Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/08/2004, n. 15081
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L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C O F - Presidente -
Dott. M G V A - Consigliere -
Dott. B S - rel. Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Avigliano, in persona del sindaco D T, elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo Ojetti, n. 426/D, presso lo studio dell'avvocato P M, e rappresentato e difeso dall'avvocato D P, in virtù di delibera della Giunta comunale n. 145 del 20 novembre 2001 e di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S.r.l. GEORGIA-PACIFIC (già S.r.l. FORT JAMES ITALIA), con sede in Genova, in persona dell'amministratore delegato in persona J J M, elettivamente domiciliata in Roma, via XX settembre, n. 1, presso lo studio dell'avvocato M C, che la rappresenta e difende in virtù di procura per notar M R del 6 giugno 2002 (n. rep. 54297);
- controricorrente -
avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Basilicata n. 841/05/00 del 4 dicembre 2000, depositata il 28 marzo 2001, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12 marzo 2004 dal relatore Cons. Dott. S B;
udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. M V, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza n. 295/03/99 del 24 novembre del 1999, la Commissione tributaria provinciale di Potenza accoglieva il ricorso proposto dalla s.r.l. FORT JAMES Italia, con sede in Genova e stabilimento in Avigliano, avverso l'avviso di liquidazione della TARSU emesso nei suoi confronti dal Comune di Avigliano per l'anno 1998.
2.- Con sentenza n. 841/05/00 del 4 dicembre 2000, depositata il 28 marzo 2001 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Basilicata rigettava, compensando le spese di lite, l'appello proposto dal Comune avverso la predetta sentenza e dichiarava non esservi motivo di appello incidentale della società, totalmente vittoriosa in primo grado. In particolare, la Commissione osservava, in relazione ai motivi dell'appello principale: a) che il calcolo della metratura della superficie tassabile era stato definito con separata sentenza (mq. 774);b) che i produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani potevano provvedere in via autonoma allo smaltimento (a seguito dell'abrogazione, ad opera dell'art. 17 della l. n. 128 del 1997, dei commi 1 e 2 dell'art. 39 della l. n. 146 1994), senza obbligo (a far data dal 22 maggio 1998) di pagare la
relativa tassa;c) che la società aveva provato documentalmente lo smaltimento dei rifiuti;d) che il Comune aveva altresì totalmente omesso il dovuto servizio ricognitorio nell'area in questione. 3.- Con ricorso spedito il 13 maggio 2002 (con plico ricevuto il 16 successivo) e depositato con spedizione a mezzo posta il 3 giugno 2002 (con plico ricevuto il 18 successivo), il Comune di Avigliano ricorre per Cassazione avverso la sentenza di appello, prospettando un unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 2 del d.lgs. n. 507 del 1993, 21, comma 2, lettera g, e 49, comma 14 del d.lgs. n. 22 del 1997). 4.- Resiste la s.r.l GEORGIA-PACIFIC (già s.r.l. FORT JAMES ITALIA) con controricorso notificato il 21 giugno 2002 e depositato l'11 luglio 2002, chiedendo, in via principale, la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso. 5.- Con istanza depositata il 25 novembre 2003, la società chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, tenuto conto dell'accordo transattivo (prodotto in copia) datato 18 settembre 2003 con il quale le parti avevano definito le controversie in materia di TARSU per gli anni dal 1998 in poi, impegnandosi - tra l'altro - "a conferire un mandato irrevocabile ai propri legali di dichiarare cessata la materia del contendere" in ordine al giudizio pendente davanti alla Suprema Corte di Cassazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il controricorrente deduce sia l'intervenuta cessazione della materia del contendere, sia l'originaria inammissibilità del ricorso.
La declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso presuppone, tuttavia, l'accertamento dell'originaria ammissibilità e procedibilità del ricorso, dovendosi, in caso contrario, dichiarare tale (diversa) inammissibilità od improcedibilità (v. Cass. n. 9143 del 2003;nn. 13844 e 3384 del 2001). Occorre perciò effettuare, nella specie, tale preliminare accertamento.
In particolare, a sostegno della dedotta inammissibilità originaria del ricorso, la società eccepisce, nel controricorso: a) la tardività del ricorso, in relazione al termine di cui all'art. 327 cod.proc.civ., tenuto conto che la sentenza impugnata risulta
depositata il 28 marzo 2001, mentre il ricorso (spedito il 13 maggio 2002) è pervenuto alla destinataria il 16 maggio 2002, oltre il termine del 13 maggio 2002, senza alcun effetto sanante della costituzione in giudizio della controricorrente;b) l'inesistenza della notificazione del ricorso, effettuata mediante diretto invio a mezzo posta da parte del difensore, senza l'ausilio dell'ufficiale giudiziario (ai sensi degli artt. 149 cod.proc.civ. ed 1 della l. n. 890 del 1982) e, pertanto, senza la relata di notificazione e le
altre formalità prescritte dalla legge, tanto da impedire qualsiasi sanatoria ai sensi dell'art. 156 cod.proc.civ. con la costituzione in giudizio della controricorrente.