Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2023, n. 06961
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Testo completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.10113/2017 R.G. proposto da : R C, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA POLI
29, presso lo studio dell’avvocato R C (null) rappresentato e difeso dall'avvocato C M L (CNSMLR63B41H703M) -ricorrente-
contro
CALIFRI ANTONETTA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 8782/2016 depositata il 10/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere A M;
lette le conclusioni della Procura Generale in persona del Dottor S D M,
FATTI DI CAUSA
1. A C impugnava l’avviso di accertamento notificatole il 21 gennaio 2014 dalla Regione Campania per imposta regionale sulla benzina (IRBA) dell'anno 2006, eccependo la prescrizione. La CTP di Napoli accoglieva il ricorso.
2. Con la sentenza in epigrafe, la CTR della Campania confermava la decisione di primo grado sul motivo che trattandosi, al contrario di quanto sostenuto dalla Regione, “non di omessa denuncia ma di dichiarazione infedele trasmessa all'ufficio delle dogane di Salerno il 30 gennaio 2007”, il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale di pagamento del tributo evaso doveva essere individuato dalla data di trasmissione della dichiarazione”.
3. Avverso la sentenza suddetta ricorre la Regione Campania. La contribuente è rimasta intimata.
4. Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso perché non coerente con la ratio della decisione impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 30 dicembre 1995, n. 504 e dell'art. 3 della legge reg. Campania 24 dicembre 2003, n. 28. Deduce la Regione che la CTR ha confuso la dichiarazione presentata dalla contribuente all'Agenzia delle Dogane il 30 gennaio 2017, la quale era la “dichiarazione ai fini delle accise ex d.lgs. 504/95” con la dichiarazione -mai presentata dalla contribuente-da presentarsi alla Regione ai fini IRBA ai sensi dell'art. 3 della l. reg. Campania n. 28/2003. Prosegue lamentando che per effetto di tale confusione la CTR ha finito per falsamente applicare il comma 6 dell'art.3 cit. che richiama l'art.15 del d.lgs. 504/95 nella parte in cui questo stabilisce che, in caso di comportamenti omissivi, il termine di prescrizione del credito per accise decorre dalla data della scoperta del fatto illecito. Scoperta nella specie avvenuta il 10 giugno 2013 allorché funzionari regionali delegati all'accertamento del tributo si erano recati presso l'impianto di distribuzione del carburante della ricorrente, avevano chiesto copie delle dichiarazioni IRBA e si erano sentiti rispondere dalla contribuente che la stessa “non aveva conoscenza dell'esistenza dell'imposta”.
2. Il motivo deve essere rigettato in ragione di quanto segue.
2.1. L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) è stata istituita e regolamentata dalla Regione Campania con legge reg. 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3, integrata con le modifiche apportate dalla legge reg. 12 novembre 2004 n. 8 e dalla legge reg. 11 agosto 2005 n. 15. La legislazione regionale trae il presupposto normativo nella legge statale 14 giugno 1990 n. 158, recante “Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni”, che all’art. 1, nel riconoscere l’autonomia finanziaria delle regioni, individua, tra l’altro, tra gli strumenti di attuazione e garanzia di tale autonomia, “l’applicazione di tributi propri e quote di tributi erariali accorpati in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie ad adempiere a tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanza nazionale”. In attuazione della delega legislativa, l’art. 17, primo comma, d.lgs.n. 398 del 1990 stabilisce che le “Regioni hanno la facoltà di istituire, con leggi proprie, un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive Regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva”, prevedendo al contempo la possibilità per l’Ente territoriale di fissare una specifica aliquota. Per la Regione Campania, l’IRBA viene istituita, come già ricordato, con legge reg. n.28 del 2003, art. 3, a decorrere dal 1 gennaio 2004. Per inciso, ai sensi del comma 6 dell’art. 3 “All’accertamento del tributo effettuato sulla base della dichiarazione annuale redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 1996 del Ministero delle finanze e presentata alla regione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui
ROMA VIA POLI
29, presso lo studio dell’avvocato R C (null) rappresentato e difeso dall'avvocato C M L (CNSMLR63B41H703M) -ricorrente-
contro
CALIFRI ANTONETTA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 8782/2016 depositata il 10/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere A M;
lette le conclusioni della Procura Generale in persona del Dottor S D M,
FATTI DI CAUSA
1. A C impugnava l’avviso di accertamento notificatole il 21 gennaio 2014 dalla Regione Campania per imposta regionale sulla benzina (IRBA) dell'anno 2006, eccependo la prescrizione. La CTP di Napoli accoglieva il ricorso.
2. Con la sentenza in epigrafe, la CTR della Campania confermava la decisione di primo grado sul motivo che trattandosi, al contrario di quanto sostenuto dalla Regione, “non di omessa denuncia ma di dichiarazione infedele trasmessa all'ufficio delle dogane di Salerno il 30 gennaio 2007”, il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale di pagamento del tributo evaso doveva essere individuato dalla data di trasmissione della dichiarazione”.
3. Avverso la sentenza suddetta ricorre la Regione Campania. La contribuente è rimasta intimata.
4. Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso perché non coerente con la ratio della decisione impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 30 dicembre 1995, n. 504 e dell'art. 3 della legge reg. Campania 24 dicembre 2003, n. 28. Deduce la Regione che la CTR ha confuso la dichiarazione presentata dalla contribuente all'Agenzia delle Dogane il 30 gennaio 2017, la quale era la “dichiarazione ai fini delle accise ex d.lgs. 504/95” con la dichiarazione -mai presentata dalla contribuente-da presentarsi alla Regione ai fini IRBA ai sensi dell'art. 3 della l. reg. Campania n. 28/2003. Prosegue lamentando che per effetto di tale confusione la CTR ha finito per falsamente applicare il comma 6 dell'art.3 cit. che richiama l'art.15 del d.lgs. 504/95 nella parte in cui questo stabilisce che, in caso di comportamenti omissivi, il termine di prescrizione del credito per accise decorre dalla data della scoperta del fatto illecito. Scoperta nella specie avvenuta il 10 giugno 2013 allorché funzionari regionali delegati all'accertamento del tributo si erano recati presso l'impianto di distribuzione del carburante della ricorrente, avevano chiesto copie delle dichiarazioni IRBA e si erano sentiti rispondere dalla contribuente che la stessa “non aveva conoscenza dell'esistenza dell'imposta”.
2. Il motivo deve essere rigettato in ragione di quanto segue.
2.1. L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) è stata istituita e regolamentata dalla Regione Campania con legge reg. 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3, integrata con le modifiche apportate dalla legge reg. 12 novembre 2004 n. 8 e dalla legge reg. 11 agosto 2005 n. 15. La legislazione regionale trae il presupposto normativo nella legge statale 14 giugno 1990 n. 158, recante “Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni”, che all’art. 1, nel riconoscere l’autonomia finanziaria delle regioni, individua, tra l’altro, tra gli strumenti di attuazione e garanzia di tale autonomia, “l’applicazione di tributi propri e quote di tributi erariali accorpati in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie ad adempiere a tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanza nazionale”. In attuazione della delega legislativa, l’art. 17, primo comma, d.lgs.n. 398 del 1990 stabilisce che le “Regioni hanno la facoltà di istituire, con leggi proprie, un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive Regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva”, prevedendo al contempo la possibilità per l’Ente territoriale di fissare una specifica aliquota. Per la Regione Campania, l’IRBA viene istituita, come già ricordato, con legge reg. n.28 del 2003, art. 3, a decorrere dal 1 gennaio 2004. Per inciso, ai sensi del comma 6 dell’art. 3 “All’accertamento del tributo effettuato sulla base della dichiarazione annuale redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 1996 del Ministero delle finanze e presentata alla regione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui
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