Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/06/2020, n. 11214
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Testo completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27160-2014 proposto da: BETTELLA LUIGI SNC IN LIQUIDAZIONE, con domicilio eletto in ROMA PIAllA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato REMO DE NARD;- ricorrente -contro CAMERA DI COMMERCIO IAA PADOVA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE PIVA, MAURO BEGHIN;- controricorrente - avverso la sentenza n. 512/2014 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 24/03/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. ANNA M F. R.G.N.27160-14 RITENUTO CHE: Bettella Luigi S.n.C., in liquidazione volontaria, presentava ri- corso alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova avver- so il diniego di rimborso del diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio relativo agli anni di imposta 2009 e 2010, sostenendo di essere una società in liquidazione e di non avere svolto alcuna attività, né riscosso alcun credito, pertanto non era dovuto il diritto di iscrizione, analogamente alle società in stato di fallimento o in liquidazione coatta. L'adita Commis- sione respingeva il ricorso con sentenza n. 19/05/13. Bettella Luigi S.n.C. impugnava la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, con sentenza n. 512/06/14, rigettava il gravame, ritenendo che la società ap- pellante non versasse in alcuna delle condizioni di cui all'art. 35 della I. n. 51 del 1982 e all'art. 3 del D.M. 359 del 2001, non avendo ancora provveduto a tutti gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini dell'esonero del pagamento e rigettando, al- tresì, le questioni di illegittimità costituzionale. La società con- tribuente ricorre per cassazione, svolgendo tre motivi. Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova si è costituita con controricorso. CONSIDERATO CHE:1.Con il primo motivo si denuncia: " Violazione di legge ai sen- si dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione dell'art. 3 della Costituzione da parte degli artt. 35 I. n. 51 del 1982, 18 R.G.N.27160-14 comma 3 della I. n. 580 del 1993, 3 e 4 del D.M. n. 359 del 2001", in quanto i giudici di appello, erroneamente, conferme- rebbero la sentenza impugnata sulla base delle suddette dispo- sizioni, disattendendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate in quanto "inconferenti con il tema decidendum". La ricorrente deduce che l'eccezione di incostituzionalità, invece, sarebbe pienamente legittima ed il suo accoglimento avrebbe determinato l'accoglimento della domanda relativa all'applicazione delle esenzioni previste dall'articolo 4 del D.M. n. 359 del 2011 anche alle società in liquidazione volontaria prive di volume di affari. 2.Con il secondo motivo si denuncia: "Violazione di legge ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione dell'art. 10 della Costituzione degli artt. 35 I. n. 51 del 1982, 18, comma 3, della I. n. 580 del 1993 e 3 e 4 D.M. n. 359 del 2001", per mancato adeguamento della norma interna al dirit- to europeo. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale espresso da Corte di Giustizia nella causa C- 443/09 del 19.4.2012, un tri- buto, o un diritto annuale, non può gravare su una società che non svolga operazioni attive - passive come la società contri- buente. Si conclude, chiedendo alla Corte di sollevare la que- stione di illegittimità costituzionale degli artt. 35 I. n. 51 del 1982 e 18, comma 3, della I. n. 580 del 1993 e 3 e 4 D.M. n. 359 del 2001 per violazione dell'art. 3 della Cost., nonché per violazione dell'art. 10, primo paragrafo, della Costituzione (mancato recepimento del diritto internazionale comunitario) nella parte in cui dette norme non prevedono l'estensione della esenzione dal contributo annuale prevista per le società in li- quidazione fallimentare o in liquidazione coatta, anche alle so- cietà in liquidazione volontarie "vuote" o del tutto "inattive".R.G.N.27160-14 3.Con il terzo motivo si denuncia: "Violazione dell'art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c. per mancato accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla ricorrente per violazione de- gli artt. 3 e 10 della Carta Costituzionale da parte degli artt. 35 legge n. 51 del 1982, 18 I. n. 580 del 1993 e 3 e 4 D.M. 359 del 2001", in quanto la pronuncia della Commissione Regiona- le sarebbe errata nella parte in cui disattende la questione di legittimità costituzionale, senza fornire una adeguata motiva- zione. Si deduce che l'estensione dell'esenzione dal diritto an- nuale anche alle società in liquidazione volontaria vuote ed inattive, come la ricorrente, porterebbe all'accoglimento totale del ricorso, pertanto, tale questione non può dirsi inconferente rispetto alla domanda principale, anzi, la dichiarazione di inco- stituzionalità delle norme esposte sarebbe un motivo principale e fondante l'intero ricorso in appello, come del ricorso per cas- sazione. 4. I motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, per ra- gioni di connessione logica. 4.1.Con le esposte censure, articolate sotto diversi profili, la ri- corrente lamenta che il giudice di appello avrebbe omesso di rilevare la fondatezza della questione di legittimità costituzio- nale, in relazione all'art. 3 cost., giacchè l'esenzione accordata dall'art. 4 D.M. n. 359 del 2001 alle imprese fallite o in liquida- zione coatta amministrativa non avrebbe ragione di non essere estesa anche a quelle in liquidazione volontaria che, al pari delle prime, non generano fatturato e, sotto il profilo dell'art.10 Cost., in quanto l'obbligo di pagamento di un diritto annuale R.G.N.27160-14 da parte di impresa inattiva si porrebbe in contrasto con l'art. 5, lett. c) della direttiva 2008/7/CE. I motivi di ricorso possono intendersi come riproposizione della questione di legittimità costituzionale già articolata nel giudizio di merito, dovendosi rilevare, a rigore, l'infondatezza delle censure nella parte in cui predicano omessa pronuncia o vizio di motivazione della sentenza impugnata, atteso che: "la que- stione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l'applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di una au- tonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia con- figurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero (nel caso di censure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di merito) un vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione;la relativa questione è infatti deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio che sia validamente in- staurato, ove rilevante ai fini della decisione" (Cass. n. 1311 del 2018;Cass. n 8777 del 2018;Cass. n. 26319 del 2006).
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