Cass. civ., sez. I, sentenza 11/07/2003, n. 10907

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/07/2003, n. 10907
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10907
Data del deposito : 11 luglio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

. 4 E T 8 N R 4 O A ' I L Z N L A E 3 R 8 D T 9 I S I S 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - N G 5 E E - S R 4 RTE

SUPREMA DI CASSAZIONE I

Oggetto E A A D G Provvediculiex PRIMA CIVILE1 09 07/03 O G E L E Ţ L at 100. 14/83. L N O E B 2 Rorre congrue S Composta dagli Ill mi S 8 E E waniititilita R.G.N. 32993/02

CRISCUOLO

President Dott. A Consigliere Dott. F M FTTI Dott. G M BI Rel. Consigliere Cron-24689 Dott. R RRF Consigliere - Rep. Dott. C PNI Consigliere Ud. 17/06/2003 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: C L, ZAPPALA' LUCIA elettivamente domiciliati in

ROMA VIA BERGAMO

3, presso l'Avvocato MARILISA PRESTANICOLA, STUDIO FERDINANDI, rappresentati GIUSEPPE LIPERA, giusta procurae difesi dall'Avvocato in calce al ricorso; ricorrenti contro SPITALE M ATONIETTA, nella qualità di tutore del minore C M P, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA FOGLIANO

4 presso l'Avvocato PAOLO 1669 BARLETTA, rappresentata e difesa dall'Avvocato ROSALBA 2003 MURGO LIUZZO, giusta procura in calce al controricorso; 1 - controricorrenti PROCURA GENERALE CORTE D'APPELLO DI CATANIA, SMERAGLIA ANNA MARIA, BARLETTA CALDARERA GIUSEPPE; - intimati avverso il decreto della Corte d'Appello di Catania depositato il 19/12/2002; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2003 dal Consigliere Dott. Giuseppe 以 Maria Berruti; udito per il ricorrente l'Avvocato LIPERA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M.;
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO, che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso; Svolgimento del processo Il tribunale dei minorenni di Catania sospendeva l'esercizio della patria potestà sul minore Michael Cno da parte del padre Luigi Cno, coniugato con Lucia Z, il quale a suo tempo ne aveva denun- ciato la nascita unitamente alla asserita madre natura- le Anna Maria Smeraglia, e quindi lo aveva tenuto presso il suo proprio nucleo familiare. I coniugi C Z proponevano reclamo al- la corte d'appello avverso detto provvedimento del pri- mo giudice chiedendo la restituzione del minore al nu- 2 cleo familiare composto dal padre naturale e della ma- dre psicologica. Ciò anche in attesa della definizione del procedimento penale istituito a carico del Cno per alterazione di stato. ля Nel contempo peraltro il Tribunale per i minorenni aveva autorizzato la impugnazione del riconoscimento Cno nominando all'uopo un suddetto da parte del ✓ ✓ disponendocuratore speciale al minore disponendo che il predetto fosse collocato presso una famiglia reperita dall'ufficio affidi con segretazione del luogo di col- locamento. Proponeva impugnazione, che definiva appello, av- verso lo stesso provvedimento la madre naturale Smera- glia chiedendo che il bambino fosse a lei stessa affi- dato. La Corte di Catania dichiarava inammissibile il re- clamo. Tale giudice, per ciò che rileva in questa sede rilevava trattarsi di provvedimento emesso dal primo giudice ai sensi dell'art 10 della legge n 184 del 1983 cosi come successivamente modificata, in una procedura iniziata per la dichiarazione di adottabilità del mino- re e dopo l'avvio di un giudizio di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veri- dicità. Rilevava che il provvedimento oggetto del reclamo 3 risultava privo di natura decisoria ed inidoneo ad ac- quistare carattere di giudicato, essendo destinato a perdere di efficacia dopo la chiusura del سلام procedimento in corso e la emanazione del provvedimento conclusivo. Ne rilevava quindi la natura interinale e provvisoria e la incapacità nella specie a dare ingresso ad un pre- giudizio all'interesse esclusivo del minore sia in punto di diritto, atteso l'interesse del medesimo ad uno status familiare definitivo e sia in punto di fatto atteso che l'età del medesimo (un anno ed otto mesi) rendeva preferibile un distacco limitato e provvisorio rispetto ad uno possibile ma procrastinato ad un'età nella quale forte sarebbe stata la sensibilità al re- lativo trauma. Contro questa decisione ricorrono per cassazione i coniugi C Z con sette motivi. Resiste con controricorso la tutrice del minore e deposita memo- ria. Motivi della decisione. 1. Con il primo motivo di ricorso i coniugi C- no Z lamentano la violazione degli artt. 3, primo comma, 24 secondo comma e 111 sesto e settimo comma della Costituzione. Affermano che la non reclamabilità di provvedimenti quale quello di cui si discute, che peraltro non sarebbe adeguatamente motivato, viola le 4 ülete norme ed i connessi principi costituzionali giacché ignora il pregiudizio stabile che deriva al minore da un allontanamento da un nucleo familiare presso il qua- feler le è pienamente assistito e non gli consente alcuna difesa contro l'arbitrio o l'errore del giudice. Rile- va, facendo riferimento al processo penale, che è prin- cipio costituzionale quello della impugnabilità di ogni prevedimento che incide sulla liberta e sul dirit- to di difesa. 2. Con il secondo connesso motivo i ricorrenti de- nunciano la violazione degli artt. 111 della costitu- zione e 10 della legge n. 184 del 1983. Sostengono che la legge richiede quale presupposto per la dichiarazio- ne dello stato di abbandono la mancanza di assistenza da parte del nucleo familiare a favore del minore. Tale presupposto nella specie non sussisterebbe giacché al contrario il minore era pienamente assistito presso i coniugi C Z, che, si legge nel motivo, ne erano affidatari. La mancanza della possibilità di controllare attraverso una fase di impugnativa il de- creto di cui si tratta si tradurrebbe pertanto nella violazione dell'interesse del minore ad essere assisti- to. Il provvedimento in questione , pertanto, sarebbe vi- ziato da evidente eccesso di potere giurisdizionale perché avrebbe mutato gli affidatari del minore per ra- 5 gioni estranee al suo benessere psicofisico. 3. Con il terzo motivo i coniugi C Z lamentano la violazione dell'art 13 ed ancora dell'art 111 della Costituzione e dell'art 235 cpc.Sostengono che la iniquità del provvedimento di sospensione della سلام potestà genitoriale è comparabile alla privazione del- la libertà personale fuori di ogni previsione di legge e dunque in violazione del principio di legalità. 4. Con il quinto motivo di ricorso i predetti co- niugi lamentano la violazione dell'art. 3 e degli artt 24 e 111 della Costituzione. Lamentano che la corte ab- bia conferito maggiore valore alla maternità biologica della Smeriglia, a dispetto della sua qualità che sareb- be inadeguata a provvedere alle necessità del minore, ed abbia invece trascurato il valore della genitorialità psicologica. 5. Il quarto, il sesto ed il settimo motivo allega- no pretesi vizi di legittimità che non coinvolgono que- stioni di costituzionalità. 4.a. Osserva il collegio che le sintetizzate censu- re propongono anzitutto dubbi di costituzionalità delle norme in questione, se interpretate come ha fatto il giudice del merito, sul presupposto fondamentale della sussistenza di una decisorietà puramente processuale che pertanto in via di principio, in ogni caso dunque 6 di pronuncia camerale implicante la valutazione anche provvisoria su diritti, imporrebbe la impugnabilità, о la reclamabilità, dei provvedimenti relativi. Su tale questione ha di recente pronunciato la Corte Suprema con la sentenza delle sezioni unite n. اشه 3073 del 2003 con la quale, pur in materia diversa da quella di cui ci si occupa, ha tuttavia chiarito in via di principio che la pronuncia sull' osservanza delle norme che regolano il processo, come nel caso che ne non re-occupa quella impugnata che ha dichiarato la clamabilità in oggetto, ha necessariamente la stessa natura dell'atto cui il processo è preordinato. Pertan- to se tale atto è privo di decisorietà essa non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio alla stregua della natura strumentale della relativa que- stione (nello stesso senso peraltro, e per l'appunto in una fattispecie identica a quella di cui di si occupa, vedi cass. n. 10128 del 2002). Il collegio non ha motivo per discostarsi da tale indirizzo. Consegue che i dubbi di costituzionalità avanzati dai ricorrenti circa le norme applicate dal giudice del merito sono manifestamente infondati. E' infatti prero- gativa del legislatore di attribuire primazia assoluta alla assistenza che può essere fornita dai genitori na- 7 turali rispetto a qualunque altra possibile, e di af- fermare l'interesse protetto del minore a siffatta as- sistenza, in quanto corrispondente al diritto di cono- scere in suoi veri genitori, e di essere da essi edu- и cato. Ogni valutazione che pretendesse di far rilevare per prima , ovvero prima della genitorialità natura- le, la eventuale maggiore disponibilità di altri sogget- ti sprovvisti della qualità naturale, trascurerebbe il rilievo costituzionale della famiglia. E dimentiche- rebbe che la legge n 184 del 1983 proprio con l'istituto dello stato di abbandono che tiene conto inadeguatezza di tale nucleo , disci-della eventuale plina entro limiti e garanzie rigorose una scelta di- versa. Del tutto irrilevanti sotto il predetto profilo co- stituzionale, sono i paralleli che i ricorrenti tentano con il regime dei provvedimenti sulla libertà personale nel vigente codice processuale penale, nella cui logica la libertà è, evidentemente, intesa come interesse dell'individuo, imputabile, e pertanto capace di agi- re, di operare secondo la sua scelta. Nel caso del mi- nore invece la valutazione del suo interesse non può che essere effettuata а monte, dovendosi prescindere dal contributo della sua volontà. Tale scelta, giova ripetere, è stata compiuta dal legislatore che nell'art. 8 | delladella legge innanzi citata, con la affermazione per la quale il diritto del minore è di essere educato anzi- μ tutto nell'ambito della sua propria famiglia. Consegue che ogni soluzione che pretende di affermare nel con- creto siffatto primato deve essere basata sulla cer- tezza dello status di genitore o parente naturale, e quindi come, si è detto, che ogni altra soluzione che metta il minore in ambito assistenziale diverso deve ' avvenire nel rispetto delle cautele e delle procedure che la legge stabilisce. In presenza, non già di un mero dubbio, come si legge in ricorso, ma di una azione di impugnazione del riconoscimento il cui esito potrebbe essere quello dell'accertamento della mancanza della affermata pater- nità naturale ben si giustifica, in astratto e senza che ciò determini alcun allarme costituzionale, una misura cautelare che eviti al minore un possibile gra- ve trauma successivo, al momento in cui la intera pro- cedura si conclude con un provvedimento definitivo. 4.b. In conclusione la natura provvisoria delle mi- sure di cui si tratta, la funzione interinale е non decisoria che esse realizzano fanno si che nel caso in esame non possa andarsi oltre il predetto esame delle questioni di costituzionalità proposte giacché i prov- provvisori in questione e modifi- vedimenti cautelari 9 cabili dallo stesso giudice che li ha presi, quale è come si è detto quello di cui S tratta, adottati nell'interesse del minore innanzi specificato, di cui all'art 10 della legge n 183 del 1983, incapaci di dare quantunque emanati dalla corteluogo a giudicato, d'appello in sede di reclamo non sono suscettibili di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Co- stituzione nemmeno ove si alleghi un rilievo puramente 3 processuale nel senso preso in considerazione dalla ci- tata sentenza delle SSUU. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibi- le. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

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