Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/10/2019, n. 26169
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Testo completo
del 2012. In particolare, assume il ricorrente che, benchè il vincolo venne di fatto rimosso nel 2010, con la variazione del Piano di Stralcio, solo nel corso dell'anno 2012, il comune aveva aggiornato la carta dei vincoli, rimuovendo il vincolo idrogeologico sull'area di sua proprietà. E, poiché, ai 'sensi dell'art. 5 cit., per le aree fabbricabili, il valore è costituito da venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avuto riguardo all'ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, la CTR aveva violato il disposto in esame e al contempo aveva omesso di considerare che solo con la delibera del 2.03.2012, il Comune aveva adeguato le tavole grafiche allegate al Puc, il che aveva inciso sulla valutazione economica delle aree.
3. Con la seconda censura, si lamenta la violazione dell'art. 31 comma 20 I. 289/2002, nonché dell'art. 6 del d.lgs. n. 472/97 e degli artt. 6 e 10 Comma 2 della L. n. 212/2000 ex art. 360 comma 1^ n. 3) c.p.c. per avere la Commissione regionale ritenuto che l'omessa comunicazione della fabbricabilità dell'area prevista dal cit. art. 31 non ostasse all'applicazione delle sanzioni. Mentre, a causa del contegno omissivo dell'amministrazione comunale, egli era incorso in errore senza colpa, configurandosi l'ipotesi di cui all'art. 10 dello statuto del contribuente, laddove prevede che non sono irrogate sanzioni se il comportamento del contribuente è direttamente connessa ad omissioni, ritardi o errori dell'amministrazione medesima.
4. Con il terzo mezzo, si lamenta violazione dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 546/92, nonché dell'art. 132 n. 4) c.p.c., dell'art. 111 sesto comma Cost. ex art. 360 n. 4) c.p.c., nullità della sentenza per omessa motivazione, per avere il decidente affermato la legittimità delle sanzioni in quanto ritenuta irrilevante l'omessa comunicazione della fabbricabilità dell'area, con ciò senza esplicitare il ragionamento logico giuridico posto a base della conclusione.
5.La prima censura presenta profili di inammissibilità, giacché denuncia vizi di "omesso esame", senza conformarsi al parametro di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n 134/2012, il quale ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Al contrario, il ricorrente lamenta l'omesso e same ovvero l'omessa applicazione di un atto normativo (la delibera di giunta relativa al piano regolatore) - e non di un fatto storico - il quale in realtà - secondo le argomentazioni del decidente - non assumeva rilievo ai fini della edificabilità delle aree, atteso che il vincolo idrogeologico - come si legge a pagina 3 della sentenza impugnata - era stato rimosso a far data dal primo luglio 2010, con il Piano Stralcio dell'Autorità ,di Bacino Destra Sele, mentre - come emerge dalla medesima perizia di parte allegata al controricorso - il Comune di Salerno prendeva atto con delibera G.C. n. 198/2012 dell'aggiornamento delle tavole grafiche allegate al Puc.
5.1 Anche a voler soprassedere circa il profilo di inammissibilità sopra divisato, deve comunque rilevarsi che con detto mezzo, pur lamentando formalmente una violazione dei principi di diritto, sostanzialmente si invoca un accertamento degli elementi di fatto sotto il profilo del vizio di motivazione. A tale proposito il Collegio aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale: " In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione" (Cass. n. 175 del 2016, n. 24155 del 2017).
5.2 Sotto altro profilo, si condivide altresì il principio espresso dalla S.C. secondo cui: " Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con
3. Con la seconda censura, si lamenta la violazione dell'art. 31 comma 20 I. 289/2002, nonché dell'art. 6 del d.lgs. n. 472/97 e degli artt. 6 e 10 Comma 2 della L. n. 212/2000 ex art. 360 comma 1^ n. 3) c.p.c. per avere la Commissione regionale ritenuto che l'omessa comunicazione della fabbricabilità dell'area prevista dal cit. art. 31 non ostasse all'applicazione delle sanzioni. Mentre, a causa del contegno omissivo dell'amministrazione comunale, egli era incorso in errore senza colpa, configurandosi l'ipotesi di cui all'art. 10 dello statuto del contribuente, laddove prevede che non sono irrogate sanzioni se il comportamento del contribuente è direttamente connessa ad omissioni, ritardi o errori dell'amministrazione medesima.
4. Con il terzo mezzo, si lamenta violazione dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 546/92, nonché dell'art. 132 n. 4) c.p.c., dell'art. 111 sesto comma Cost. ex art. 360 n. 4) c.p.c., nullità della sentenza per omessa motivazione, per avere il decidente affermato la legittimità delle sanzioni in quanto ritenuta irrilevante l'omessa comunicazione della fabbricabilità dell'area, con ciò senza esplicitare il ragionamento logico giuridico posto a base della conclusione.
5.La prima censura presenta profili di inammissibilità, giacché denuncia vizi di "omesso esame", senza conformarsi al parametro di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n 134/2012, il quale ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Al contrario, il ricorrente lamenta l'omesso e same ovvero l'omessa applicazione di un atto normativo (la delibera di giunta relativa al piano regolatore) - e non di un fatto storico - il quale in realtà - secondo le argomentazioni del decidente - non assumeva rilievo ai fini della edificabilità delle aree, atteso che il vincolo idrogeologico - come si legge a pagina 3 della sentenza impugnata - era stato rimosso a far data dal primo luglio 2010, con il Piano Stralcio dell'Autorità ,di Bacino Destra Sele, mentre - come emerge dalla medesima perizia di parte allegata al controricorso - il Comune di Salerno prendeva atto con delibera G.C. n. 198/2012 dell'aggiornamento delle tavole grafiche allegate al Puc.
5.1 Anche a voler soprassedere circa il profilo di inammissibilità sopra divisato, deve comunque rilevarsi che con detto mezzo, pur lamentando formalmente una violazione dei principi di diritto, sostanzialmente si invoca un accertamento degli elementi di fatto sotto il profilo del vizio di motivazione. A tale proposito il Collegio aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale: " In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione" (Cass. n. 175 del 2016, n. 24155 del 2017).
5.2 Sotto altro profilo, si condivide altresì il principio espresso dalla S.C. secondo cui: " Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con
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