Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/08/2022, n. 25317
Sentenza
24 agosto 2022
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24 agosto 2022
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La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, evidenziando che la perdita della cittadinanza italiana non può avvenire per rinuncia tacita, ma solo attraverso un atto consapevole e volontario. Ha sottolineato che l'acquisto della cittadinanza straniera deve essere frutto di una manifestazione di volontà esplicita, e non può essere desunto da comportamenti passivi o dalla mera stabilizzazione della vita all'estero. Inoltre, ha chiarito che la norma che prevede la perdita della cittadinanza per accettazione di un impiego da un governo estero si riferisce esclusivamente a impieghi governativi, escludendo attività lavorative generiche. La sentenza ha quindi cassato la decisione della Corte d'Appello, rinviando la causa per un nuovo esame, in conformità ai principi stabiliti.
Massime • 3
La fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, c.c. 1865, sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 26093/2021 Numero sezionale 354/2022 Numero di raccolta generale 25317/2022 Data pubblicazione 24/08/2022 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DIRITTI CITTADINANZA – Grande PIETRO CURZIO - Primo Presidente - naturalizzazione brasiliana del 1889 – conseguenze PASQUALE D'ASCOLA - Presidente di Sezione - Ud. 12/07/2022 - ANTONIO MANNA - Presidente di Sezione - PU LUCIO NAPOLITANO - Consigliere - R.G.N. 26093/2021 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Rep. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - ANTONELLA PAGETTA - Consigliere - FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26093-2021 proposto da: ES HO FA RT, BE ES FA, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO ACHILLE CATTANEO;
- ricorrenti -
Numero registro generale 26093/2021 Numero sezionale 354/2022 Numero di raccolta generale 25317/2022 Data pubblicazione 24/08/2022
contro
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrenti -
nonché
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 5221/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2022 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati Antonio Achille Cattaneo, per i ricorrenti, ed Ilia Massarelli per l'Avvocatura Generale dello Stato.
Fatti di causa
Con sentenza depositata il 15-7-2021, non notificata, la Corte d'appello di Roma, accogliendo il gravame del Ministero L'interno e del Ministero degli affari esteri contro l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 2-4-2020, ha respinto la domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana presentata da AE RO PE HO e da AE LA PE quali discendenti in linea diretta Ric. 2021 n. 26093 sez. SU - ud. 12-07-2022 -2- Numero registro generale 26093/2021 Numero sezionale 354/2022 Numero di raccolta generale 25317/2022 Data pubblicazione 24/08/2022 del cittadino italiano RI NT AN, emigrato in Brasile alla fine L'Ottocento, nato in [...] il [...] e figlio legittimo di padre italiano. Ha motivato la decisione facendo leva sull'art. 11 del codice civile del 1865 (d'ora in poi, breviter, anche cod. civ. abr.) e ha ritenuto che del tutto verosimilmente sia RI NT AN sia il di lui figlio CE AN (nato in [...] nel 1897) non potessero considerarsi cittadini italiani, l'uno per aver perduto la cittadinanza a seguito del provvedimento cd. di grande naturalizzazione brasiliana L'anno 1889, tacitamente accettato negli effetti ai sensi L'art. 11, n. 2, cod. civ. abr., con consequenziale rinuncia tacita alla cittadinanza italiana, l'altro per non averla mai acquistata iure sanguinis, e comunque per averla a sua volta perduta, esattamente come il padre, ai sensi L'art. 11, n. 3, del citato codice, avendo accettato, senza permissione del governo italiano, u n impiego (in accezione lata) dal governo estero. Contro la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione da parte dei soccombenti, sulla base di quattro motivi. L'avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza dei Ministeri intimati, ha replicato con controricorso. La causa è stata rimessa alle Sezioni unite per la particolare importanza della questione sottesa, involgente l'istituto della perdita della cittadinanza da parte di cittadini italiani emigrati in Brasile e ivi sottoposti alla naturalizzazione di massa della fine del XIX secolo, attesi i riflessi sulla linea di trasmissione dei discendenti. Le parti ricorrenti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione Ric. 2021 n. 26093 sez. SU - ud. 12-07-2022 -3- Numero registro generale 26093/2021 Numero sezionale 354/2022 Numero di raccolta generale 25317/2022 Data pubblicazione 24/08/2022 I. – Col primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione L'art. 11 cod. civ. abr. poiché la sentenza impugnata, discostandosi dagli orientamenti espressi da questa Corte suprema a partire dalla remota decisione in data 5-10-1907 della allora Corte di cassazione di Napoli, avrebbe affermato la configurabilità di una rinuncia tacita o per fatti concludenti allo status civitatis italiano;
ciò con particolare riferimento all'avo RI NT AN;
quando invece – si sostiene - la configurabilità della rinuncia alla cittadinanza italiana implica il riscontro di un atto consapevole e volontario L'interessato. Al contrario di quanto ritenuto dalla corte d'appello, il mero inserimento del cittadino nel tessuto economico, sociale e lavorativo dello Stato estero non varrebbe a dimostrare, di per sé, la consapevolezza della possibile perdita della cittadinanza, né tantomeno la volontarietà. A diversa conclusione – soggiungono - non poteva condurre la normativa ratione temporis applicabile e il reticolo normativo all'epoca in vigore, volta che proprio il cod. civ. abr. aveva previsto una dichiarazione di rinuncia formale ed espressa, a fronte peraltro L'avvenuto previo “ottenimento” della cittadinanza straniera, evidentemente a domanda. Inconferente sarebbe, da questo punto di vista, il richiamo della corte territoriale al principio di effettività, così come errata dovrebbe reputarsi la linea interpretativa tesa a ritenere che una qualsiasi attività lavorativa svolta dal cittadino italiano all'estero, ancorché non alle dirette dipendenze di un'amministrazione pubblica dello Stato straniero, potesse considerarsi tale da aver integrato Ric. 2021 n. 26093 sez. SU - ud. 12-07-2022 -4- Numero registro generale 26093/2021 Numero sezionale 354/2022 Numero di raccolta generale 25317/2022 Data pubblicazione 24/08/2022 l'elemento costitutivo della fattispecie estintiva del diritto alla cittadinanza italiana in base all'art. 11, n. 3, cod. civ. abr. II. - Col secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza per violazione degli art. 4, 7 e 8 della legge n. 555 del 1912, per aver ritenuto la configurabilità di una rinuncia tacita allo status civitatis italiano anche riguardo a CE AN, figlio di RI, per atto consapevole e volontario;
e dunque la perdita della cittadinanza italiana da parte sua pur prescindendo dall'asserita naturalizzazione del padre. La corte d'appello ha affermato che CE, avendo ottenuto la cittadinanza brasiliana per nascita, al r a g g i u n g i m e n t o della maggiore età avrebbe potuto rinunciarvi facendo valere la cittadinanza italiana;
cosa che non era stata fatta, con conseguente definitiva perdita ai sensi L'art. 11, n. 3, cod. civ. abr. Ma a dire dei ricorrenti ciò sarebbe stato enfatizzato a torto, non essendosi tenuto conto del fatto che al momento della maggiore età di CE AN la normativa applicabile era data dalla legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, la quale consentiva il mantenimento della doppia cittadinanza;
in particolare l'art. 7 di detta legge, nel prevedere la possibilità di rinuncia alla cittadinanza italiana ("salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali il cittadino Italiano, nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza Italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi"), faceva riferimento a una rinuncia espressa, e non tacita. Sicché in questo senso, in base all'art. 4 del cod. civ. abr., il cd. ius Ric. 2021 n. 26093 sez. SU - ud. 12-07-2022 -5- Numero registro generale 26093/2021 Numero sezionale 354/2022 Numero di raccolta generale 25317/2022 Data pubblicazione 24/08/2022 soli, previsto dalla normativa brasiliana all'epoca vigente, non avrebbe potuto prevalere sulla legge italiana applicabile al momento della nascita di CE AN, avvenuta nel 1897. III. – Col terzo e col quarto mezzo, infine, i ricorrenti deducono (a) la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 88, 112, 115 cod. proc. civ., 2699 e 2700 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 della legge 18-8- 1993, n. 336, in relazione all'art. 11 del Trattato relativo all'assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile, per avere la s entenza impugnata ribaltato il principio di ripartizione L'onere della prova, e (b) l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. La violazione in iure (terzo motivo) sarebbe integrata da ciò: che la corte d'appello ha in definitiva attribuito ai ricorrenti l'onere di provare la mancata rinuncia da parte L'avo italiano RI NT AN, per fatto volontario, alla cittadinanza brasiliana a seguito del ripetuto decreto di grande naturalizzazione, mentre, trattandosi di un fatto ostativo all'acquisto della cittadinanza del figlio L'AN, e quindi del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis degli odierni ricorrenti, l'onere della prova sarebbe dovuto ricadere sulla controparte;
e peraltro sarebbe stato altresì violato il principio di non contestazione, visto che era giustappunto mancata ogni contestazione in ordine al “certificato negativo di naturalizzazione” e al “certificato di matrimonio” del predetto RI NT, entrambi aventi natura di atti pubblici. L'omesso esame di fatto decisivo (quarto motivo) andrebbe a sua volta correlato alla rilevanza dei suddetti certificati e all'espressa indicazione, nel secondo, della Ric. 2021 n. 26093 sez. SU - ud. 12-07-2022 -6- Numero registro generale 26093/2021 Numero sezionale 354/2022 Numero di raccolta generale 25317/2022 Data pubblicazione 24/08/2022 “nazionalità italiana” del citato RI NT, segno evidente del fatto che il decreto di