Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/2019, n. 14392

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/2019, n. 14392
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14392
Data del deposito : 2 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di PALERMOnel procedimento a carico di SS LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/03/2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta, che ha chiesto che la Corte di cassazione annulli la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui ha omesso di provvedere in ordine alla confisca ai sensi dell'art. 11 della legge n. 146 del 2006, con rinvio al Tribunale di Agrigento per una nuova deliberazione sul punto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha disposto, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena di anni due e mesi dieci di reclusione nei confronti di AS UD per vari reati tra cui il delitto di associazione per delinquere con carattere transnazionale (artt. 416 cod. pen. e 3 legge n. 146 del 2006), contestato al capo 1).

2. Avverso il provvedimento ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo, denunciando violazione di legge in punto di omessa confisca diretta o "per equivalente" ai sensi dell'art. 11 legge n. 146 del 2006. Secondo il ricorrente, in relazione al reato transnazionale, il giudice avrebbe avuto l'obbligo "di verificare la possibilità di individuare i beni costituenti prezzo o profitto dei reati e quindi disporne la confisca;
ovvero, nella impossibilità di procedere alla confisca dei beni costituenti prezzo o profitto dei reati, ordinare la confisca per equivalente, procedendo, in tal senso, all'operazione valutativa espressamente prescritta dall'art. 11 legge 146/2006". Priva di rilievo sarebbe la circostanza del silenzio serbato dalle parti nell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. in merito a detta misura ablatoria, trattandosi di statuizione sottratta alla disponibilità delle parti.

3. Il difensore dell'imputato deposita memoria con la quale rileva che l'aggravante della transnazionalità non sussisterebbe nella specie e dunque dovrebbe escludersi l'applicabilità della confisca obbligatoria di cui all'art. 11 I. n. 146 del 2006.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorso del Pubblico ministero non risponde al requisito di specificità dei motivi dell'impugnazione previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, lett. d) cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta la mancata applicazione, con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. impugnata, della confisca obbligatoria di cui all'art. 11 legge n. 146 del 2006 in relazione a un reato transnazionale.Il motivo dedotto, tuttavia, viene interamente declinato sul piano della astratta valenza applicativa della norma, tacendo invece sui profili decisivi della fattispecie concreta devoluta allo scrutinio di questa Corte.

3. Va premesso che si verte in ipotesi di cd. "patteggiamento allargato" (la pena applicata è superiore a due anni di reclusione) e dunque ricorre quella "editio maior" che — a parte la clausola di equiparazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. a una pronuncia di condanna ex art. 445, comma 1 bis, ultima parte cod. proc. pen. — «comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali, l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza» (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518 - 01);
misure di sicurezza, per chiudere l'argomento, personali e patrimoniali, queste ultime anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 240 cod. pen. previste per la "editio minor" (applicazione di pena non superiore a due anni).

4. In astratto è corretta la ricostruzione

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