ricollega il pagamento di una somma di danaro a titolo di pena pecuniaria, e non per effetto del processo verbale di accertamento della trasgressione che, da una parte ha valore di dichiarazione del verificato presupposto per l'applicazione della pena, dall'altra ha la funzione, attraverso la sua notificazione, di far conoscere agli interessati la pretesa tributaria e di porli in grado di esercitare il diritto di difesa nell'ambito del particolare procedimento per la formazione del titolo esecutivo.*
Un provvedimento amministrativo, quale l'ordinanza dell'intendente di finanza, prevista dall'art. 55 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, irrogante sanzione pecuniaria per violazione delle leggi finanziarie, può essere motivata anche per relationem, mediante richiamo del verbale di accertamento della trasgressione, poiché in tal modo il destinatario del provvedimento, che ha già avuto conoscenza dell'atto richiamato, è posto ugualmente nella condizione di conoscere i motivi per i quali l'atto è stato emanato. ( V 3896/82, mass n 421846; ( V 3094/81, mass n 413663; ( V 3366/80, mass n 407160; ( V 4547/79, mass n 401050).*
L'ordinanza dell'intendente di finanza recante condanna a pena pecuniaria per violazione di leggi finanziarie a carico solidale di una società e dell'amministratore unico in proprio, se notificata a quest'ultimo presso la Sede (o il domiciliatario) della società, deve ritenersi venuta a legale conoscenza anche dello stesso in proprio, attesa l'inscindibilità del contenuto dell'atto, che lo riguarda sia quale amministratore unico della società, sia quale responsabile in proprio, e comunque l'irregolarità della notifica è sanata se contro l'ordinanza sia stata dallo stesso amministratore proposta tempestiva opposizione, anche in proprio.*