Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2018, n. 02637
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: R O J nato il 13/10/1989 a LAGOS( NIGERIA) T C nato il 06/07/1972 a NAPOLI avverso la sentenza del 20/04/2017 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere S F Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F B che ha concluso per l'inamnnissibilita dei ricorsi. Udito il difensore avv. G G per la Zuritel che chiede la conferma della sentenza e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20.4.2017 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 9.6.2016, con la quale R O J e T C erano stati condannati alle pene ritenute di giustizia per i reati di cui agli artt. 642 (capo A) e 476, 482, 61 n. 2 (capo B) cod. pen., per aver inviato alla compagnia assicuratrice Zuritel false attestazioni di pagamenti apparentemente effettuati presso le Poste in relazione agli importi di premio dovuti per l'emissione, da parte dell'assicurazione, di polizze relative alla RCA delle vetture degli imputati. Fatti accertati come commessi il 25.1.2010 per R O e in data 8.6.2010 per i T. Gli imputati venivano altresì condannati alla rifusione del danno arrecato alla parte civile e ad una provvisionale, al cui versamento era subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello in punto di sussistenza della penale responsabilità, di rinnovazione istruttoria e di trattamento sanzionatorio. 2. Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi gli imputati, tramite difensori, sollevando i seguenti motivi: R O J, lamenta 2.1. violazione di legge in relazione alla mancata ammissione in appello di perizia grafologica volta ad accertare la riconducibilità all'imputata delle scritture e delle sottoscrizioni presenti sulla documentazione inviata alla Zuritel;non è corretto, ad avviso del ricorrente, quanto rilevato dal giudice di appello nella sentenza impugnata a proposito della mancata richiesta del mezzo istruttorio in primo grado, e comunque trattasi di attività indispensabile per l'accertamento della responsabilità. 2.2. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilità, non potendo affermarsi con certezza che sia stata proprio l'imputata a spedire la falsa documentazione all'assicurazione né sussistendo alcun onere per la stessa di collaborare nella ricerca del vero responsabile. 2.3. violazione di legge per decorrenza del termine di prescrizione, maturato il 25.7.2017. 2.4. violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e della provvisionale di risarcimento, potendo altresì riconoscersi le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. a fronte di un danno sostanzialmente inesistente per l'assicurazione posto che, non essendo stato pagato il premio, non è stata neppure attivata la polizza (come dovrebbe desumersi dall'art. 1910 cod.civ.). Illegittima, per la stessa ragione, è la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale. T C, lamenta, 2.5. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla penale responsabilità, avendo il giudice di appello ripercorso gli argomenti del primo giudice e legando la responsabilità alla semplice intestazione formale del veicolo fraudolentemente assicurato. 2.6. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili per violazione dell'art. 606 comma 1 cod. proc. pen., in quanto con essi vengono proposti motivi non consentiti o comunque manifestamente infondati perché attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. 1. Non consentito è il primo motivo proposto nell'interesse della R O. Invero, l'art. 606 comma 1 lett. d) configura il motivo in parola solo in relazione a prove richieste in primo grado ai sensi dell'art. 495 co. 2 cod. proc. pen. . La Corte territoriale esclude che detta richiesta sia stata avanzata in quel grado (cfr. pag 8 della sentenza impugnata) e il ricorso, sebbene affermi l'erroneità di tale assunto, deve ritenersi del tutto generico poiché non indica la fase o la data in cui l'istanza difensiva è stata effettuata, né allega alcunchè al ricorso che possa supportare documentalmente l'eccezione.
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