Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 10548
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C M C S nato in Romania il 24/10/1984 rappresentato e difeso dall'avv. E S, di fiducia;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona in data 20/9/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15);
udita la relazione svolta dal consigliere L A;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale F M ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 20/9/2021, la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 12/4/2019, che aveva condannato C M C S alla pena ritenuta di giustizia, in ordine al delitto di cui all'art. 55, co. 9, D.Igs. 231/2007. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il condannato deducendo: nullità della sentenza per erronea indicazione del nome dell'imputato. La Corte d'appello a pag. 1 della sentenza ha indicato l'imputato col nome C M C S e a pag 3, invece, col nome M C S ed anche il difensore è stato indicato come difensore di fiducia anziché d'ufficio. Questi elementi, a parere della difesa, rendono la sentenza affetta da nullità assoluta.
3.Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 640 ter c.p., e non 55 D.Igs. 231/2007 (oggi art. 493 ter c.p.) in quanto la condotta contestata è sussunnibile nell'ipotesi di intervento senza diritto su informazioni contenute nel sistema informatico. La Corte d'appello non avrebbe tenuto conto dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di criterio distintivo tra frode informatica e indebita utilizzazione di carte di credito. Una volta operata la corretta qualificazione giuridica del fatto,la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere nei confronti di Ciuta per mancanza di querela non essendo sufficiente, ai fini della procedibilità, quella presenta dal direttore dell'istituto bancario.
4.Con il terzo motivo,
avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona in data 20/9/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15);
udita la relazione svolta dal consigliere L A;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale F M ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 20/9/2021, la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 12/4/2019, che aveva condannato C M C S alla pena ritenuta di giustizia, in ordine al delitto di cui all'art. 55, co. 9, D.Igs. 231/2007. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il condannato deducendo: nullità della sentenza per erronea indicazione del nome dell'imputato. La Corte d'appello a pag. 1 della sentenza ha indicato l'imputato col nome C M C S e a pag 3, invece, col nome M C S ed anche il difensore è stato indicato come difensore di fiducia anziché d'ufficio. Questi elementi, a parere della difesa, rendono la sentenza affetta da nullità assoluta.
3.Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 640 ter c.p., e non 55 D.Igs. 231/2007 (oggi art. 493 ter c.p.) in quanto la condotta contestata è sussunnibile nell'ipotesi di intervento senza diritto su informazioni contenute nel sistema informatico. La Corte d'appello non avrebbe tenuto conto dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di criterio distintivo tra frode informatica e indebita utilizzazione di carte di credito. Una volta operata la corretta qualificazione giuridica del fatto,la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere nei confronti di Ciuta per mancanza di querela non essendo sufficiente, ai fini della procedibilità, quella presenta dal direttore dell'istituto bancario.
4.Con il terzo motivo,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi