Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2022, n. 37178

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2022, n. 37178
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37178
Data del deposito : 3 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M A nato a FIRENZE il 18/09/1970 avverso la sentenza del 20/10/2020 del TRIBUNALE di RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere U B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore O M che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato S R del foro di TIVOLI in difesa di M A in sostituzione dell'avvocato B M G del foro di MILANO, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato P M del foro di ROMA in difesa dell'imputato A P che insiste per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Rimini, in riforma della decisione del Giudice di Pace di Rimini, ha assolto il pilota automobilistico P A dal reato di lesioni colpose cagionate ad altro pilota M A nell'ambito di competizione sportiva all'interno di circuito automobilistico di Misano Adriatico perché il fatto non costituisce reato, revocando al contempo le statuizioni civili in favore della parte civile costituita riconosciute dal giudice di prima cure.

2. Al P era contestato di avere eseguito una manovra di sorpasso, in prossimità di una curva a sinistra con modalità non consentite in quanto era stata realizzata con superamento dei margini della pista, sormontando un cordolo di delimitazione, che aveva comportato da un lato il taglio della pista e dall'altro un rimbalzo contro un avvallamento del terreno che ne aveva determinato il rientro nel tracciato con perdita di controllo del mezzo, che aveva finito per tamponare l'auto del conducente antagonista che era finito in testa coda e si era poi ribaltato, da cui conseguivano le lesioni personali di cui in imputazione.

3. Il giudice di appello, pure riconoscendo che il P avesse travalicato le regole del regolamento sportivo nelle competizioni su circuito automobilistico, in quanto la manovra non poteva essere realizzata in tale modo (con fuoriuscita dai margini della pista e con modalità pericolose), riconosceva che la condotta del pilota era comunque scriminata dalla esimente del "rischio consentito", in quanto finalisticamente coerente con lo spirito e le finalità della competizione in quanto non solo non era tesa ad attentare alla incolumità fisica del contendente, ma era altresì diretta a conseguire un risultato sportivo utile e cioè ad acquisire un vantaggio per ultimare la gara nel più breve tempo possibile. Sul punto richiamava giurisprudenza di legittimità che riconosceva la scriminante del rischio consentito ogni qualvolta la condotta sportiva non sia risultata sproporzionata alle caratteristiche, alla natura ed alla finalità della competizione, benchè irregolare rispetto alla disciplina di riferimento.

4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa della parte civile M A con il quale lamenta violazione degli art.50 e 51 cod.pen. in relazione all'applicazione della scriminante dell'esercizio dell'attività sportiva, in quanto non ne ricorrerebbero i presupposti di legge come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, e comunque per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione su tale punto. In particolare, dopo ampia disamina della giurisprudenza di legittimità sul punto, contesta l'interpretazione fornita dal giudice di appello in ordine al perimetro di applicazione del "rischio sportivo" il quale non può essere in grado di scriminare condotte poste in essere con la inosservanza di regole cautelari specifiche, come nella specie, laddove la valutazione della colpevolezza dell'atleta, nell'ambito di competizioni sportive, deve essere necessariamente agganciata alla verifica dell'inosservanza delle disciplinano l'attività sportiva con una valutazione ex ante e tenuto conto delle circostanze del caso concreto, non potendosi assolutamente affermare, senza cadere nel vizio di manifesta illogicità, che la condotta dell'imputato seppure irregolare in quanto contraria al regolamento di riferimento (sorpasso irregolare e pericoloso) rientrava comunque nell'ambito del rischio consentito, né a tale proposito poteva essere utilizzato, ai fini della verifica dell'applicazione della scriminante, l'argomento secondo il quale le finalità perseguite dal conducente erano compatibili con la realizzazione di un risultato coerente con lo spirito e le caratteristiche della competizione in corso quanto, in tale modo, l'esito della decisione risulterebbe condizionato da un relativismo soggettivo e dalla valorizzazione di motivazioni personali che, in quanto tali, dovrebbero rimanere estranee all'accertamento della colpevolezza per colpa, la quale al contraria non può prescindere dalla verifica del rispetto di regole cautelari, sia pure elastiche come quelle che disciplinano le singole competizioni sportive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dalla parte civile MOSCA avverso la sentenza assolutoria del Tribunale di Rimini, quale giudice di appello del Giudice di Pace di
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