Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2020, n. 12820

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2020, n. 12820
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12820
Data del deposito : 23 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZABULICA ION, nato il 16/01/1990 avverso la sentenza del 06/05/2016 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere R B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta C, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella emessa dal Tribunale di Fermo all'esito del giudizio di primo grado, con la quale Z I era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, essendo stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. n. 286 del 1998, poiché, a seguito di provvedimento in data 3 ottobre 2013 di espulsione con accompagnamento alla frontiera e di successivo allontanamento dall'Italia il 23 luglio 2014, vi faceva rientro il 23 ottobre 2014 e, pertanto, prima dei cinque anni indicati, senza l'autorizzazione ministeriale.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore, lamentando vizi della motivazione in ragione di doglianze che si riferiscono tutte al contrasto dell'art. 13 d. Igs. n. 286 del 1998 con la direttiva 2008/115/CE, in quanto si prevede: l'espulsione con accompagnamento coattivo senza concessione di un termine e, solo in caso d'impossibilità di eseguire tale accompagnamento, l'intimazione a lasciare l'Italia entro cinque giorni;
il divieto di reingresso per un periodo fissato di regola in dieci anni, con possibilità di stabilire solo in via eccezionale un termine più breve, comunque non inferiore a cinque anni;
forme di privazione della libertà del cittadino straniero in caso di violazione, che contraddicono il principio di proporzionalità fissato dalla direttiva. Dopo la diffusa esposizione delle ragioni di tali rilievi, il ricorso rileva che, essendo la disposizione comunitaria "self executing", debbono ritenersi illegittimi i provvedimenti amministrativi emanati, come avvenuto nella specie avuto riguardo ai profili della violazione, in forza dena normativa interna di cui sopra. E si aggiunge che non può rilevare che nel caso in esame l'esecuzione dell'espulsione non fosse avvenuta con accompagnamento coattivo, né che il decreto di espulsione fosse stato emesso prima delle disposizioni di cui al d.l. n. 241 del 2004 in ordine al più grave trattamento sanzionatorio per la violazione.
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