Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/12/2021, n. 46967

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/12/2021, n. 46967
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46967
Data del deposito : 22 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MM AN, nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 02/02/2021 della Corte d'appello di Catanzaro. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, con cui AN HA era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due per il reato di evasione (essendosi allontanato dalla propria abitazione ove si trovava agli arresti domiciliari) e, riconosciute le attenuanti generiche, rideterminava la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione.

2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone con articolati motivi la violazione di legge e il vizio di motivazione:

2.1. quanto alla mancata traduzione in lingua pakistana dell'ordinanza del 22 novembre 2018 con cui la Corte di appello aveva revocato la misura degli arresti domiciliari, del decreto di citazione a giudizio avanti alla medesima Corte, nonché della sentenza impugnata, con conseguente declaratoria di nullità della medesima;

2.2. quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riguardo alla assunzione della testimonianza di AL OU, che sarebbe stato in grado di fornire una versione dei fatti diversa rispetto a quella rappresentata nell'imputazione;

2.3. con riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione, dal momento che il ricorrente non si era allontanato dalla propria abitazione, rimanendo nelle vicinanze e non avendo avuto l'intenzione di sottrarsi alla misura cautelare, tanto da non essersi dato alla fuga;

2.4. in relazione alla ritenuta insussistenza dell'esimente dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen.;

2.5. con riguardo alla erronea qualificazione giuridica del fatto, al più riconducibile alla fattispecie tentata;

2.6. quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., contenendo la sentenza unicamente un riferimento alla pretesa natura ostativa della violazione degli obblighi fiduciari insita nella evasione dagli arresti domiciliari;

2.7. con riguardo alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, in merito ai quali la Corte non aveva valutato adeguatamente le modalità della condotta né la pregressa incensuratezza.

3. In data 12 ottobre 2021 il difensore ha depositato conclusioni scritte con le quali ribadisce le censure svolte. In particolare evidenzia che, in relazione a quanto affermato dal P.G. nella sua requisitoria scritta, ove sostiene che "nell'interrogatorio reso, l'imputato sosteneva di avere violato la misura restrittiva per fare da interprete" ad una persona, si tratta di deduzioni erronee, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto tradurre in uno dei molti idiomi in uso in Pakistan per il connazionale, insistendo sulla mancata o comunque inadeguata conoscenza della lingua

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