Cass. civ., sez. II, ordinanza 28/03/2022, n. 09845

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 28/03/2022, n. 09845
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09845
Data del deposito : 28 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9182/2017 R.G. proposto da Impresa Individuale VIV di Vallicelli Gianfranco, con sede legale in Forlì, via Malpighi n.10/A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti E D, R R e U P ed elettivamente domiciliata a Roma, in via Ruggero Fauro n. 43, presso lo studio di quest'ultimo,

- ricorrente -

contro

T M di M Tonino e Figli SNC, con sede in Civitella di Romagna, via Parri n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata in giudizio e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv. C B e Lara Dell'Agata nonché dall'avv. D V ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Cratilo di Atene n. 31;

- controricorrente -

e M V e C V, quali eredi del sig. G V, già titolare dell'impresa Individuale VIV di Vallicelli Gianfranco, nonché nella qualità di soci amministratori e legali rappresentanti pro tempore della società VIV SNC di V C e M, rappresentati e difesi dagli avv. U P, R R ed E D -Intervenuti- avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, depositata il 17 febbraio 2017 e non notificata;
udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 gennaio 2022 dal Consigliere A M;

FATTI DI CAUSA

1.L'impresa individuale VIV di Vallicelli Gianfranco (in seguito VIV) con atto di citazione ritualmente notificato si oppose al decreto ingiuntivo n. 142/05, emesso dal Tribunale di Forlì, con il quale le venne ingiunto di pagare in favore di T M di M Antonino e figli snc (in seguito T M) euro 48.079,39 quale saldo del prezzo di un impianto di produzione di reti metalliche.

2.L'impresa ricorrente sostenne, in particolare, di aver stipulato con T M una vendita avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di macchinari costituenti una linea di produzione di reti metalliche, dietro corrispettivo di euro 80.257,39 sul presupposto che la società controricorrente avrebbe garantito continuative commesse di lavoro da parte di un'impresa terza, E B Perugia SPA.

3.E B Perugia SPA, effettuò un primo ordinativo di 50.000 pezzi, e distanza di qualche anno un ulteriore di 22.000 reti, successivamente non venne effettuato alcun ordine.

4. L'odierna ricorrente sostenne, quindi, che essendosi verificato l'inadempimento del terzo, a fronte della garanzia assunta da T M, avrebbe interrotto il pagamento del prezzo finché non fossero riprese le commesse di lavoro.

5.A1 contempo venne evidenziato il compimento di una serie di interventi di revisione e ripristino dell'impianto che T M si era impegnata a realizzare senza ottemperarvi.

6.Alla luce delle circostanze di cui innanzi la ricorrente chiese dichiararsi l'inadempimento di T M, la pronuncia di risoluzione del contratto, la restituzione della parte di prezzo versata, il risarcimento del danno per spese di riparazione nonché del danno da lucro cessante e, in subordine, la condanna al pagamento di un indennizzo a carico della parte opposta.

7.Nel giudizio si costituì quest'ultima contestando la ricostruzione degli accordi effettuata da VIV ed in particolare negando di aver assunto l'obbligazione di garantire il fatto del terzo.

8.11 giudizio di primo grado si concluse in favore di VIV, con sentenza n. 487/2009, accogliendo le domande di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno in forza della ritenuta sussistenza dell'obbligazione del fatto del terzo a carico di T M. T M, pertanto, interpose appello avverso la citata decisione, fondato principalmente sull'assenza dell'obbligazione ex art. 1381 c.c. e nel giudizio si costituì VIV chiedendone la reiezione con conferma della sentenza di prime cure.

9.La Corte d'appello di Bologna con sentenza n. 424/2017 accolse l'appello proposto da T M, e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n. 487/2009, confermò il decreto ingiuntivo e condannò l'appellato alla refusione delle spese di lite. 10.Per quel che rileva in questa sede, il giudice di seconde cure, muovendo dal presupposto secondo cui la promessa di cui all'art.1381 c.c. non richiede l'adozione di forme particolari, escluse che le affermazioni rese da T M, in quanto peraltro generiche ed indeterminate, potessero integrarla Ze. e ritenne (anche con riferimento alla affermazione di T M "di adoperarsi per assicurare la continuità delle commissioni da parte di E B i cui ricavi avrebbero consentito i pagamenti dell'impianto") che la fattispecie dovesse diversamente essere ricondotta nell'ambito di una trattativa commerciale nel corso della quale per il venditore la linea di produzione avrebbe rappresentato la possibilità di sfruttare la posizione da questi detenuta nel settore di riferimento. 10.1. Le affermazioni rese da T M, in quest'ottica, attenevano a prospettive di guadagno che sarebbero potute derivare dai successivi ordini che E B Perugia avrebbe continuato ad effettuare. 11. VIV ricorre con sei motivi per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, T M resiste con controricorso mentre C V e M V intervengono riportandosi integralmente a quanto esposto, domandato dedotto ed eccepito nonché prodotto nel ricorso introduttivo del giudizio di cassazione. In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il motivo n. 1, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. si deduce la violazione degli artt. 1381 e/o 1346 e/o 1325, n. c.c. Il ricorrente, nel dettaglio, censura la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui è stata ritenuta insussistente la promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. affermando che, posto che per la detta promessa vale il principio della libertà delle forme con la conseguenza che essa può essere conclusa anche oralmente, la dichiarazione resa dal venditore di "adoperarsi per assicurare la continuità delle commissioni da parte di E B, i cui ricavi avrebbero consentito i pagamenti dell'impianto" diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure debba "ricondursi nell'ambito di una trattativa commerciale nel corso della quale" per "il venditore la linea di produzione rappresentava la possibilità di sfruttare la posizione d questi detenuta nel settore di riferimento" nonché statuendo che "il contenuto della promessa appare estremamente generico ed indeterminato..". Nella sostanza la doglianza, al di là del generico richiamo a numerose norme sostanziali che sarebbero state violate dalla Corte d'appello, si risolve nella pretesa di contrastare il risultato dell'attività svolta in ordine all'interpretazione del contratto intercorso tra le parti nonché in una critica dell'apprezzamento operato dal giudice di merito della documentazione prodotta dalla ricorrente nonché del compendio probatorio senza chiarire in quali termini il giudice di secondo avrebbe errato nell'escludere la disciplina dell'obbligazione del fatto del terzo.
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