Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/11/2018, n. 29942

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/11/2018, n. 29942
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29942
Data del deposito : 20 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 9945-2014 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 2018 Avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE,

CARLA

3119 D'ALOISIO, L M, giusta delega in atti;
- ricorrente-

contro

B R, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANNA AMANTEA, DANTE STABILE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1395/2013 della CORTE D'APPELLO di S, depositata il 04/11/2013 R.G.N. 19/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2018 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA'. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato A S. RG n 9945/2014 Fatti di causa 1. La Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore , ha affermato il diritto di R B al riconoscimento dei periodi di godimento del sussidio percepito (ex art 7 L n223/1991), quale addetta a lavori socialmente utili, ai fini del conseguimento oltre che del diritto a pensione anche della misura della stesso ,fino all'entrata in vigore del D.I. n. 510 del 1/10/1996 ( convertito in L. n. 608/1996 entrato in vigore dal 3/10/1996) e non, come disposto dall'Inps , fino al 31/7/1995 .

2. Secondo la Corte territoriale il limite del 31/7/1995, previsto nella prima parte del secondo periodo del comma 9 dell'art 1 del DL n 510/1996 - che riconosce da questa data le contribuzioni figurative solo per il diritto e non per l'entità della pensione - non era applicabile alla fattispecie in esame . Secondo la Corte il discrimine temporale era dato dall'entrata in vigore del citato DL .

3. Avverso la sentenza ricorre l'Inps con un motivo. Resiste la B con controricorso ulteriormente illustrato con memoria ex art 378 cpc. Ragioni della decisione 4. L'Inps denuncia violazione dell'art 1, comma 9, DL n 510/1996 conv. in L.n. 608/1996 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale ) e dell'ad 14, comma 4, DL n. 299/1994 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali) conv. in L. n. 451/1994. 5. La questione di diritto attiene all'individuazione dell'ambito di efficacia temporale della disposizione dettata dall'art 1, 9 0 comma, del DL n. 510/1996 laddove prevede che la contribuzione figurativa accreditata a favore dei lavoratori socialmente utili , che percepiscono l'indennità a carico dell'Inps, sia valorizzabile solo ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico e non ai fini della misura dello stesso . L'Istituto contesta la decisione della Corte di merito che ha ritenuto di individuare il suddetto discrimine temporale nel momento di entrata in RG n 9945/2014 vigore del predetto decreto legge , ritenendo irrilevante il dies a quo antecedente all'entrata in vigore indicato nella stessa disposizione nella data dell'1/8/1995. In tal modo la Corte ha ritenuto che la contribuzione figurativa accreditata alla lavoratrice , connessa ai lavori socialmente utili in epoca successiva all'1/8/1995, potesse essere valorizzata , contrariamente a quanto sostenuto dall'Inps , anche ai fini del quantum del trattamento pensionistico e non solo ai fini dell'accesso al medesimo . Secondo l'Inps invece per effetto della citata normativa trova applicazione il discrimine temporale del 31/7/1995 , prevedendosi che dal 1/8/1995 ,il riconoscimento vale solo ai fini del diritto al trattamento pensionistico .
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